Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 gennaio 2018, n. 2241. Le aziende non sono sempre esonerate dalla ritenuta sui buoni pasto. Molto dipende dal CCNL e dal tipo di attività svolta.

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Con esso la ricorrente censura la sentenza, per insufficienza della motivazione, lamentando che il giudice d’appello avrebbe riconosciuto le ragioni della contribuente, rimettendosi acriticamente alla decisione assunta dal giudice del lavoro di Udine, investito della controversia insorta tra le stesse parti a seguito delle contestazioni elevate dall’ispettorato del lavoro sugli aspetti previdenziali della medesima vicenda.

La sentenza, dopo una lunga digressione sulle posizioni assunte dalle parti nel corso dell’intero giudizio (pagg. 1 e 2), riferisce che nel corso del processo l’appellante (la contribuente) depositava la sentenza n. 141/2008 del 30.04/11.07.2008 del giudice del lavoro del Tribunale di Udine, il quale, decidendo nella controversia previdenziale, accoglieva il ricorso della (OMISSIS), dichiarando che tanto i buoni pasto (qualificati come un vero e proprio servizio mensa) quanto l’indennita’ per “concorso pasto” (collocata tra le indennita’ di trasferta) “sono esenti da contribuzione e non costituiscono reddito fino al limite di Euro 5,29 giornalieri”. A questo punto, concluso il percorso descrittivo della vicenda processuale, il giudice d’appello cosi’ prosegue: “Il Collegio, esaminata rigorosamente la documentazione in atti, considerata la validita’ delle argomentazioni esposte dall’appellante ritiene di non poter condividere le valutazioni del Giudice di prime cure sull’inescludibilita’ dalla base imponibile Irpef delle indennita’ sostitutive di mensa e dei buoni pasto al personale viaggiante dipendente dalla S.p.A. (OMISSIS) – (OMISSIS). Il Collegio condivide pienamente e fa proprie per l’aspetto fiscale le motivazioni espresse dal Giudice del lavoro del Tribunale di Udine nella suindicata sentenza n. 141/08 del 30/4/2008, da intendersi qui integralmente riportate, poiche’ riguardanti la corretta determinazione della natura giuridica delle stesse indennita’ oggetto del verbale ispettivo INPS del 29/4/2004 all’origine della presente controversia. Secondo questa Commissione Tributaria Regionale la suddetta societa’ ha correttamente operato in sede di elargizione sia di buoni pasto sia di indennita’ di “concorso pasto” al proprio personale viaggiante applicando su tali indennita’ le esenzioni fiscali previste dalla vigente normativa”.

Cosi’ come impostata, la motivazione e’ da ritenersi insufficiente quando non apparente. Rappresenta infatti principio reiterato quello secondo cui la motivazione di una sentenza puo’ essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purche’ resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, spiegando le ragioni di condivisione, in modo da consentire la verifica della sua compatibilita’ logico-giuridica (cfr. Cass, Sez. 5, sent. n. 20648 del 2015; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 107 del 2015, Sez. U., sent. n. 14814 del 2008). Nel caso di specie essa parte dalle conclusioni della pronuncia cui si relaziona, senza peraltro riportarne le ragioni – cui mostra di aderire, facendole proprie -, limitandosi a dichiarare che devono intendersi per riportate. In tal modo pero’ non e’ comprensibile neppure come quelle motivazioni, elaborate nell’alveo del sistema previdenziale, siano mutuate per gli aspetti fiscali, per i quali peraltro la disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 51, comma 2, lettera c), fissa requisiti specifici.

Sul punto peraltro va chiarito che ai buoni pasto e alle indennita’ di concorso pasto puo’ attribuirsi la natura che si ritiene piu’ corretta, ancorche’ mutuando dalle soluzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza lavoristica, che, pur nella congerie delle diverse categorie lavorative e delle diverse regolamentazioni contenute nelle contrattazioni collettive, ne ha frequentemente riconosciuto anche natura di agevolazione di carattere assistenziale, sebbene vincolandone la fruizione alla sussistenza di specifici presupposti (cfr. Cass., Sez. 6-L, ord. n. 14290 del 2012; Cass., Sez. L., sent. n. 11212 del 2003).

Ai fini fiscali tuttavia non puo’ ignorarsi che il parziale esonero dal concorso alla formazione del reddito richiede la presenza di specifici requisiti. E in rapporto a tali finalita’ l’ampio significato che puo’ attribuirsi al sintagma “prestazioni e indennita’ sostitutive corrisposte….” e’ indifferente alle qualificazioni giuridiche elaborate nell’alveo della disciplina lavoristica, esigendosi comunque il riscontro dei suddetti requisiti, riportati nell’articolo 51, comma 2, lettera c), cit..

In conclusione il quarto motivo di ricorso va accolto e i motivi primo, secondo e terzo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

La sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che decidera’ in altra composizione, tenendo conto di quanto chiarito in motivazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara gli altri assorbiti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che decidera’ in altra composizione.

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