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A ciò deve aggiungersi che la destinazione data alle singole aree da un
P.R.G. non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può
evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti
nell’impostazione del piano stesso, a ciò bastando l’espresso richiamo
alla relazione di accompagnamento al progetto di questo.
Infatti le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare
motivazione degli strumenti urbanistici generali sono, in particolare, le
lesioni all’affidamento qualificato del privato, derivanti da convenzioni
di lottizzazione (Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015 n. 2453).
Al di fuori da tale ipotesi derogatoria qui non ricorrente, questo
Consiglio ha chiarito a più riprese che non sussiste una situazione di
affidamento qualificato del privato, tale da richiedere l’obbligo di
specifica motivazione delle scelte urbanistiche, nel caso in cui la
pregressa destinazione della zona sia più favorevole, ovvero nel caso in
cui sia stata presentata una proposta di lottizzazione, mai esaminata dal
Comune (Cons. St., Sez. IV, 16 gennaio 2012, n. 119).
Nella fattispecie il giudice di prime cure ha omesso di rilevare che la
ragione complessiva per la diversa qualificazione delle aree degli
originari ricorrenti non deve rinvenirsi solo nella risposta alle
osservazioni da questi presentate, ma anche nella relazione del P.U.E.,
che legittimamente ha compiuto scelte limitative dell’edificabilità delle
aree degli odierni appellati, attraverso l’attribuzione di destinazioni
limitative o preclusive dell’edificazione, valorizzando esigenze di
contenimento dell’espansione dell’abitato nonché di salvaguardia di valori
paesaggistici e ambientali, in vista del perseguimento di obiettivi di
miglioramento della vivibilità del territorio comunale, utilizzando, come
parametro di riferimento, quello della limitazione del consumo del suolo,
che del resto non può che essere utilizzato in relazione a tutte le aree
oggetto della nuova disciplina urbanistica.
Sotto questo profilo non assume un rilievo viziante il riferimento al PTCP
in itinere al tempo dell’approvazione del PUC, dal momento che
quest’ultimo va inteso come segno della percezione della necessità di
coordinamento dello stesso con il contenuto dei piani urbanistici
superiori. sia pure in itinere.
Del resto la motivazione in questione va intesa come utilizzata ad
colorandum, risultando sufficientemente adeguato per motivare la diversa
qualificazione delle aree degli appellati quanto si evince dal combinato
disposto del contenuto della risposta alle osservazioni e dalla relazione
al PUC.
6.L’appello deve, quindi, essere accolto con ciò che ne consegue in
termini di riforma della sentenza impugnata e di rigetto del ricorso di
primo grado.
Nella complessità delle questioni in fatto ed in diritto affrontate si
ravvisa la presenza di eccezionali motivi per compensare le spese del
doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018
con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
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