Corte di Cassazione, sezioni unite penale, sentenza 24 gennaio n. 3391. L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante

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3. La Quinta Sezione penale, con ordinanza del 2 febbraio 2017, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ma, in data 22 febbraio 2017, il Primo Presidente ne aveva disposto la restituzione ai sensi dell’art. 172 disp. att. cod. proc. pen., rilevando che la giurisprudenza di legittimità si era espressa, anche a Sezioni Unite, nel senso della non operatività dell’effetto estensivo della impugnazione nella ipotesi in cui il giudicato di condanna si sia formato per il coimputato non impugnante prima della maturazione del termine della prescrizione del reato al medesimo addebitato; e che nella ordinanza di rimessione non si prendeva argomentatamente posizione per una diversa soluzione.

Con successiva ordinanza del 17 maggio 2017 la Quinta Sezione ha rimesso nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione ha individuato la questione oggetto del contrasto giurisprudenziale, enunciandola nei seguenti termini: ‘Se l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso, ovvero – fermo restando il presupposto che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante – anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante’.

Ad avviso della Sezione rimettente, il contrasto sulla questione non poteva considerarsi risolto dalla sentenza Sez. U Vattani, che pure aveva pronunciato sul punto un principio di diritto poi massimato, in quanto con tale decisione le Sezioni Unite si erano espresse sul tema in via incidentale, senza prendere in considerazione il diverso orientamento già allora emerso nella giurisprudenza di legittimità.

L’articolata ordinanza di rimessione ha quindi esposto in maniera compiuta gli orientamenti contrapposti prendendo spunto da altre due precedenti sentenze delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7157 del 18/06/1983, Carbonello, Rv. 160067 resa quando era ancora in vigore il codice di rito abrogato – e Sez. U, n. 9 del 24 marzo 1995, Cacciapuoti, Rv. 201304), le quali si erano pronunciate su questioni diverse ma comunque rilevanti rispetto al tema sopra indicato.

È stato quindi riassunto il primo orientamento, ritenuto prevalente, secondo cui l’estensione dell’impugnazione nei casi contemplati dall’art. 587 cod. proc. pen. non preclude il formarsi ab initio del giudicato per chi non ha proposto impugnazione, con la conseguenza che la declaratoria di estinzione del reato non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante, se il giudicato di colpevolezza si è formato nei suoi confronti prima del verificarsi dell’effetto estintivo; e ciò a prescindere dalla circostanza che i motivi di impugnazione siano o meno esclusivamente personali (tra le altre Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201304 e Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297).

Il secondo orientamento ha invece ritenuto che l’estensione al coimputato non impugnante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all’art. 587 cod. proc. pen. si produce anche ove detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, dato che l’unica condizione preclusiva all’effetto estensivo dell’impugnazione è costituita dalla natura strettamente personale del motivo di impugnazione della sentenza di condanna (Sez. 2, n. 33429 del 12/05/2015, Guardì, Rv. 264139; Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, Rv. 254640; Sez. 4, n. 10180 del 11/11/2004, dep. 2005, Antoci, Rv. 231133; Sez. 3, n. 9553 del 08/07/1997, Curello, Rv. 209631; Sez. 3, n. 3621 del 04/11/1997, Giampaoli, Rv. 209969).

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