Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3641. In riferimento alla revocazione del fondo patrimoniale

Revocabile il fondo patrimoniale la cui costituzione determina solo un vincolo di destinazione sui beni, affinché con i loro frutti, siano soddisfatti i bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni né comporta una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure rispetto ai vincoli di disponibilità

Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3641
Data udienza 29 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12190/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2004 (OMISSIS) s.p.a. proponeva, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), domanda revocatoria, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., con riguardo alla costituzione, da parte del primo dei nominati convenuti, di un fondo patrimoniale avente ad oggetto l’immobile di sua proprieta’ sito in (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS). (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano in giudizio e in questo interveniva pure (OMISSIS) s.p.a., in qualita’ di procuratrice di (OMISSIS) s.r.l., la quale chiedeva che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale venisse dichiarato inefficace anche nei confronti della propria mandante.

Il Tribunale di Varese negava che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), figli dei convenuti e, nel merito, ritenuto che l’atto dispositivo impugnato costituisse una liberalita’ e che esso avesse arrecato un pregiudizio alle ragioni di credito dell’attrice, riducendo la garanzia patrimoniale cui questa poteva fare affidamento, accoglieva la domanda (OMISSIS) (non anche quella di (OMISSIS), ma tale ultimo profilo in questa sede piu’ non rileva).

2. – In sede di gravame la Corte di appello di Milano, con sentenza del 24 gennaio 2013 rigettava l’impugnazione proposta dai coniugi (OMISSIS): in particolare il giudice distrettuale escludeva dovesse farsi luogo ad integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli degli attori e riteneva suscettibile di revocatoria l’atto costitutivo di beni in fondo patrimoniale.

3. – La pronuncia e’ oggetto del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), il quale e’ affidato a due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., societa’ nata dalla fusione per incorporazione di (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte a norma dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, domandando il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

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