Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1545. Non serve la firma del capo ufficio per la validità dell’atto di iscrizione al ruolo del tributo.

Non serve la firma del capo ufficio per la validità dell’atto di iscrizione al ruolo del tributo.

Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1545
Data udienza 10 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4679-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) e (OMISSIS), quali soci della estinta (OMISSIS) s.r.l., (gia’ in liquidazione), rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (Studio (OMISSIS));

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), presso il cui studio legale sito in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7102/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di dodici cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo per tributi di varia natura per l’importo complessivo di 66.228,82 Euro, la Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 7102 del 15 luglio 2016, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., annullava cinque delle predette cartelle per difetto di prova – da fornirsi dall’amministrazione finanziaria o dall’agente della riscossione – della sottoscrizione del ruolo, dichiarando il difetto di giurisdizione sulle altre cartelle recanti l’iscrizione a ruolo per crediti di natura previdenziale e per violazione del codice della strada, come tali non aventi natura tributaria.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, su unico motivo, avverso la predetta statuizione. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), quali soci della societa’ contribuente, cessata in corso di causa (precisamente in data 26/03/2015), nonche’ l’ (OMISSIS) s.p.a. che propone ricorso incidentale adesivo al ricorso principale.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.

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