Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 gennaio 2018, n. 897. Nelle controversie relative a rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, la individuazione del giudice

segue pagina antecedente
[…]

3.Con il secondo motivo si allega in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 CCNL 1999 per il personale di enti locali e regioni. L’inquadramento del 1983 era ormai intangibile in quanto andava contestato all’epoca avanti il Giudice amministrativo e quello del 1999 era strettamente correlato al primo.
4. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente correlati, appaiono infondati. Parte ricorrente contesta che la fattispecie qui in esame sia identica a quella esaminata da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza del 27 marzo 2012, n. 6103 (citata in sentenza) in quanto in quest’ultima decisione era pacifico che la lavoratrice avesse svolto attivita’ propria della settima qualifica funzionale mentre le superiori mansioni nella presente controversia sono state contestate dal Comune. Tali tesi non puo’ essere accolta in quanto lo svolgimento o meno di superiori mansioni e’ questione che risolvera’ il Giudice competente per l’esame del merito, mentre qui rileva se l’inquadramento del 1983 sia ostativo al riconoscimento della vantata qualifica anche a partire dal 1.4.1999 con l’entrata in vigore del CCNL e pertanto e’ perfettamente applicabile alla fattispecie quanto affermato nella detta sentenza di questa Corte del 2012 (in cui si controverteva analogamente sulla possibilita’ di un inquadramento nel settimo livello ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 e in categoria D) dal 1.4.1999) secondo la quale “nelle controversie relative a rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, la individuazione del giudice fornito di potestas judicandi, in relazione alla previsione di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, discende dal perfezionamento della fattispecie attributiva della pretesa fatta valere in giudizio. In base a tale criterio, anche in controversie analoghe a quella in esame, la cognizione e’ stata devoluta al giudice amministrativo, ovvero al giudice ordinario, a seconda che il diritto fosse, o meno, riferito alla illegittimita’ di atti della pubblica amministrazione, emessi in epoca anteriore alla “privatizzazione” del rapporto, e, in particolare, a provvedimenti di inquadramento in una determinata qualifica o area professionale (cfr. Cass., sez. un., n. 750 del 2007; n. 14611 del 2010; n. 12894 del 2011). 3.2. Nella specie, la domanda della dipendente e’ diretta al riconoscimento del settimo livello retribuivo (“livello economico differenziato”), ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, a decorrere dal luglio 1998, e all’inquadramento nella categoria “D”, di cui al nuovo ordinamento professionale, con il conseguente trattamento retributivo, a decorrere dal 1 aprile 1999. Non rilevano, dunque, gli atti di inquadramento precedenti, poiche’: a) con riferimento al primo capo di domanda (relativo al periodo 1 luglio 1998-31 marzo 1999), il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione si identifica nello svolgimento dell’attivita’ lavorativa a prescindere dall’inquadramento (cfr. Cass., sez. un., n. 8159 del 2002; n. 11560 del 2007); tant’e’ che nell’atto introduttivo, come puntualmente sottolinea la resistente, si lamentava che alla qualifica di “segretario economo” non corrispondesse un adeguato trattamento retribuivo, poiche’ “lo stipendio percepito era quello del sesto livello retributivo”, e in tali termini, peraltro, la domanda e’ stata qualificata nella stessa decisione qui impugnata; b) con riferimento al secondo capo (relativo al periodo decorrente dal 1 aprile 1999), acquistano rilevanza, in via diretta, la nuova classificazione del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, operata dalla contrattazione collettiva (c.c.n.l. 31 marzo 1999) e il conseguente accordo del 1 aprile 1999 recante il contratto collettivo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999: in virtu’ di tale disciplina contrattuale, in particolare, viene invocato il diritto alla categoria “D” in relazione alle mansioni espletate, dovendosi considerare che era ben possibile la disapplicazione, da parte del giudice ordinario, della delibera comunale di primo inquadramento (nella sesta qualifica funzionale) pure contestata dalla lavoratrice, trattandosi di atto presupposto (cfr. Cass., sez. un., n. 1, 1169 del 2006; n. 12894 del 2011)” (cfr. punti 3.1. e 3.2 della citata sentenza). Si tratta di un orientamento che si condivide pienamente e cui si intende dare continuita’ posto che la domanda riguarda ormai solo la fase successiva al 1.7.1998 e le rivendicazioni sono riferite ad attivita’ svolta solo dopo data ivi compreso un nuovo inquadramento dovuto in relazione alla disciplina contrattuale del 1999. Nel caso del 2012 si discuteva anche del merito e la sentenza di questa Corte ha confermato il relativo accertamento dei Giudici di primo e secondo grado; nella presente controversia si discute, invece, solo di giurisdizione avendo la Corte di appello rimesso le parti avanti il Tribunale di Caltagirone, ma le affermazioni della Corte nella decisione del 2012, in punto giurisdizione, sono del tutto pertinenti e condivisibili anche in questa sede
5. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso; le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *