L’inosservanza dell’obbligo di avviso immediato al difensore nominato di fiducia o di ufficio dell’avvenuto arresto

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 giugno 2019, n. 26163.

La massima estrapolata:

L’inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell’obbligo di avviso immediato al difensore nominato di fiducia o di ufficio dell’avvenuto arresto, non è causa di nullità, mancando un’espressa previsione in tal senso e non ricorrendo una violazione del diritto di difesa dell’indagato riconducibile alle cause generali di nullità, poiché detto obbligo di informazione non è riferibile in modo diretto all’assistenza dell’arrestato nel compimento degli atti garantiti.

Sentenza 13 giugno 2019, n. 26163

Data udienza 10 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/11/2018 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Binenti Roberto;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, convalidava l’arresto in flagranza di (OMISSIS), disponendo al contempo nei confronti dello stesso la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentato omicidio aggravato dai motivi futili.
2. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS), tramite il difensore, chiedendo l’annullamento del provvedimento per violazione dell’articolo 386 c.p.p., comma 2 e contraddittorieta’ della motivazione.
Si osserva che, come riportato nel verbale di arresto e contrariamente a quanto esposto nel provvedimento impugnato, il difensore, nominato di fiducia in occasione dell’arresto in flagranza, non ne era stato avvisato dalla polizia giudiziaria seppure con messaggio registrato nella segreteria telefonica dello studio; mentre, in assenza dell’attivazione di tale segreteria, l’avviso avrebbe potuto essere inoltrato attraverso fax, posta elettronica o l’utenza cellulare.
L’omissione, come eccepito in sede di convalida dell’arresto, aveva dato luogo a nullita’, impendendo l’immediato contatto fra difensore e arrestato, cosi’ da non potersi garantire al piu’ presto l’effettivo esercizio dei diritti di difesa.
Una nullita’ che si estendeva all’ordinanza in questa sede impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Va preliminarmente chiarito che i riferimenti al provvedimento impugnato che ha dato luogo anche all’applicazione della misura cautelare non comportano l’estensione del ricorso a tale ultima decisione, poiche’ esso, secondo quanto all’inizio chiaramente precisato, viene rivolto alla sola convalida (si legge: “Il presente ricorso ha per oggetto tutti i capi e i punti dell’ordinanza sui quali il Giudice per le indagini preliminari ha fondato la convalida dell’arresto…”).
3. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimita’, al quale il Collegio intende dare continuita’, l’inosservanza da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvisare il difensore nominato di fiducia o di ufficio dell’avvenuto arresto in flagranza non e’ causa di nullita’, mancando un’espressa previsione in tal senso e non ricorrendo una violazione del diritto di difesa dell’indagato riconducibile alle cause generali di nullita’, poiche’ detto obbligo di informazione non e’ riferibile in modo diretto all’assistenza dell’arrestato nel compimento degli atti garantiti (Sez. 4, n. 25235 del 27/03/2014, Rv. 262234; Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Rv. 244679; Sez. 4, n. 36941 del 13/06/2007, Rv. 237471).
4. Pertanto, pur essendo esatto il rilievo secondo cui non venne lasciato nemmeno un messaggio nella segreteria telefonica dello studio del difensore nominato (nel verbale di arresto si da’ atto che essa non era attivata), il ricorso rimane ugualmente infondato, non essendo configurabile la nullita’ denunciata.
5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

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