Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3641. In riferimento alla revocazione del fondo patrimoniale

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1. – Il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c. e conseguente nullita’ della sentenza o del procedimento. La censura investe la statuizione nella sentenza impugnata che ha escluso l’integrazione del contraddittorio: sul punto, assumono i ricorrenti che ai figli dei soggetti che hanno costituito un fondo patrimoniale sarebbe attribuita legittimazione attiva quantomeno con riguardo alle azioni volte alla salvaguardia dei beni del fondo.

1.1. – Il motivo non merita accoglimento.

Va data continuita’ al principio per cui la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinche’, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarita’ dei beni in questione, ne’ implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilita’ (Cass. 15 maggio 2014, n. 10641; Cass. 29 novembre 2000, n. 15297): in conseguenza, i figli del debitore non sono litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprieta’ in fondo patrimoniale (cfr. sul punto le sentenze citate, con particolare riferimento all’ipotesi dei figli minori; in tema, cfr. pure Cass. 17 marzo 2004, n. 5402, secondo cui i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l’inefficacia di tale costituzione, giacche’ il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com’e’ confermato dal fatto che esso cessa con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell’articolo 171 c.c.).

2. – Col secondo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 2901 e 167 c.c.. Assumono gli istanti che l’atto tra vivi di costituzione di beni in fondo patrimoniale vada compreso tra gli atti soggetti a revocatoria quando, oltre alla destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, con la creazione di un patrimonio separato, l’operazione comporti anche il trasferimento dei beni dal terzo ai coniugi o da un coniuge all’altro; insuscettibili di formare oggetto dell’actio pauliana risulterebbe essere, invece, gli atti di destinazione che non si traducano in trasferimenti di beni o ricchezza. Nella fattispecie, mancando un atto di acquisto non sarebbe del resto possibile la qualificazione dell’operazione in termini di onerosita’ o di gratuita’ del titolo. Peraltro, la gratuita’ dell’atto, nel caso in esame, dovrebbe escludersi: infatti il fondo patrimoniale era stato costituito in attuazione del dovere di contribuzione ai bisogni familiari, e piu’ specificamente al bisogno primario essenziale di garantire un’abitazione alla famiglia. In altri termini, il fondo patrimoniale rappresenterebbe, nella presente circostanza, la concreta modalita’ per garantire il sostentamento familiare e il perseguimento degli obiettivi di crescita morale e culturale della famiglia stessa; la costituzione di esso dovrebbe quindi considerarsi atto solutorio e non gia’ mera liberalita’.

2.1. – Nemmeno tale censura e’ fondata.

Pure sul punto la giurisprudenza di legittimita’ e’ consolidata e il Collegio non ha motivo di discostarsene. Infatti, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, e’ un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1, (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2530; sempre sulla esperibilita’ dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21492; Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; nel senso che, in tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuita’ dell’atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.c. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori: Cass. 8 agosto 2007, n. 17418; in materia di revocatoria fallimentare dell’atto istitutivo del fondo: Cass. 8 agosto 2013, n. 19029; Cass. 23 marzo 2005, n. 6267; Cass. 8 settembre 2004, n. 18065; Cass. 20 giugno 2000, n. 8379). Va qui considerato che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per se’, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.

3. – Il ricorso e’ quindi respinto.

4. – Segue, in base al principio di soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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