Controdichiarazione: non essenziale, può essere successiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 239.

Controdichiarazione non essenziale e può essere successiva

Massima: In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all’atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall’atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall’atto contro cui questa è redatta.

 

Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 239. Controdichiarazione non essenziale e può essere successiva

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Simulazione (nozione) – Prova – Scritta (controdichiarazioni) controdichiarazione – Natura – Requisito sostanziale dell’accordo simulatorio – Configurabilità – Esclusione – Contemporaneità dell’accordo simulatorio – Necessità – Esclusione – Provenienza – Dalla parte contro il cui interesse è redatta – Sufficienza.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 35547/2019) proposto da:

Pa. Marmi di Pa.Fr. E C. Sas (P.IVA: Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria difensiva depositata il 30 ottobre 2024, dall’Avv. Ma.Im., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;

– ricorrente –

contro

Sp.Ma. (C.F.: Omissis) e Sp.An. (C.F.: Omissis), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Sa.Gi., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;

– controricorrenti –

e

Sp.Al. (C.F.: Omissis);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1334/2019, pubblicata il 27 settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Controdichiarazione non essenziale e può essere successiva

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2001, la Pa. Marmi di Pa.Fr. E C. Sas conveniva, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, Sp.Ge., al fine di sentire dichiarare la nullità della scrittura privata conclusa tra parti il 30 marzo 1999 per mancanza di causa, con la condanna del convenuto alla restituzione della somma versata di vecchie Lire 90.000.000, al rilascio del terreno acquistato con atti pubblici del 25 e del 30 marzo 1999 nonché al risarcimento dei danni.

L’attrice esponeva: – che, con atto pubblico del 25 marzo 1999, aveva acquistato un appezzamento di terreno sito in A, in catasto terreni al foglio n. (Omissis), particella n. (Omissis), con accesso da realizzarsi sulla confinante particella n. (Omissis), di proprietà del venditore; – che, con atto pubblico del 30 marzo 1999, aveva acquistato altro limitrofo appezzamento di terreno in catasto terreni al foglio n. (Omissis), particella n. (Omissis), con accesso da realizzarsi sulle confinanti particelle nn. (Omissis), di proprietà dell’alienante, rinunciando alla servitù di passaggio costituita in suo favore con l’atto pubblico del 25 marzo 1999; – che, con separata scrittura privata del 30 marzo 1999, aveva ceduto a Sp.Ge. parte dei terreni acquistati con gli atti pubblici del 25 e del 30 marzo 1999 – e precisamente mq. 352 della particella n. (Omissis) e mq. 817 della particella n. (Omissis), per complessivi mq. 1169 -, porzioni meglio identificate e colorate in rosso nella planimetria sottoscritta dalle parti, versando allo Sp.Ge. la somma di vecchie Lire 90.000.000, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, con l’impegno di stipulare l’atto pubblico in adempimento della corrispondente obbligazione contemplata dalla predetta scrittura privata; – che tale ultimo atto pubblico non era stato mai concluso e la società non era stata mai immessa nel possesso delle particelle di terreno acquistate, pur essendo stata realizzata la strada di accesso.

Si costituiva in giudizio Sp.Ge., il quale contestava le domande avversarie, chiedendone il rigetto.

Con separato atto di citazione notificato il 19 luglio 2001, Sp.Ge. conveniva, innanzi allo stesso Tribunale, la Pa. Marmi di Pa.Fr. E C. Sas, chiedendo che fosse accertata la simulazione relativa dei due atti pubblici di vendita, in forza della controdichiarazione di cui alla scrittura privata del 30 marzo 1999, con la quale le parti avevano riconosciuto la loro reale volontà di alienare alla Pa. Marmi una superficie complessiva di terreno pari a mq. 1746, prevedendo l’esclusione dalla vendita di circa mq. 1169, simulazione che era stata concordata al fine di garantire all’acquirente la possibilità di realizzare fabbricati di una cubatura maggiore a quella consentita sulla porzione di terreno effettivamente alienata.

