Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1545. Non serve la firma del capo ufficio per la validità dell’atto di iscrizione al ruolo del tributo.

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[…]

CONSIDERATO che:

1. Con l’unico motivo, rubricato: “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 12 e dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, l’Agenzia ricorrente sostiene che i giudici di appello erano incorsi nella violazione delle disposizioni censurate operando anche un illegittimo ribaltamento dell’onere probatorio in ordine alla sottoscrizione del ruolo.

2. Il motivo e’ fondato e va accolto.

3. Invero, fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che “e’ nullo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42 e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 56 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato articolo 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata), vige il principio che l'”atto amministrativo non e’ invalido solo perche’ privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilita’ dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso e’ adottato puo’ essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un provvedimento di diniego di condono esclusivamente in ragione dell’assenza di firma, omettendo qualunque ulteriore verifica)” (Cass., n. 11458 del 2012).

4. Orbene, sulla base di tale principio questa Corte ha affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio -al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non e’ in dubbio la riferibilita’ di questo all’Autorita’ da cui promana – non incide in alcun modo sulla validita’ dell’iscrizione a ruolo del tributo, poiche’ si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonche’ Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce “diritto vivente” il principio in base al quale “l’autografia della sottoscrizione e’ elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed e’ regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorita’ da cui l’atto proviene”). Si e’ cosi’ precisato che “il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – e’ assistito da una presunzione di legittimita’, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimita’ opera anche nei giudizi in cui e’ parte l’amministrazione che ha formato l’atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (…) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (…). Peraltro, la disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 12, comma 4, e’ interpretata dal Decreto Legge n. 106 del 2005, articolo 1, comma 5-ter, lettera e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati” (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).

5. Pertanto, poiche’ la CTR non si attenuta ai suddetti principi, invero citando una pronuncia di questa Corte (n. 2808 del 2013) afferente alla diversa questione del difetto di rappresentanza sostanziale e della rilevanza a tal fine del fatto notorio, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, provvedera’ alla rivalutazione della vicenda processuale nonche’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

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