Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 gennaio 2018, n. 407. La destinazione a verde agricolo di un’area, stabilita da un P.R.G., non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio

segue pagina antecedente
[…]

A ciò deve aggiungersi che la destinazione data alle singole aree da un

P.R.G. non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può

evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti

nell’impostazione del piano stesso, a ciò bastando l’espresso richiamo

alla relazione di accompagnamento al progetto di questo.

Infatti le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare

motivazione degli strumenti urbanistici generali sono, in particolare, le

lesioni all’affidamento qualificato del privato, derivanti da convenzioni

di lottizzazione (Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015 n. 2453).

Al di fuori da tale ipotesi derogatoria qui non ricorrente, questo

Consiglio ha chiarito a più riprese che non sussiste una situazione di

affidamento qualificato del privato, tale da richiedere l’obbligo di

specifica motivazione delle scelte urbanistiche, nel caso in cui la

pregressa destinazione della zona sia più favorevole, ovvero nel caso in

cui sia stata presentata una proposta di lottizzazione, mai esaminata dal

Comune (Cons. St., Sez. IV, 16 gennaio 2012, n. 119).

Nella fattispecie il giudice di prime cure ha omesso di rilevare che la

ragione complessiva per la diversa qualificazione delle aree degli

originari ricorrenti non deve rinvenirsi solo nella risposta alle

osservazioni da questi presentate, ma anche nella relazione del P.U.E.,

che legittimamente ha compiuto scelte limitative dell’edificabilità delle

aree degli odierni appellati, attraverso l’attribuzione di destinazioni

limitative o preclusive dell’edificazione, valorizzando esigenze di

contenimento dell’espansione dell’abitato nonché di salvaguardia di valori

paesaggistici e ambientali, in vista del perseguimento di obiettivi di

miglioramento della vivibilità del territorio comunale, utilizzando, come

parametro di riferimento, quello della limitazione del consumo del suolo,

che del resto non può che essere utilizzato in relazione a tutte le aree

oggetto della nuova disciplina urbanistica.

Sotto questo profilo non assume un rilievo viziante il riferimento al PTCP

in itinere al tempo dell’approvazione del PUC, dal momento che

quest’ultimo va inteso come segno della percezione della necessità di

coordinamento dello stesso con il contenuto dei piani urbanistici

superiori. sia pure in itinere.

Del resto la motivazione in questione va intesa come utilizzata ad

colorandum, risultando sufficientemente adeguato per motivare la diversa

qualificazione delle aree degli appellati quanto si evince dal combinato

disposto del contenuto della risposta alle osservazioni e dalla relazione

al PUC.

6.L’appello deve, quindi, essere accolto con ciò che ne consegue in

termini di riforma della sentenza impugnata e di rigetto del ricorso di

primo grado.

Nella complessità delle questioni in fatto ed in diritto affrontate si

ravvisa la presenza di eccezionali motivi per compensare le spese del

doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,

rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018

con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Alessandro Verrico – Consigliere

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