Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 19 gennaio 2018, n. 1261. Per il proprietario del veicolo, soggetto assicurato nel contratto di r.c.a., è comunque dovuta l’indennità nel caso in cui egli sia stato vittima di un sinistro come trasportato.

segue pagina antecedente
[…]

Piu’ specificamente, analizzando i singoli motivi di appello, la Corte ha affermato che:

“la questione della natura della banca dati e’ inammissibile perche’ il giudicato non opera alcuna distinzione della banca dati, di cui viene accertata la restituzione nella sua interezza e pertanto, ove le appellanti avessero ritenuto il risarcimento liquidato dalla Corte non corrispondente a quanto richiesto o, comunque, non esaustivo di tutte le voci di danno avrebbero dovuto impugnare la sentenza n. 663/07 in Cassazione ma cio’ non e’ avvenuto e ora non possono proporre nuovi e diversi risarcimenti”;

“il risarcimento riconosciuto dalla Corte d’Appello di Torino riguarda proprio la sottrazione dei dati (…) e quindi non appare neppure giuridicamente possibile che, dopo il risarcimento per equivalente, l’appellante intenda conseguire anche quello in forma specifica, ovvero la fisica restituzione dei dati che e’ gia’ stata oggetto di valutazione ai fini del risarcimento”;

premesso che la sentenza n. 663/07 aveva affermato che “alla scadenza del 30/9/95 la Gestione Straordinaria era tenuta alla riconsegna dei beni piu’ volte citati (e l’inadempimento a tale obbligo e’ stato risarcito come sopra) e non invece anche alla corresponsione di un corrispettivo”, non vi poteva essere spazio per il pagamento di canoni dopo il 30.9.95 e fino al 31.8.96 e, a maggior ragione, dopo tale ultima data, in quanto la banca era stata restituita nella sua interezza e, comunque, era divenuta priva di valore; per di piu’, essendo cessati gli obblighi contrattuali, era “ovvio che nessuna penale (poteva) essere ancora dovuta da (OMISSIS) a (OMISSIS)”;

in ordine al fatto che la sentenza n. 663/07, pur dichiarando nuova, e pertanto inammissibile, la domanda volta ad accertare che l’appropriazione dei dati da parte della (OMISSIS) equivaleva a mancata consegna della banca dati, aveva aggiunto l’inciso “anche se sostanzialmente accolta con l’accoglimento della domanda di risarcimento avanzata sub 7)” e in relazione alla censura svolta dalle appellanti, secondo cui tale inciso non rileverebbe in quanto la Corte aveva consumato il proprio potere decisorio con la dichiarazione di inammissibilita’, la Corte ha affermato che l’interpretazione delle sentenze “deve privilegiare il testo letterale” e che, se le appellanti avessero ritenuto che l’anzidetta statuizione pregiudicasse le loro ragioni di credito, avrebbero dovuto impugnare la sentenza per contestare la congruita’ del risarcimento;

rimanendo nello stesso ambito (ma con riguardo al quarto motivo di appello proposto dalla (OMISSIS)), la Corte ha affermato che “non possono ignorarsi le pronunce del giudice anche dopo la declaratoria di inammissibilita’ di una o piu’ domande, perche’ la valutazione del decisum deve avvenire nel suo complesso, ovvero esaminando tutta la motivazione della sentenza e non separando i singoli argomenti scollegati gli uni dagli altri”.

3. Con il primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e degli articoli 324 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione dei principi generali in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata esterna”), le ricorrenti denunciano l’errata individuazione dei limiti oggettivi del giudicato onde verificare se le domande di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle penali contrattuali fossero comprese nel perimetro del giudicato derivante dalla sentenza n. 663/07.

Rilevano che, con tale sentenza, la Corte non aveva statuito nel merito della domanda di applicazione della penale (formulata sub 8 nell’atto di appello), in quanto la stessa era stata oggetto di una pronuncia di inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. (sul rilievo che in primo grado era stata formulata soltanto una riserva di chiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di penali, che non era stata sciolta in corso di causa); dal che conseguiva “la piena e pacifica riproponibilita’ della domanda di condanna nei giudizi che sono seguiti al giudicato”, sulla base di principi condivisi dal primo giudice e dalla Corte di Appello, ma da questa erroneamente disattesi nel momento in cui, senza mettere in dubbio la riproponibilita’ della domanda, l’aveva respinta sotto altro profilo.

4. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., dell’articolo 324 c.p.c. e dell’articolo 12 disp. gen. (preleggi), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione dei principi generali in tema di accertamento, esistenza e portata del giudicato esterno implicito”.

Le ricorrenti censurano la Corte in relazione alla portata attribuita all’inciso “sostanzialmente accolta con l’accoglimento della domanda di risarcimento avanzata sub 7”, contenuto nella sentenza n. 663/07, ossia l’affermazione (a pag. 30 della sentenza impugnata) secondo cui nella liquidazione del danno per l’estrapolazione abusiva dei dati era stata considerata anche la domanda per la mancata tempestiva riconsegna dei beni, che dunque era stata implicitamente accolta.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *