Corte di Cassazione, sezione terza civile,Sentenza 18 giugno 2019, n. 16281.
La massima estrapolata:
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all’onere posto a suo carico dall’art. 46 della l. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).
Sentenza 18 giugno 2019, n. 16281
Data udienza 30 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17982-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 150/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata in data 11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale p.q.r..
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 181/2012 depositata il 17 dicembre 2012, il Tribunale di Mistretta – Sezione specializzata agraria, pronunciando sulle domande proposte da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), dichiaro’ che, con riferimento al fondo sito in (OMISSIS), contrada (OMISSIS) (in catasto al foglio n. (OMISSIS)), tra il proprietario (OMISSIS) e il detentore (OMISSIS) era in corso un rapporto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, che sarebbe cessato nel 2013 e, conseguentemente, condanno’ il (OMISSIS) a rilasciare il gia’ indicato fondo allo (OMISSIS) entro il 10 novembre 2013 e a pagargli il canone annuo di 100,00 Euro, dal 1998 al 2013, al netto delle somme, a tale titolo gia’ versate, rigetto’ ogni altra domanda, con compensazione dei 2/3 delle spese legali, poste, per il restante terzo, a carico del (OMISSIS).
Avverso la sentenza di primo grado il (OMISSIS) propose impugnazione, cui resistette lo (OMISSIS).
La Corte di appello di Messina – Sezione specializzata agraria, con sentenza depositata in data 11 marzo 2014, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiaro’ che, con riferimento al fondo in questione, tra il proprietario (OMISSIS) ed il detentore (OMISSIS) era in corso un rapporto di affitto a conduttore coltivatore diretto, che sarebbe cessato nel 2014; per l’effetto, condanno’ l’appellante (OMISSIS) a rilasciare il suddetto fondo all’appellato entro il 10 novembre 2014 ed a pagare al medesimo (OMISSIS) il canone annuo di Euro cento dal 1999 al 2014, al netto delle somme a tale titolo gia’ versate; dichiaro’ equamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi.
Il (OMISSIS) ha poi depositato memoria datata 7 ottobre 2015, con cui ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, rette della titolarita’ attiva, del controricorrente, deducendo che quest’ultimo non e’ proprietario del fondo in questione e che l’area dallo stesso occupata “non ricade nella particella (OMISSIS) che oggi e’ di proprieta’ per 1/2 di (OMISSIS)… e per 1/2 di (OMISSIS)”.
La causa e’ stata quindi rinviata a nuovo ruolo, risultando la questione sulla rilevabilita’ d’ufficio del difetto di legittimazione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte che si sono poi pronunciate al riguardo sicche’ e’ stata fissata per la discussione la pubblica odierna udienza.
In prossimita’ di tale udienza (OMISSIS) ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sia “corretto… sostenere che, nella eventualita’ che venisse riconosciuta l’esistenza di un rapporto agrario, pacifica sarebbe stata da considerare tra le parti la qualificazione dell’affittuario come “coltivatore diretto”. Invero, dato il costante univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, che da parecchi anni escludeva la necessita’ del preventivo tentativo di conciliatorio sia per il caso di detenzione di fondo senza titolo, sia per quello di affitto a coltivatore non diretto” non vi sarebbe stato motivo per il proprietario, gia’ tecnicamente assistito e, quindi, supportato da adeguato parere, di proporre iniziativa pre-processuale, se non per la eventualita’ che venisse riconosciuta l’esistenza di un affitto, e di un affitto a coltivatore diretto”.
