Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1520. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità

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5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, lettera e. Lamenta che la corte di appello nel respingere la doglianza a suo tempo dedotta con autonomo motivo di impugnazione avrebbe valorizzato una parte soltanto dei rilievi difensivi, senza considerare “la mancata consapevolezza della provenienza del (OMISSIS) e della presenza dello stesso sull’imbarcazione e privilegiando i profili attinenti la cd. garanzia del trasporto in un’ottica squisitamente aggravante della condotta criminosa”. Eccepisce, nello specifico, che:

a) le previsioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono ipotesi autonome di reato (nel secondo caso e’ necessaria “l’effettiva violazione della disciplina di settore in tema di immigrazione e dunque l’ingresso illegale nel territorio dello Stato”);

b) il fatto deve essere qualificato nell’ipotesi di cui al comma 1 del citato articolo 12 (per sottrarsi alle dedotte doglianze di indebita duplicazione dell’imputazione, atteso che il substrato naturalistico della lettera e sarebbe contestato ai capi B e C);

c) il fatto non e’ punibile in quanto risulta dagli atti acclarato che la sostanza stupefacente unitamente al (OMISSIS) erano stati imbarcati all’estero e che il peschereccio era stato individuato in acque internazionali (a circa 17 chilometri da Vieste) per cui da tale momento le persone trasportate avevano “cessato di trovarsi nella disponibilita’ di fatto del trasportatore”.

5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui alla L. n. 895 del 1967, articolo 4 di cui ai capi B e C e della circostanza di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 23, comma 4, non potendo, ai fini della configurabilita’ del delitto di porto illegale di arma da fuoco, intendersi il peschereccio (attraverso cui era avvenuto il trasporto in questione) luogo aperto al pubblico, stante, peraltro, la possibilita’ di legittima opposizione a chi vi acceda da parte di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (si richiama al riguardo, Sez. 1, n. 16690 del 27/03/2008, Bellachioma, Rv. 240116).

5.5. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2 e comma 1, lettera d.

5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla denegata attenuante prevista dall’articolo 114 cod. pen., in relazione all’ipotesi delittuosa contestata al capo a (traffico di sostanze stupefacenti), stante la minima importanza del contributo prestato dall’imputato nella preparazione e commissione del reato, avendo i giudici del merito conferito rilevanza alla mera presenza del predetto sull’imbarcazione utilizzata per il trasporto illegale, senza considerare che lo stesso era rimasto inerme di fronte alla materializzazione della condotta e, prima ancora, del tutto estraneo alle trattative ed agli accordi, fornendo in tal modo un contributo privo di efficacia eziologica rispetto al reato stesso.

5.7. Violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti. Si lamenta, al riguardo, che la corte territoriale avrebbe del tutto ignorato il motivo di appello n. 10, col quale erano stati evidenziati, a sostegno del richiesto giudizio di prevalenza, l’assoluta incensuratezza, la mancanza di pendenze giudiziali e le documentate capacita’ lavorative del (OMISSIS); nonche’ l’ottimo comportamento post delictum, la leale condotta processuale e le positive condizioni di vita individuali e sociali del predetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono complessivamente infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

2. In via preliminare e’ opportuno rammentare che l’indagine in sede di legittimita’ non consente alla Corte di sovrapporre la propria valutazione in punto di fatto a quella gia’ effettuata dal giudice di merito, ma soltanto di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni attraverso cui quest’ultimo ha giustificato il proprio convincimento.

La mancanza, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimita’, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (per tutte, Sez. U., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074).

Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte i motivi di ricorso per cassazione possono anche riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui cio’ serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione (per tutte, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).

Ne consegue che, ai fini della sua ammissibilita’, il motivo di ricorso per cassazione deve essere caratterizzato da una “duplice specificita’”: “Deve essere si’ anch’esso conforme all’articolo 581 c.p.p., lettera C (e quindi contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresi’, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisivita’ rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, si’ da condurre a decisione differente” (cosi’ in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

3. Poste queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni atti di impugnazione.

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