Corte di Cassazione, sezione prima penale, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 991. Se, quando la pena dell’ergastolo e’ revocata in sede esecutiva e sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ai fini dell’eventuale scissione del cumulo giuridico delle pene la pena detentiva temporanea inflitta per reati concorrenti..

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Non sussisteva piu’ un ergastolo, in concorso con pene detentive temporanee di durata superiore a cinque anni, che potesse e dovesse essere trasformato, a norma di legge, in ergastolo con isolamento diurno.

Venivano ormai in considerazione soltanto pene detentive temporanee della stessa specie, da unificare in una pena unica (articolo 73 c.p., comma 1), non eccedente tuttavia – trattandosi di reclusione – i trent’anni (articolo 78 c.p., comma 1); e in tal senso e’ stato disposto.

1.3. In relazione alla pena cosi’ risultante il condannato invoca ora l’applicazione dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006.

Egli evidenzia di avere interamente scontato l’isolamento diurno, anteriormente alla revoca della pena perpetua ed alla sua sostituzione con la massima pena detentiva temporanea, e sostiene che tale circostanza impedirebbe – pena l’inaccettabile duplicazione del trattamento sanzionatorio la reviviscenza delle pene detentive con l’ergastolo originariamente concorrenti, gia’ irreversibilmente “convertite” nella misura ormai espiata ed estinte per effetto di tale espiazione.

Sicche’ sarebbe errato il diniego di applicazione dell’indulto, da riferire in via esclusiva alla pena di trent’anni (in rapporto al titolo che originariamente comportava l’ergastolo, cosi’ di seguito trasformato), pena unica ormai in espiazione, pacificamente inflitta per reati non ostativi.

2. La costante giurisprudenza di legittimita’ (ex pluribus, Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016, dep. 2017, Gianfreda, Rv. 269410; Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013, Giuliano, Rv. 256296; Sez. 1, n. 8552 del 23/01/2013, Piccolo, Rv. 254929; Sez. F, n. 32955 del 29/07/2008, Marra, Rv. 240610; Sez. 1, n. 12709 del 06/03/2008, Di Giovanni, Rv. 239377), qui interamente condivisa, insegna che, in caso d’incidenza dell’indulto su pene detentive concorrenti, assoggettate a cumulo giuridico, quest’ultimo debba essere sciolto; sul cumulo materiale per l’effetto ripristinato, previa individuazione delle pene condonabili, debba essere scorporata la quota/parte estinta per effetto dell’indulto (e quindi non piu’ concretamente eseguibile); e sulla pena residuata debbano essere nuovamente applicati, se del caso, i criteri moderatori previsti dalla legge penale, ponendosi il cumulo giuridico come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilita’ di inclusione in esso delle pene gia’ coperte dal condono (le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell’applicazione del criterio moderatore e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico).

Tale e’ in effetti il procedimento seguito dall’ordinanza impugnata, con riferimento al cumulo giuridico in attuale esecuzione.

Senonche’, nel caso di specie, quest’ultimo ricomprende pene giuridicamente cumulate, parte delle quali antecedentemente gia’ tradottesi – per il fatto di essersi trovate a concorrere con la pena perpetua, poi caducata – nella sanzione dell’isolamento diurno; e tale sanzione risultava gia’ interamente espiata anteriormente a tale caducazione.

3. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270578; Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, Focoso, Rv. 259470; Sez. 1, n. 1044 del 02/12/2008, dep. 2009, Rotolo, Rv. 242514; Sez. 1, n. 16400 del 27/02/2007, Stilo, Rv. 236158) che l’isolamento diurno ha natura giuridica di vera e propria sanzione penale, non costituendo esso mera modalita’ (in termini di maggiore afflittivita’) di esecuzione della pena dell’ergastolo.

Il cumulo giuridico ha lo scopo e la funzione di mitigare, nei casi previsti, gli effetti della concorrenza materiale delle pene, con la naturale conseguenza che il nuovo trattamento sanzionatorio diviene la sola pena congrua e legale per i tutti i reati nel cumulo confluiti. Il principio e’ applicabile anche alla sanzione penale dell’isolamento diurno, che di quel trattamento sia parte integrante. Da tale dato, legale ed ontologico, non si puo’ prescindere. Scisso il cumulo, nei casi previsti, i singoli reati riacquistano la loro autonomia sotto il profilo del titolo e dell’epoca degli stessi, ma l’avvenuta espiazione dell’isolamento – sanzione nella quale le pene originariamente “eccedenti” erano state ormai trasformate, perdendo la loro specifica individualita’ – non puo’ essere obliterata di significato nella vicenda esecutiva.

La contraria opzione – che consentisse il pieno ed incondizionato “recupero” delle pene gia’ assorbite nella sanzione ormai scontata – realizzerebbe effettivamente un’inaccettabile duplicazione del trattamento sanzionatorio, in violazione del diritto di non essere giudicato o punito due volte, sancito dall’articolo 4 del Protocollo 7 della Convenzione EDU, in armonia con la quale il nostro ordinamento giuridico deve essere sistematicamente interpretato.

Del resto, la giurisprudenza di legittimita’ gia’ conosce il principio per cui, in sede di scioglimento del cumulo giuridico delle pene inflitte ai sensi dell’articolo 81 cpv. c.p. – ai fini della concessione di benefici penitenziari (Sez. 1, Sentenza n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219; Sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016, Trani, Rv. 267605; Sez. 1, Sentenza n. 17143 del 14/03/2016, Baiamonte, Rv. 267215), o della revoca dell’indulto (Sez. U, n. 21501 del 23/4/2009, Astone, Rv. 243380), o del riscontro della perdita di efficacia delle misure cautelari (Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243588) – allorche’ occorra determinare la pena relativa ad un reato satellite, si debba fare riferimento a quella concretamente inflitta a titolo di continuazione, che ha definitivamente assorbito quella astrattamente determinata dal giudice per il reato in se’ considerato. Nella continuazione infatti – ma il principio e’ estensibile alle ipotesi ulteriori di cumulo giuridico delle pene – l’esigenza meritevole di tutela e’ quella di addivenire ad un trattamento di minore rigore, e a tale ratio, ispirata al favor rei, deve conformarsi l’interpretazione delle norme in materia, in modo da precludere l’incondizionata reviviscenza delle pene singolarmente assorbite, ormai prive di autonoma funzione.

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