Sostiene il (OMISSIS) che sul punto la sentenza impugnata sarebbe erronea per omessa trattazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza che nella richiesta di conciliazione L. n. 203 del 1982, ex articolo 46 si faceva riferimento alla detenzione senza titolo(del fondo e non anche, in subordine, all’esistenza di un rapporto di affitto, sicche’, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata in questa sede avrebbe dovuto concludere per l’improcedibilita’ della domanda subordinata successivamente spiegata in ricorso.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta “Violazione dell’articolo 2909 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per contraddittorieta’ della motivazione della sentenza della Corte di Appello rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, non impugnata dalle parti processuali, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dall’omesso tentativo di conciliazione per la domanda subordinata”. Il (OMISSIS) deduce che il Tribunale di Mistretta avrebbe valutato la nota indirizzata all’IPA di Messina in modo diverso dalla Corte di merito e che su tale punto la sentenza di primo grado non sarebbe stata appellata, sicche’ la Corte di merito “avrebbe dovuto astenersi, in ossequio all’articolo 2909 c.c., dall’esame del punto precisato”.
4. Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce “Violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, articolo 46, comma 1, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dall’omesso tentativo di conciliazione relativamente alla domanda subordinata introdotta solo successivamente ed unicamente in ricorso, fatto questo controverso e decisivo del giudizio”.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe potuto tener conto delle note conclusionali del ricorrente ma, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame fosse proponibile o meno – ossia se la parte attrice avesse adempiuto l’onere posto a suo carico dalla L. n. 203 del 1982, articolo 46 – avrebbe dovuto “unicamente accertare, prescindendo da ogni ulteriore indagine”, la sussistenza di una “perfetta coincidenza soggettiva” tra i partecipanti al tentativo di conciliazione e coloro che avevano “assunto, nel successivo giudizio, la qualita’ di parte, nonche’ che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale (fossero) le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si e(ra) svolto”.
Nella specie, ad avviso del (OMISSIS), la Corte di merito avrebbe dovuto “prendere correttamente atto dell’unica domanda, detenzione senza titolo, avanzata dal proprietario e rilevare l’improcedibilita’ della domanda subordinata per l’omesso tentativo di conciliazione” di cui all’articolo 46 gia’ richiamato.
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, lamentando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 in relazione alla L. n. 203 del 1982, articoli 6, 22, e 23” (OMISSIS) sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe qualificato il contratto agrario esistente tra le parti quale contratto di affitto a coltivatore diretto, evidenziando che tale convincimento della Corte di merito non si fonderebbe su alcuna prova ma solo su presunzioni in contrasto con gli elementi di prova acquisiti.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, rubricato “nullita’ della sentenza e del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5”, (OMISSIS) sostiene che la Corte di merito, discostandosi dagli elementi probatori acquisiti ed omettendo di valutare correttamente gli stessi, avrebbe erroneamente ritenuto che il rapporto contrattuale tra le parti fosse insorto nell’anno 1999 laddove, a suo avviso, la “concessione” del terreno in parola risalirebbe all’annata agraria 1998-1999.
7. Il ricorso principale e’ fondato, alla luce degli assorbenti rilievi che seguono.
Ed invero il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all’onere posto a suo carico dalla L. n. 203 del 1982, articolo 46 deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualita’ di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si e’ svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo) (Cass. 28/07/2005, n. 15802).
Risulta all’evidenza che nella domanda all’IPA, riportata testualmente in ricorso, non si fa alcun cenno ad un rapporto agrario, sicche’ difetta, nella specie, in relazione alla domanda subordinata poi proposta in ricorso, l’assolvimento del relativo preventivo esperimento del tentativo di conciliazione avanti all’Ispettorato Provinciale Agrario, ai sensi della L. 3 marzo 1982, n. 203, articolo 46 la domanda.
8. Ne consegue che l’esame di ogni altra questione pure proposta dalle parti resta assorbita e che la sentenza impugnata debba essere cassata senza rinvio per improponibilita’ originaria della domanda accolta dalla Corte di merito.
9. Tenuto conto della particolarita’ della questione e dell’alterno esito della causa nei gradi di merito, le spese dell’intero giudizio, compreso quello di cassazione, ben possono essere compensate per intero tra le parti.
10. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, trattandosi di processo esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata per improponibilita’ originaria della domanda accolta dalla Corte di merito; compensa per intero tra le parti le spese dell’intero giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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