Contratto di agenzia e la clausola risolutiva espressa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 settembre 2021| n. 25194.

Contratto di agenzia e la clausola risolutiva espressa.

A differenza del rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa con la conseguenza che, ove le parti abbiano valutato l’importanza di un inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull’entità dell’inadempimento stesso rispetto all’interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa.

Ordinanza|17 settembre 2021| n. 25194. Contratto di agenzia e la clausola risolutiva espressa

Data udienza 14 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di agenzia – Clausola risolutiva espressa – Risoluzione automatica – Esclusione dell’indagine sull’inadempimento dell’agente – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25208/2016) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., (P.I: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano – Sez. lavoro n. 515/2016 (pubblicata il 2 maggio 2016);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 4 luglio 2013 (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza n. 4975/2012 del Tribunale di Milano, con la quale era stata respinta la domanda dallo stesso formulata nei confronti della s.r.l. (OMISSIS), al fine di sentir accertare l’illegittimita’ della risoluzione del rapporto di agenzia, intimatagli dalla citata societa’ il 28 dicembre 2009, in virtu’ dell’applicazione della pattuizione di cui al punto n. 15.1 del contratto individuale (con previsione di relativa clausola risolutiva espressa), per mancato raggiungimento del volume di affari pattuito nell’anno di riferimento.
Decidendo sul predetto gravame, cui resistiva la societa’ appellata, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 515/2016 (pubblicata il 2 maggio 2016), lo accoglieva parzialmente, condannando la s.r.l. (OMISSIS) a pagare all’appellante la somma di Euro 6.510,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, confermando, nel resto, la sentenza di prime cure e regolando le spese del doppio grado di giudizio (condannando l’appellata alla rifusione di un quarto delle stesse, compensandole per il resto).
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte milanese rilevava, in primo luogo, l’infondatezza del motivo proposto a confutazione della dichiarazione di legittimita’ della risoluzione del contratto da parte della proponente, cosi’ come operata dal giudice di prime cure, siccome adeguatamente valutata sulla base delle condizioni pattuite nel contratto di agenzia con riferimento alla responsabilita’ dell’agente per il mancato raggiungimento del volume di affari concordato, per la cui esclusione lo stesso (OMISSIS) non aveva assolto al relativo onere probatorio, donde l’operativita’ della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, restando, altresi’, esclusa la prova di alcun accordo tra le parti in ordine al riconoscimento e all’entita’ di provvigioni relative agli affari in questione.
Il giudice di appello riteneva, invece, fondato il motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento, in favore del (OMISSIS), da parte del primo giudice, del credito avente ad oggetto la somma di cui alla fattura n. (OMISSIS), per l’importo di Euro 6.510,00, richiesto quale “minimo garantito” per il 2 e 3 trimestre 2009.
2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il (OMISSIS). Si e’ costituita con controricorso l’intimata s.r.l. (OMISSIS).
La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 1456, 2119, 1337, 1750 e 1751 c.c., nonche’ degli articoli 10 e 12 AEC del 26 febbraio 2002, sostenendo che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello aveva erroneamente applicato il citato articolo 1456 c.c., con riferimento alla materia propria del contratto di agenzia, poiche’ la stessa, nonostante la previsione della clausola risolutiva, avrebbe dovuto valutare comunque la sussistenza in concreto dell’inadempimento di esso ricorrente, quale agente, tale da integrare una giusta causa di recesso, secondo l’inderogabile disposto degli articoli 2119 e 1751 c.c..
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1749 c.c. e articolo 210 c.p.c., sul presupposto che, malgrado egli avesse fornito un concreto e fondato principio di prova in merito alla mancanza di colpa nell’inadempimento e alla buona fede con la quale aveva accettato i minimi di fatturato da raggiungere in virtu’ di un prospetto consegnatogli prima dell’inizio del rapporto e che riteneva rappresentare il fatturato della sua zona per l’anno 2007, la sua istanza di esibizione delle scritture contabili per dimostrare che il mancato raggiungimento del “budget” non era dipeso da sua colpa ma da un’oggettiva irrealizzabilita’ dello stesso non aveva ricevuto seguito in sede giudiziale.
3. Rileva il collegio che – pur essendo condivisibile la prospettazione del ricorrente sul piano generale – la Corte di appello (cosi’ come gia’ il giudice di primo grado) hanno ritenuto la legittimita’ del recesso da parte della societa’ preponente in applicazione di una specifica clausola risolutiva espressa, contenuta al punto n. 15.1 del contratto agenzia (correlato all’evento del mancato raggiungimento del volume minimo di affari pure esplicitamente riportato), di cui l’agente era percio’ a perfetta conoscenza, ragion per cui, una volta accertato in concreto la mancata verificazione di questa condizione, essa avrebbe avuto modo di operare automaticamente.
A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4659/1992), proprio con riguardo al contratto di agenzia, ha gia’ avuto modo di statuire condivisibilmente che, a differenza che per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (di cui all’articolo 1456 c.c.) con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non puo’ compiere alcuna indagine sull’entita’ dell’inadempimento stesso rispetto all’interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa (che, peraltro, si presume ai sensi dell’articolo 1218 c.c.).
Sulla scorta di questa presupposto, la Corte di appello, con valutazione di merito adeguatamente compiuta nell’impugnata sentenza (e, percio’, insindacabile in questa sede), ha ritenuto che, sulla base delle complessive emergenze probatorie, il (OMISSIS) non aveva assolto al suo onere incombentegli ai sensi dell’articolo 1218 c.c. (cfr. anche Cass. n. 12838/2003 e Cass. n. 25023/2013), ovvero di riscontrare che il suo mancato adempimento era dipeso da impossibilita’ sopravvenuta della sua prestazione con riferimento all’anno 2009 (mentre l’obiettivo del numero di affari concordato per il 2008 era stato invece raggiunto).
4. Anche la seconda censura e’ priva di fondamento perche’ la Corte di appello ha correttamente ritenuto – a fronte del contenuto del contratto di agenzia stipulato e della specifica previsione della clausola risolutiva espressa – che, al fine di comprovare eventualmente l’insussistenza dell’inadempimento dell’agente, non si sarebbe potuta ritenere adeguata la sola istanza di esibizione delle scritture contabili, rispetto alla quale, oltretutto, il (OMISSIS) non aveva nemmeno specificato le necessarie circostanze e i dati da comprovare mediante le stesse, donde il suo carattere meramente esplorativo e, come tale, inammissibile.
Oltretutto, sul piano generale, si evidenzia come la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8310/2002, con riferimento specifico proprio al rapporto di agenzia, e Cass. n. 20104/2009, sul piano generale) abbia gia’ avuto modo di precisare che, nel giudizio promosso dall’agente contro la ditta preponente per l’accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l’agente stesso ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati).
5. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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