Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 19 gennaio 2018, n. 1261. Per il proprietario del veicolo, soggetto assicurato nel contratto di r.c.a., è comunque dovuta l’indennità nel caso in cui egli sia stato vittima di un sinistro come trasportato.

Per il proprietario del veicolo, soggetto assicurato nel contratto di r.c.a., è comunque dovuta l’indennità nel caso in cui egli sia stato vittima di un sinistro come trasportato. Qualora sia corresponsabile in quanto ha incaricato di guidare la propria auto una persona non idonea, non è comunque data l’azione di rivalsa da parte dell’assicurazione poiché, se fosse ammessa, si verificherebbe il risultato paradossale in cui andrebbe restituito quanto ricevuto a titolo di indennità.

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1261
Data udienza 11 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1788/2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), (OMISSIS) S.A. in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) GESTIONE STRAORDINARIA IN LIQUIDAZIONE in persona del suo liquidatore Rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Unico (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n 1075/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per la riunione dei ricorsi; rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

In relazione ai rapporti intercorsi – a far data dal giugno 1994 – fra la Gestione Straordinaria del (OMISSIS) e la (OMISSIS) (precedente concessionaria del Casino’), la Corte di Appello di Torino pronuncio’ la sentenza n. 663/2007 con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, condanno’ la Gestione Straordinaria al risarcimento dei danni (quantificati in 3.615.200,00 Euro) per l’inadempimento del contratto del 29.6.1994, scaduto definitivamente il 30.9.1995, con cui la (OMISSIS) (che ne era proprietaria) aveva concesso in uso o locazione alla Gestione Straordinaria beni e strutture per la gestione del Casino’, ivi compresa la banca dati necessaria per la gestione informatizzata; la sentenza passo’ in giudicato a seguito dell’inammissibilita’ del ricorso per cassazione proposto dalla Gestione Straordinaria.

Nel frattempo, furono promossi avanti al Tribunale di Aosta altri sei giudizi originati dal medesimo rapporto:

la (OMISSIS) richiese ed ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni per il periodo dall’1.7.1995 al 30.9.1996, avverso il quale la Gestione Straordinaria propose opposizione (causa n. 629/99);

la (OMISSIS) SA (ultima cessionaria dei crediti vantati da (OMISSIS) nei confronti della Gestione) richiese il pagamento dei canoni (o dell’indennita’ di occupazione) dall’1.10.1996 al 2.12.1996 (causa n. 138/08);

la medesima (OMISSIS) (nella stessa qualita’) chiese darsi atto della mancata o ritardata restituzione dei beni indicati nel contratto del 29.6.1994, con condanna della Gestione al pagamento della somma di oltre 273 milioni di Euro per penali contrattualmente previste (causa n. 139/08);

la SITMAR (gia’ (OMISSIS)) e la (OMISSIS) agirono nei confronti del (OMISSIS) s.p.a. (quale soggetto subentrato alla Gestione Straordinaria, ex articolo 2558 c.c.) chiedendone la condanna al pagamento di quasi 8 milioni di Euro, a titolo di penali relative al contratto del 29.6.1994 e di mancato pagamento di canoni (o indennita’ di occupazione) per il periodo dall’1.7.1995 al 27.1.1997, nonche’ di oltre 292 milioni di Euro per mancata consegna di beni concessi in uso (causa n. 92/09);

la (OMISSIS) Company S.A. (gia’ (OMISSIS)) chiese che venisse accertato l’inadempimento della Gestione Straordinaria in relazione al pagamento del canone di locazione relativo al godimento della mai riconsegnata banca dati, con condanna della cessionaria (OMISSIS) al pagamento di quasi 50 milioni di Euro (causa n. 418/09);

la (OMISSIS) e la (OMISSIS) chiesero l’accertamento dell’inadempimento della Gestione Straordinaria in riferimento alla mancata restituzione delle informazioni contenute nella “banca dati” e al loro trasferimento in un sistema informatico autonomo creato dalla Gestione, con condanna della Gestione e del cessionario Casino’ al risarcimento dei danni quantificati in oltre 130 milioni di Euro (causa n. 551/09).

Riuniti i giudizi, il Tribunale di Aosta accolse l’eccezione di giudicato riferita alla sentenza n. 663/2007 della Corte di Appello di Torino, ritenendo che il giudicato) precludesse ogni esame delle questioni sollevate dalle attrici, basate – viceversa – sull’assunto che il giudicato avesse lasciato spazio per ulteriori pretese, relative a canoni, penali e risarcimento danni.

Proposti distinti appelli dalla (OMISSIS) SA e dalla (OMISSIS) e costituitesi in giudizio sia la Gestione Straordinaria che il (OMISSIS), la Corte di Appello di Torino ha riunito le cause, decidendole con sentenza n. 1075 del 3.6.2014, che ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto – la (OMISSIS) S.A. e la (OMISSIS) s.p.a., affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il (OMISSIS) – Gestione Straordinaria in liquidazione e il (OMISSIS) s.p.a..

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