Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 645. Il diritto all’indennità, a seguito dell’esproprio, non è escluso dalla iniziale abusività dell’edificazione

Il diritto all’indennità, a seguito dell’esproprio, non è escluso dalla iniziale abusività dell’edificazione, se l’immobile, alla data in cui interviene l’esproprio, è stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria che la pubblica amministrazione non abbia ancora scrutinato: in tale ipotesi occorre cioè che l’amministrazione, per i fini del riconoscimento dell’indennità, effettui una valutazione prognostica circa la formazione del silenzio assenso o circa la sua condonabilità, il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennità

Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 645
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5988/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale;

– intimata –

e contro

Roma Capitale, gia’ Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza non definitiva n. 3799/08 e la sentenza definitiva n. 3603/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositate il 29/9/2008 e il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) chiese alla Corte d’Appello di Roma la determinazione dell’indennita’ dovutagli dal Comune di Roma per l’espropriazione di un complesso immobiliare di sua proprieta’, composto da fabbricati ed area scoperta, disposta con provvedimento del 10.7.2001. Con sentenza non definitiva del 29.8.2008, la Corte adita, per quanto qui rileva, dichiaro’ non dovuta l’indennita’ di espropriazione relativa ai fabbricati, estesi mq. 597, ritenendoli abusivi all’epoca del decreto ablativo, in quanto il rilascio della concessione in sanatoria era ad esso successiva.

Con sentenza definitiva n. 3603 del 2012, la Corte romana liquido’, quindi, l’indennita’ in riferimento alla sola area scoperta di mq. 2.077,53 (mq. 1.130, particolo 473; + mq. 947,53, particolo 179), esclusa l’area di sedime, in ragione di Euro 80/mq, e rigetto’ la richiesta di maggior danno ex articolo 1224 c.c.. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze, con sei motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso ed ha proposto un motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza definitiva, cui il (OMISSIS) ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

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