Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 gennaio 2018, n. 2241. Le aziende non sono sempre esonerate dalla ritenuta sui buoni pasto. Molto dipende dal CCNL e dal tipo di attività svolta.

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Con ricorso tempestivamente notificato l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, impugnava la sentenza n. 72/01/2010, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia il 12.07.2010.

Riferiva che a seguito di verifica fiscale presso la (OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS), societa’ di autotrasporti, era contestato alla contribuente il mancato assoggettamento a ritenuta d’acconto di voci reddituali del proprio personale viaggiante, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 23 – buoni pasto e concorso pasti-. Ne seguiva la rettifica delle dichiarazioni presentate quale sostituto d’imposta per l’accertamento dei maggiori compensi di lavoro dipendente, con recupero a tassazione a titolo di Irpef di Euro 44.233,57 per il 2001, di Euro 85.485,58 per il 2002, di Euro 89.491,12 per il 2003, oltre che delle sanzioni.

Impugnati gli atti impositivi, la Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza n. 95/05/07 rigettava il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in totale riforma della prima pronuncia, accoglieva le istanze della societa’.

L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza del giudice d’appello, con il primo motivo per violazione dell’articolo 21, lettera B del c.c.n.l. Autoferrotramvieri del 23.07.1976, in combinato disposto con l’articolo 20, comma B del medesimo contratto collettivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver qualificato l’indennita’ di “concorso pasto” come una indennita’ di trasferta, pur nella ontologica diversita’ della prima dalla seconda;

con il secondo motivo per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 51, comma 2, lettera c), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere escluso dal reddito sino alla misura di Euro 5,29 le prestazioni e indennita’ sostitutive del pasto, pur in assenza delle condizioni tassativamente previste dalla citata norma;

con il terzo motivo per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 51, comma 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la contribuente dato prova delle condizioni richieste dalla norma (esistenza di unita’ produttive; distanza delle unita’ produttive da strutture e servizi di ristorazione);

con il quarto motivo per insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rimettendosi acriticamente la pronuncia alle motivazioni della sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Udine, relativa alle infrazioni contestate nella medesima circostanza dall’ispettorato.

In conclusione chiedeva la cassazione della sentenza e la decisione della causa nel merito ex articolo 384 c.p.c..

Si costituiva la (OMISSIS) s.p.a – (OMISSIS), che contestava le avverse difese insistendo nel rigetto del ricorso.

L’Agenzia depositava memoria ex articolo 378 c.p.c..

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2017, sentito il P.G., che chiedeva il rigetto del ricorso, e le parti, la causa era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta l’esclusione -sino al valore di Euro 5,29 – dal concorso alla formazione del reddito dei buoni pasto e dei cd. concorso pasti – cioe’ di quelle forme sostitutive della somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, o sostitutive delle mense organizzate (direttamente dal medesimo datore di lavoro o gestite da terzi) -, corrisposti al lavoratore dipendente, pur in assenza, secondo la prospettiva della Amministrazione, delle condizioni prescritte dall’articolo 51, comma 2, lettera c), fine periodo, cit. A tal fine censura la sentenza del giudice tributario regionale sia per violazione di legge, sotto piu’ profili, sia per insufficiente motivazione.

Ravvisandosi, per celerita’ del giudizio e di economia processuale, in osservanza dei principi costituzionali evincibili dagli articoli 24 e 111 Cost., l’opportunita’ di invertire l’ordine delle questioni da trattare con applicazione del principio della ragione piu’ liquida, il quarto motivo di ricorso e’ fondato e trova accoglimento.

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