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7. Reato di trasporto e procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato dello straniero (OMISSIS) (capo d).

Entrambi gli imputati hanno eccepito difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo d (trasporto e procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato dello straniero, (OMISSIS)).

7.1. Nel caso del (OMISSIS), il ricorso e’ affetto da aspecificita’, in quanto ripropone quanto dedotto e respinto nel giudizio di appello, senza alcun confronto con le ragioni esposte in sentenza. Il motivo si articola, peraltro, in rilievi in fatto, non soltanto inammissibili in questa sede, ma anche di dubbia congruita’ sul piano logico. Si afferma, invero, che il (OMISSIS) era a bordo del peschereccio gia’ al momento della partenza da (OMISSIS), ma non si considera che, ove anche tale circostanza fosse stata ritenuta rispondente al vero, cio’ non avrebbe inciso sulla fondatezza dell’accusa in quanto il predetto, una volta giunto in acque internazionali e quindi uscito dal territorio dello Stato, vi aveva poi fatto reingresso (illegalmente) grazie al decisivo contributo degli odierni imputati.

7.2. Stessa sorte deve riconoscersi alle censure sul punto mosse dalla difesa del (OMISSIS), in quanto le stesse, in parte ripropongono quelle gia’ respinte nel giudizio di appello, in parte si fondano su una alternativa ricostruzione della vicenda (per cui la stessa si sarebbe consumata in acque internazionali e non territoriali come ritenuto in sentenza), dalla quale discenderebbero conseguenze giuridiche, per il vero non nitidamente prospettate in ricorso, restando incerto se, in tesi difensiva, il fatto avrebbe meritato una diversa qualificazione giuridica (anziche’ l’ipotesi del terzo, quella del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 1) ovvero una declaratoria di insussistenza.

Al di la’ delle perplessita’ appena evidenziate, e’ assorbente di ogni altra considerazione il vizio che in radice inficia l’assunto difensivo, traendo questo linfa da una generica e assertiva rilettura degli elementi di prova non proponibile in questa sede.

Resta dunque integra la solidita’ argomentativa della ritenuta colpevolezza dei due imputati per il reato cosi’ come contestato in rubrica (articolo 12, comma 3, Decreto Legislativo cit.) in parte commesso nel territorio dello Stato; tale dovendosi considerare la zona di mare nel quale il peschereccio veniva fermato.

8. Non consentite sono, infine, le censure mosse in entrambi i ricorsi alla mancata prevalenza accordata dai giudici alle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

Si censura, al riguardo, l’insufficienza della giustificazione contenuta in sentenza (“gravita’ delle condotte poste in essere”).

Trascurano le difese che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimita’ qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano invece sorrette da una congrua motivazione, quale e’ da ritenere, pur nella sua sinteticita’, quella di specie (per tutte Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931,che hanno ritenuto immune da censure la motivazione che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si era limitata a ritenerla la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto).

9. Alla stregua delle considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati e gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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