Corte di Cassazione, sezioni unite penale, sentenza 24 gennaio n. 3391. L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante

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L’ordinanza di rimessione ha preso posizione a favore di quest’ultima linea interpretativa, partendo dalla premessa che l’estensione dell’impugnazione prevista dall’art. 587 cod. proc. pen. realizza, da un lato, l’estensione dei motivi di impugnazione non strettamente personali e, dall’altro, l’estensione della sentenza in favor rei emessa nel conseguente giudizio di impugnazione. In questo quadro, secondo la Sezione rimettente, le questioni ex art. 129 cod. proc. pen. e, tra esse, quella della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sarebbero rilevabili anche oltre i limiti della devoluzione promossa dall’impugnazione.

4. Con decreto del 18 luglio 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l’odierna pubblica udienza.

5. In data 5 ottobre 2017 l’Avvocato generale ha presentato una memoria, formulando come conclusione la richiesta che la Suprema Corte decida nel senso che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo nell’ipotesi in cui detta causa sia maturata prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso.

La Procura generale ha evidenziato che non può essere qualificata come ‘comune’ ai coimputati una causa estintiva legata al decorso del tempo di prescrizione che, in concreto, può prodursi o meno per effetto di una molteplicità di fattori eminentemente soggettivi influenti sul tempo del processo, che sono frutto delle diverse scelte dei coimputati (sul rito o sulle impugnazioni) o conseguenza della loro diversa situazione personale (es. la presenza della recidiva per alcuno di essi).

Inoltre, ha affermato che l’interpretazione restrittiva dell’art. 587 cod. proc. pen. data dalla giurisprudenza maggioritaria non contrasta con la ratio della norma, che è quella di evitare giudicati contrastanti tra coimputati aventi posizione sostanziale o processuale comune. Infatti, nel caso in cui solo il coimputato che ha impugnato ottenga la declaratoria di estinzione per prescrizione vi sarebbero giudicati ‘diversi’, scaturenti dal fluire del tempo e da vicende del processo frutto di scelte personali, ma non per questo nella sostanza ‘contraddittori’.

Considerato in diritto

1. La questione devoluta alle Sezioni Unite può essere così enunciata:

‘Se l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti dello stesso’.

2. È utile preliminarmente riassumere lo svolgimento del processo.

Con sentenza del 14 dicembre 2010 il Tribunale di Napoli ha dichiarato V.P. e S.F. responsabili dei reati di furto e lesioni personali, commessi in concorso tra loro in data 20 settembre 2006, condannandoli alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il solo S. , chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste (senza, peraltro, eccepire la prescrizione, non ancora maturata), mentre il V. ha chiesto di partecipare al giudizio ex art. 587 cod. proc. pen..

Con sentenza in data 24 settembre 2015 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti sia del S. sia del coimputato non appellante V. , per il quale la sentenza di condanna era divenuta nel frattempo irrevocabile.

Il termine di prescrizione dei reati di furto e lesioni personali per i quali i due imputati erano stati condannati in primo grado era, infatti, venuto a scadere per entrambi il 20 marzo 2014, e cioè in data largamente successiva a quella in cui la sentenza del Tribunale di Napoli era divenuta irrevocabile per il V. .

Secondo i giudici di appello (che hanno dato atto, in motivazione, dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto), il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante non era di ostacolo all’estensione nei suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., in quanto l’unica condizione prevista dalla predetta norma è che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali, nulla rilevando che la prescrizione, come nel caso di specie, si verifichi successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna per il non appellante.

3. Al fine di dare una risposta razionale e coerente al quesito sottoposto alle Sezioni Unite è utile una breve ricognizione in ordine alla ratio ed alla logica dell’istituto della prescrizione e di quello dell’effetto estensivo delle impugnazioni.

4. L’opinione ormai generalizzata, in dottrina ed in giurisprudenza, individua la ratio della prescrizione nella esigenza politica di soprassedere all’irrogazione di sanzioni penali dopo un determinato (non breve) lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato.

Se alla base della rinuncia da parte dello Stato ad esercitare i suoi poteri punitivi si pone il decorso del tempo in assenza di un esito di merito del processo, è evidente l’importanza che assume la relazione tra l’imputato e il termine temporale definito dal legislatore, termine che inizia con la commissione del fatto-reato e si dipana per la durata del processo.

Ne discende che le scelte ‘personali’ compiute dall’imputato nel corso del processo (si pensi alla scelta del rito o alla proposizione di una impugnazione) non possono non incidere sui tempi della procedura e sul verificarsi o meno della causa estintiva della prescrizione.

In questo quadro il rapporto imputato-tempo (durata) del processo acquista l’autonoma valenza di causa estintiva del reato e determina la fine del processo allo scadere del termine prestabilito dal legislatore, ovvero perde il suo autonomo rilievo allorché prima del decorso del termine prescrizionale sia intervenuta una tempestiva pronuncia irrevocabile, che chiude definitivamente la vicenda processuale e preclude ogni ulteriore valutazione di carattere meramente temporale.

Fino allo spirare del termine fissato dalla legge per l’estinzione del reato per prescrizione si pone per l’imputato una gamma di scelte in ordine al comportamento processuale da seguire, che va dalla totale inerzia (con eventuale rinuncia alla prescrizione) al dinamismo processuale diretto a prolungare i tempi del processo proprio al fine di fruire della causa estintiva.

Ciò che rileva, però, è il rapporto intercorrente tra l’imputato e il tempo del ‘suo’ processo, da un lato, e il predeterminato termine di prescrizione, dall’altro, restando ininfluenti le cause del maturare della prescrizione.

5. Venendo ora alla estensione dell’impugnazione, va in primo luogo rimarcato che l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. prevede che ‘nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati’.

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