Corte di Cassazione, sezioni unite penale, sentenza 24 gennaio n. 3391. L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante

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Deve quindi disattendersi il diverso e minoritario orientamento giurisprudenziale, al quale ha aderito l’attuale ordinanza di rimessione, in base al quale l’estensione al coimputato non impugnante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all’art. 587 cod. proc. pen. si produce anche ove detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, in quanto l’unica condizione preclusiva all’effetto estensivo dell’impugnazione sarebbe costituita dalla natura strettamente personale del motivo di impugnazione della sentenza di condanna.

In buona sostanza, questo indirizzo si basa sull’assunto che la causa estintiva del reato per prescrizione, applicata all’impugnante dal giudice dell’impugnazione, sarebbe sempre ‘comune’ all’imputato non impugnante e risulterebbe comunque applicabile a quest’ultimo alla data della pronuncia del giudice della impugnazione, a prescindere dalla anteriormente intervenuta irrevocabilità della sentenza nei suoi confronti.

Si tratta di un assunto che, per le ragioni fin qui esposte, non può essere condiviso. Non si vede, infatti, come possa essere qualificata come ‘comune’ ai coimputati una causa estintiva legata al decorso del tempo per prescrizione che, in concreto, può prodursi o meno per effetto di una molteplicità di fattori eminentemente soggettivi influenti sul tempo del processo, che sono il frutto delle diverse scelte dei coimputati (sul rito o sulle impugnazioni) o conseguenza della loro diversa situazione personale e delle vicende processuali. Per altro verso, si trascura la ‘cesura’ che si determina con la intervenuta irrevocabilità della sentenza per il coimputato non impugnante, considerandola sostanzialmente irrilevante ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi, invece, di un evento che sancisce per lui la fine del tempo del processo e priva in radice di giustificazione logica e giuridica ogni ulteriore computo nei suoi confronti del termine di prescrizione del reato.

Infine, le conclusioni alle quali si è giunti sembrano ancora più pertinenti in un caso come quello in esame, in cui l’estinzione del reato per prescrizione non costituiva motivo di appello dell’imputato diligente (del resto essa non si era neanche ancora maturata) ed è stata pronunciata di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. (erroneamente per entrambi) dalla Corte di merito.

8. Per le considerazioni sopra svolte alla questione devoluta queste Sezioni Unite forniscono la seguente risposta:

‘L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo’.

9. Nel caso in esame per il coimputato non appellante V.P. il termine di prescrizione dei reati a lui ascritti è venuto a scadere in data largamente successiva a quella in cui la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli era per lui divenuta irrevocabile.

Ne discende che la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione non poteva essere pronunciata anche nei confronti del V. , non operando in suo favore l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen..

Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del V. , con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile D.M.A. nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di V.P. , che condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile D.M.A. nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 oltre accessori di legge.

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