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In corso di causa i due giudizi erano riuniti.

All’esito del decesso di Sp.Ge. la causa era riassunta verso i suoi eredi Sp.Ma., Sp.An. e Sp.Al.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 247/2013, depositata il 20 marzo 2013, rigettava la domanda di accertamento della nullità della scrittura privata del 30 marzo 1999 e accoglieva la domanda di accertamento della simulazione relativa degli atti pubblici di vendita del 25 e del 30 marzo 1999, rispettivamente limitatamente alla cessione delle aree di mq. 352 e di mq. 817, condannando in solido gli eredi di Sp.Ge. alla restituzione, in favore della Pa. Marmi, della somma di Euro 46.481,12, oltre interessi legali, e al rilascio dei terreni acquistati, fatta eccezione delle aree di cui era stata accertata la vendita simulata.

2.- Con atto di citazione notificato il 2 maggio 2014, la Pa. Marmi di Pa.Fr. E C. Sas proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando che la scrittura privata del 30 marzo 1999 non avrebbe potuto ritenersi una controdichiarazione, poiché in essa non sarebbe stato indicato il prezzo, né sarebbe stata precisata la sua funzione di controdichiarazione, né nel suo contenuto si sarebbero ravvisate espressioni da cui desumere la simulazione degli atti pubblici di vendita, né l’operazione avrebbe avuto alcun senso.

In via subordinata, chiedeva che la superficie di mq. 1169, esclusa dalle vendite, restasse asservita a fini edificatori in favore della zona di mq. 1746 effettivamente venduta in favore dell’appellante.

Si costituivano nel giudizio di impugnazione Sp.Ma., Sp.An. e Sp.Al., i quali instavano per il rigetto dell’appello, con la conferma della decisione impugnata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia appellata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il Tribunale aveva compiutamente indicato quali fossero gli elementi rinvenibili nella scrittura privata del 30 marzo 1999 che dimostravano la fondatezza della domanda di simulazione relativa; b) che, in specie, l’allegazione della scrittura, la premessa contenuta in tale scrittura in ordine al fatto che essa serviva a precisare quanto dichiarato nei richiamati atti pubblici, l’epoca della sua sottoscrizione, ossia la contestualità rispetto alla stipula degli atti pubblici di acquisto e di rinuncia alla pregressa servitù, l’allegazione di una dettagliata planimetria che esplicitava graficamente la reale volontà delle parti confermavano la natura simulata relativa oggettiva degli atti pubblici di vendita; c) che la domanda avanzata in via subordinata dall’appellante era inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame.

3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la Pa. Marmi di Pa.Fr. E C. Sas

Hanno resistito, con controricorso, Sp.Ma. e Sp.An.

È rimasto intimato Sp.Al.

4.- La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza dello ius postulandi del difensore degli appellati per difetto della certificazione della firma apposta nella procura speciale.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

E tanto perché il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013), come nel caso di specie.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto gli appellati validamente costituiti, benché le firme dei germani Sp.Ma., Sp.An., Sp.Al. apposte alla procura speciale non fossero state per nulla certificate dal loro difensore, sicché l’appellante non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese in loro favore.

2.1.- Il motivo è infondato.

Ed invero dalla produzione documentale offerta dai controricorrenti risulta che la procura a margine della comparsa di costituzione in appello di Sp.Ma., Sp.An. e Sp.Al. riportava, dopo le sottoscrizioni degli appellati, la dicitura “sono autentiche” con la firma del difensore.

In ogni caso, la mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma della parte, apposta sulla procura speciale in calce o a margine dell’atto di costituzione, costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura ad litem, perché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34748 del 31/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 27774 del 20/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24894 del 25/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 20/10/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1750 del 06/06/1972).

Ed inoltre la firma del difensore apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce equivale alla certificazione (vera minore) del difensore che si trovi subito dopo la sottoscrizione della parte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021; Sez. L, Sentenza n. 13621 del 13/06/2006; Sez. U, Sentenza n. 25032 del 28/11/2005).

