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Venendo pertanto al merito si osserva.
1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per non contenere alcuna indicazione della (OMISSIS) s.r.l., societa’ parte del giudizio, che muto’ la sua denominazione in (OMISSIS) s.r.l.
Il motivo e’ infondato in quanto, essendo certo, sin dal giudizio di appello (cfr. pag. 4 ricorso), il mutamento di denominazione della (OMISSIS) s.r.l. in (OMISSIS) s.r.l., deve rilevarsi che correttamente la sentenza impugnata ha inserito tale ultima denominazione nell’intestazione della sentenza, mutamento che com’e’ noto, non ha alcun rilievo dal punto di vista della legittimazione processuale.
2.- Con il secondo motivo la societa’ denuncia la violazione dell’articolo 299 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata dato alcun rilievo alla circostanza che la societa’ (OMISSIS) era stata cancellata dal Registro delle imprese, e quindi estinta.
Anche tale motivo e’ infondato in quanto la stessa attuale ricorrente deduce che tale estinzione avvenne per incorporazione della societa’ Gamba da parte della societa’ (OMISSIS) p.a. in data 19.1.15, mentre il ricorso in appello da parte della (OMISSIS) venne proposto il 7.10.13.
Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha richiamato il principio gia’ stabilito da questa Corte in diverse occasioni (Cass. n. 23141/14, n. 3820/13) secondo cui la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese da’ luogo ad un fenomeno estintivo che priva la societa’ stessa della capacita’ di stare in giudizio, determinando cosi’ qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dall’articolo 299 c.p.c. e ss., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore (come nella specie), comporta, in applicazione della regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando cosi’ stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione e’ suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della societa’, ovvero se il procuratore costituito per la societa’, gia’ munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300 c.p.c., comma 4, circostanze non ricorrenti nella specie.
3.- Con il terzo motivo la societa’ denuncia la violazione dell’articolo 413 c.p.c. in tema di competenza per territorio, lamentando che la sentenza impugnata respinse l’eccezione in quanto il contratto di lavoro de quo risultava stipulato a Napoli, ove peraltro la societa’ disponeva di una sua dipendenza presso la quale presto’ la sua attivita’ lavorativa il (OMISSIS).
La societa’ ricorrente contesta tale accertamento. In punto di fatto inammissibilmente in base al novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In punto di diritto infondatamente, essendo la dipendenza presso cui il lavoratore presta la sua opera (nella specie incontestatamente a Napoli, sia pur con genericamente dedotti mutamenti sempre in ambito cittadino) criterio principale e concorrente con gli altri ex articolo 413 c.p.c., di individuazione della competenza per territorio (ex multis, Cass. ord. n.12418/03). La censura per il resto, quanto al preteso luogo di perfezionamento del contratto in Bologna, difetta di autosufficienza nulla avendo la societa’ specificamente allegato e prodotto al riguardo, in contrasto con gli articoli 366 e 369 c.p.c.
4.- Con il quarto motivo la societa’ denuncia la violazione degli articoli 1355 (recte: 1335) e 2697 c.c.
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