Corte di Cassazione, sezione prima penale, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 991. Se, quando la pena dell’ergastolo e’ revocata in sede esecutiva e sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ai fini dell’eventuale scissione del cumulo giuridico delle pene la pena detentiva temporanea inflitta per reati concorrenti..

Se, quando la pena dell’ergastolo e’ revocata in sede esecutiva e sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, ai fini dell’eventuale scissione del cumulo giuridico delle pene la pena detentiva temporanea inflitta per reati concorrenti, in relazione alla quale e’ stato applicato l’isolamento diurno gia’ interamente subito, debba considerarsi espiata per intero ovvero – in applicazione analogica dell’articolo 184 c.p. – nella misura della meta

Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 991
Data udienza 11 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 06/10/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, adottata in funzione di giudice dell’esecuzione, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria confermava, in sede di opposizione, ex articolo 666 c.p.p., e articolo 667 c.p.p., comma 4, la reiezione della richiesta di (OMISSIS), tesa all’applicazione dell’indulto, concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241, in relazione all’isolamento diurno di due mesi (gia’ espiato) ed alla pena di trent’anni di reclusione (tuttora in espiazione).

L’esecuzione penale a carico di (OMISSIS) era regolata sulla base dei seguenti provvedimenti:

a) sentenza 4 giugno 1996 della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 15 novembre 1996, di condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione;

b) sentenza 28 aprile 1997 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 12 gennaio 1998, di condanna alla pena di quindici anni di reclusione;

c) sentenza 5 marzo 2002 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 26 febbraio 2004, di condanna alla pena dell’ergastolo;

d) ordinanza 15 giugno 2004 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, che aveva unificato le pene di cui sopra – ex articolo 72 c.p., comma 2, e articolo 80 c.p., – nell’ergastolo con isolamento diurno per due mesi;

e) ordinanza 20 novembre 2013 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, che – a seguito della declaratoria d’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 341 del 2000, articolo 7, comma 1, convertito dalla L. n. 4 del 2001 – aveva sostituito l’ergastolo sub c) con la pena di trent’anni di reclusione;

f) provvedimento di esecuzione di pene concorrenti 21 gennaio 2014 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, che – in applicazione del criterio moderatore di cui all’articolo 78 c.p., comma 1, – aveva rideterminato la pena complessiva da espiare in relazione alle condanne sub a), b) e c) in trent’anni di reclusione.

Secondo l’interessato, l’indulto si sarebbe dovuto applicare, nella misura di due mesi, sulla sanzione dell’isolamento diurno sub d) – ormai espiata, e che aveva irreversibilmente assorbito le pene sub a) e b) – e, nella misura residua (due anni e dieci mesi), sulla pena di trent’anni di reclusione di cui al provvedimento in espiazione sub f).

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