3.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto inammissibile la domanda subordinata – con cui si chiedeva di statuire l’asservimento della superficie di mq. 1169 ai fini edificatori, in favore dei residui mq. 1746 effettivamente venduti alla Pa. Marmi -, in ragione dell’asserita novità della domanda, benché nell’atto di citazione proposto da Sp.Ge. si fosse fatto riferimento a tale asservimento.

Il che avrebbe escluso la novità della pretesa.

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3.1.- Il motivo è infondato.

Resta fermo, infatti, secondo lo stesso assunto della ricorrente, che nessuna domanda di asservimento fosse stata proposta nel giudizio di primo grado, a prescindere dalla mera deduzione del fatto nel corpo degli atti introduttivi del giudizio, deduzione che non equivale alla proposizione di una domanda.

Tanto più che la ricorrente si riferisce alla deduzione della controparte, che aveva un interesse contrario alla disposizione di detto asservimento.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n. 3, 1346 e 1418 c.c., per avere la Corte del gravame ritenuto che la scrittura privata del 30 marzo 1999 avesse il valore di una controdichiarazione, benché nell’intestazione di detto atto non vi fosse traccia di tale inquadramento.

E d’altronde osserva l’istante che l’omessa indicazione del prezzo e/o la sua indeterminabilità avrebbero comportato la nullità del contratto, risolvendosi nella mancanza di uno dei requisiti essenziali dello stesso.

Aggiunge l’istante che anche la ratio dell’operazione sarebbe stata irragionevole, poiché, rispetto al fine perseguito con la simulazione relativa, sarebbe bastato che fosse asservita a fini edificabili la zona che lo Sp.Ge. non intendeva trasferire.

4.1.- Il motivo è infondato.

Si premette che la prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell’argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32724 del 24/11/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7512 del 27/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20020 del 07/10/2004; Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1034 del 29/01/2000; Sez. 1, Sentenza n. 975 del 05/04/1971).

Nella fattispecie si è dato adeguatamente conto delle ragioni da cui è stata desunta la simulazione relativa oggettiva degli atti pubblici di vendita del 25 marzo 1999 e del 30 marzo 1999.

Segnatamente si è fatto riferimento alla premessa contenuta in tale scrittura, in ordine al fatto che essa serviva a precisare quanto dichiarato nei richiamati atti pubblici, l’epoca della sua sottoscrizione, ossia la contestualità rispetto alla stipula degli atti pubblici di acquisto e di rinuncia alla pregressa servitù, l’allegazione di una dettagliata planimetria che esplicitava graficamente la reale volontà delle parti.

A fronte di questi elementi nessuna obiezione specifica di natura confutativa è stata mossa dalla ricorrente.

Sicché non si pone un problema di nullità dell’atto per mancanza dell’indicazione del prezzo, appunto perché si è trattato di una mera controdichiarazione e non di un atto traslativo a sé stante.

Ora, in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all’atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall’atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall’atto contro cui questa è redatta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 14590 del 01/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 04/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7084 del 09/06/1992).

5.- Il quinto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, per avere la Corte di secondo grado liquidato le spese di lite senza alcun riferimento al parametro utilizzato per la relativa quantificazione.

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5.1.- Il motivo è inammissibile.

Infatti, la censura è aspecifica, non precisando i termini entro cui sarebbe maturata la violazione del D.M. n. 55/2004 sulla liquidazione delle spese del gravame.

In specie, non è affatto dedotto lo sforamento dei parametri massimi consentiti.

Inoltre, si precisa che è sufficiente la liquidazione per ciascun grado, senza la specificazione del quantum dovuto per ogni fase di ogni grado (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19909 del 19/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 18929 del 10/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 8987 del 04/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 22971 del 22/07/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12914 del 26/06/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 6306 del 31/03/2016; pronunce, le ultime due, che utilizzano il termine “fase” quale sinonimo di “grado”, come si evince dal tenore complessivo della motivazione).

6.- In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 21 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2025.

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