Corte di Cassazione, sezioni unite penale, sentenza 24 gennaio n. 3391. L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante

L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo.

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

SENTENZA 24 gennaio 2018, n. 3391
Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 dicembre 2010, ha dichiarato V.P. e S.F. responsabili dei reati di furto e lesioni personali commessi in concorso tra loro in data 20 settembre 2006, condannandoli alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello S.F. , chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre V.P. ha solo chiesto di partecipare al giudizio ex art. 587 cod. proc. pen..

Con sentenza del 24 settembre 2015 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti sia del S. sia del coimputato non appellante V.P. , per il quale la sentenza di condanna era divenuta nel frattempo irrevocabile.

I giudici di appello hanno dato atto in motivazione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e hanno deciso di aderire al filone interpretativo in base al quale il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante non era di ostacolo all’estensione nei suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., affermando a tale proposito che l’unica condizione prevista dalla predetta norma è che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali, nulla rilevando che la prescrizione nel caso di specie si sia verificata successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna per il non appellante.

2. Avverso l’indicata sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nei confronti di V.P. , denunciando l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen., 531, comma 1, 650, comma 1, e 587 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata seguito erroneamente un orientamento già disatteso da Sez. U, n. 19054/2013, Vattani, adottando un’interpretazione che minerebbe la certezza del giudicato e creerebbe confusione nella sua esecuzione.

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