È inammissibile il ricorso al Giudice amministrativo contro il silenzio dell’Amministrazione comunale su una richiesta di variante urbanistica. La sentenza ha precisato che il Comune non ha l’obbligo, ma ha la potestà discrezionale nell’iniziare o meno il procedimento per modificare con una variante la sistemazione urbanistica. In conseguenza, poiché la pubblica amministrazione non ha quest’obbligo, non può essere proposto ricorso contro il silenzio rifiuto
Consiglio di Stato
sezione VI
ordinanza 15 settembre 2016, n. 3917
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6205 del 2016, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Si. Fo., Ga. Pa., con domicilio eletto presso Ga. Pa. in Roma, viale (…);
contro
He. Gi., rappresentata e difesa dagli avvocati An. Li. e altri , con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per Lombardia, Sezione Seconda, n. 1309 del 2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visto l’atto di costituzione in giudizio di He. Gi.;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Ga. Pa., An. Li. e Pi. Qu. Jo..
Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che l’azione avverso il silenzio proposto in primo grado presenta aspetti di inammissibilità per la mancanza di un chiaro obbligo di provvedere;
che, in particolare: i) in relazione all’istanza dei ricorrenti volti ad ottenere la variante urbanistica, l’attività discrezionale nell’an del Comune impedisce di configurare un obbligo di iniziare un procedimento amministrativo di modifica dell’assetto urbanistico del territorio; ii) in relazione alla questione di rinvenire una alternativa abitativa, essa presenta connotati di eccessiva genericità che impediscono anch’essi di ritenere sussistente un dovere di provvedere;
che, in definitiva, per le ragioni esposte, le questioni in esame assumono una rilevanza sul piano diverso da quello strettamente giuridico.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6205 del 2016, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Si. Fo., Ga. Pa., con domicilio eletto presso Ga. Pa. in Roma, viale (…);
contro
He. Gi., rappresentata e difesa dagli avvocati An. Li. e altri , con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per Lombardia, Sezione Seconda, n. 1309 del 2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visto l’atto di costituzione in giudizio di He. Gi.;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Ga. Pa., An. Li. e Pi. Qu. Jo..
Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che l’azione avverso il silenzio proposto in primo grado presenta aspetti di inammissibilità per la mancanza di un chiaro obbligo di provvedere;
che, in particolare: i) in relazione all’istanza dei ricorrenti volti ad ottenere la variante urbanistica, l’attività discrezionale nell’an del Comune impedisce di configurare un obbligo di iniziare un procedimento amministrativo di modifica dell’assetto urbanistico del territorio; ii) in relazione alla questione di rinvenire una alternativa abitativa, essa presenta connotati di eccessiva genericità che impediscono anch’essi di ritenere sussistente un dovere di provvedere;
che, in definitiva, per le ragioni esposte, le questioni in esame assumono una rilevanza sul piano diverso da quello strettamente giuridico.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
a) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata in primo grado;
b) dichiara integralmente compensate le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco – Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere
Dante D’Alessio – Consigliere
Andrea Pannone – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore
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