Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 245. La tempestività del ricorso proposto avverso un titolo edilizio va valutata, di norma, avendo riguardo alla data di ultimazione dei lavori

La tempestività del ricorso proposto avverso un titolo edilizio va valutata, di norma, avendo riguardo alla data di ultimazione dei lavori.

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 245
Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2015, proposto da:
Pi. Cl. Vi., rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Srl Gr. E As. in Roma, corso (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ma. Sa., domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza (…);
Regione Autonoma Valle D’Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Sa. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VALLE D’AOSTA – AOSTA n. 00076/2014, resa tra le parti, concernente del permesso di costruire
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Regione Autonoma Valle D’Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Sc. su delega di Ca., Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante, proprietario in (omissis) di un edificio sottoposto a tutela conservativa, ottenne dal comune una concessione per interventi di restauro e risanamento conservativo.
Nel prosieguo il predetto ha ceduto una parte dell’immobile ad una società alberghiera.
La società, dopo aver volturato in suo favore il titolo edilizio, ha però eseguito sull’edificio interventi in radicale difformità, procedendo alla demolizione e ricostruzione dell’immobile con materiali diversi da quelli originari.
Pertanto nel 2012 il comune ordinò la sospensione lavori e il ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente il comune, dopo aver respinto una istanza di sanatoria presentata dalla società, sottopose comunque la pratica alla sovrintendenza regionale.
Questa in data 8.4.2013 si è espressa in favore del rilascio di un nuovo titolo edilizio per il completamento dei lavori, impartendo però stringenti prescrizioni.
Il 28.5.2013 il sig. Vi., tramite tecnico di fiducia, ha richiesto copia del parere regionale, ottenendola.
Il comune ha poi rilasciato in data 17.5.2013 il nuovo titolo, in base al quale hanno avuto corso i lavori, che risultano ultimati in data 5 gennaio 2014.
Il sig. Vi., dopo aver esperito un nuovo accesso agli atti nel marzo del 2014, ha impugnato sia il parere regionale sia il permesso di costruire con ricorso notificato il 23.5.2014.
Il TAR Valle d’Aosta, accogliendo un’eccezione di parte, con la sentenza in epigrafe indicata ha però dichiarato il ricorso tardivo e quindi irricevibile.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dal soccombente, il quale ne ha chiesto l’integrale riforma in punto di rito ed ha, nel merito, riproposto le censure già versate in primo grado.
Si sono costituiti in resistenza il comune e la società controinteressata, i quali insistono per il rigetto dell’avverso gravame.
All’udienza del 16 gennaio 2018 l’appello è stato spedito in decisione.

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