La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario; sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione attraverso il servizio postale non è di per sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell’atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, o telegramma), ed in considerazione dei particolari doveri di consegna dell’agente postale, si possa presumere che l’atto sia giunto nel luogo di destinazione.
Sentenza 23 gennaio 2018, n. 1632
Data udienza 13 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27189-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona delLiquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6775/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2015 R.G.N. 6308/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per inammissibilita’ o in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17.7.2013 il Tribunale di Napoli accolse la domanda proposta da (OMISSIS) intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimatogli per omessa notifica della lettera di contestazione da parte della datrice di lavoro (OMISSIS) s.p.a.
Ha rilevato il primo giudice che non vi era prova della ricezione della detta lettera da parte del lavoratore e che non era possibile desumere siffatta prova dalla lettera a firma del segretario della UGL che chiedeva di assistere il (OMISSIS) in relazione ad una contestazione disciplinare.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la (OMISSIS) s.p.a., censurandola quanto alla dichiarata competenza territoriale nonche’ alle considerazioni svolte in punto di notifica della lettera di contestazioni criticando l’interpretazione al riguardo fornita dal Tribunale.
Ha quindi ribadito la fondatezza del provvedimento di risoluzione, evidenziando che sul punto nessuna contestazione era stata proposta da parte del lavoratore.
Si e’ costituito l’appellato resistendo al gravame.
Con sentenza depositata il 13.10.15, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame, confermando in particolare la circostanza della mancata prova della ricezione della lettera di contestazione da parte del (OMISSIS).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l., affidato a quattro motivi.
Resiste il (OMISSIS) con controricorso, poi illustrati con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal (OMISSIS) circa il difetto di procura al difensore della societa’ ricorrente, risultante dal ricorso proposto ed anche dall’originale notificato; circa la mancata iscrizione nell’albo degli avvocati cassazionisti del difensore della societa’ ricorrente, risultando dal Sistema Informatico di questa Corte che l’avv. (OMISSIS), nato il (OMISSIS), e’ iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti.
Segue pagina successiva in calce all’articolo (…..)
Leave a Reply