Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 486. Il titolare di un’impresa di autolavaggio, se conviene con il committente di prendere in consegna l’autoveicolo si assume anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna

Il titolare di un’impresa di autolavaggio, se conviene con il committente di prendere in consegna l’autoveicolo per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna

Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 486
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30055/2014 proposto da:

(OMISSIS), titolare dell’omonima Ditta individuale, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2014 del TRIBUNALE di VERONA EX SEZIONE DIST. di LEGNAGO, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza comunicata in via telematica in data 13 ottobre 2014, ha dichiarato inammissibile ex articoli 348 bis e ter c.p.c., il gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Verona – sezione distaccata di Legnago n. 45 del 2014, e nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..

2. Il Tribunale aveva condannato il sig. (OMISSIS) a rifondere alla societa’ di assicurazioni l’importo di Euro 50 mila che la stessa aveva corrisposto alla propria assicurata (OMISSIS) s.r.l. per il furto dell’autovettura perpetrato mentre la stessa si trovava presso l’autolavaggio del sig. (OMISSIS).

3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre (OMISSIS), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ infondato.

1.2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 2222 c.c., anche in relazione all’articolo 1766 c.c., e il ricorrente contesta di avere assunto l’onere di deposito e conseguente custodia del veicolo in oggetto. Come era emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il veicolo era stato lasciato nel piazzale della stazione di lavaggio con le chiavi inserite nel quadro, e il conducente si era allontanato, sicche’ il ricorrente aveva provveduto al lavaggio e poi aveva spostato l’auto per proseguire il lavoro sugli altri veicoli. All’esito dell’operazione di lavaggio, il ricorrente aveva chiuso l’auto e riposto le chiavi nella cassetta apposita, cosi’ facendo tutto quanto era nelle sue possibilita’ per evitare il furto.

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