Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 5 settembre 2016, n. 36857

Il giudice per le indagini, destinatario di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, non può disporre d’ufficio l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, essendo diversi i presupposti (nel primo caso assenza dei requisiti costitutivi del reato, nel secondo non punibilità di una fattispecie criminosa comunque esistente), poiché è sempre necessario un contraddittorio tra le parti

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 5 settembre 2016, n. 36857

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. SCARLINI E.V. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/02/2016 del GIP TRIBUNALE di LARINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG per l’annullamento del procedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con ordinanza del 4 febbraio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino disponeva l’archiviazione del procedimento intentato contro (OMISSIS) in ordine al delitto di cui all’articolo 595 c.p., consumato l’8 marzo 2014 a danno di (OMISSIS) che, notiziato della richiesta di archiviazione del pubblico ministero (basata sulla non configurabilita’ del delitto) aveva presentato opposizione, ritenendo, all’esito dell’udienza camerale, il fatto di particolare tenuita’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 131 bis c.p..
Il Giudice rilevava che la (OMISSIS) non aveva controllato sufficientemente la verita’ del fatto propalato, ovverossia che (OMISSIS) non avesse corrisposto quanto dovuto per delle affissioni e, nell’occasione, non aveva adottato un linguaggio contenuto. La non particolare gravita’ dell’addebito e l’incensuratezza dell’indagata consentivano pero’ di applicare l’articolo 131 bis c.p..
2 – Propone ricorso l’indagata (OMISSIS).
2 – 1 – Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli articoli 127 e 411 bis c.p.p., e articolo 24 Cost..
L’indagata, chiamata a discutere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero per motivi attinenti al merito, si era trovata ad essere destinataria di un provvedimento di archiviazione per un diverso motivo, che, al contrario, presupponeva la commissione del fatto.
Era stata cosi’ violato il suo diritto a difendersi.
La particolarita’ dell’archiviazione prevista per la particolare tenuita’ del fatto era dimostrata dalla particolare procedura prevista dall’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, proprio per l’archiviazione disposta ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., non ostandovi il fatto che, ai sensi dell’articolo 651 bis c.p.p., quel giudizio, in ordine alla sussistenza del reato, non faccia stato nel processo civile.
E dall’articolo 469, comma 1 bis, da cui deve ricavarsi che la sentenza di proscioglimento, anche se pronunciata ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., debba essere preceduta dall’audizione delle parti, ed in specie dell’indagato, sul punto, in apposita udienza in camera di consiglio.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta l’abnormita’ della decisione in quanto la medesima non era stata richiesta dal pubblico ministero.
2 – 3 – C on il terzo motivo deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alle mancata risposta del giudice alle eccezioni preliminari avanzate ai sensi dell’articolo 410 c.p.p., nella memoria.
Si era infatti rilevato che, nell’opposizione, non si erano indicate le, investigazioni ulteriori ritenute necessarie. Un elemento previsto a pena di inammissibilita’ dell’opposizione della persona offesa.
3 – Il Procuratore generale di questa Corte chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Larino, sezione per i giudici delle indagini preliminari, ritenendo fondati i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1 – Il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di (OMISSIS) ritenendo che costei non avesse consumato il delitto di diffamazione ai danni di (OMISSIS), posto che l’indagata, nel pubblicare un articolo di critica dell’operato del (OMISSIS), impegnato in politica in quel territorio, aveva esercitato il diritto di critica, rispettando i canoni della continenza delle espressioni usate e della verita’ della notizia riportata.
Di tale richiesta si dava avviso alla persona offesa, che presentava rituale atto di opposizione.
Il Giudice fissava l’udienza in camera di consiglio per la discussione sulla richiesta del pubblico ministero e sull’opposizione formulata dalla persona offesa.
Si era pertanto seguita la procedura prevista dagli articoli 408, 409 e 410 c.p.p..
Il giudice disattendeva la richiesta del pubblico ministero, ritenendo che sussistessero, allo stato, gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione aggravata contestato, ma concludeva per l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., trattandosi di un fatto di particolare tenuita’.
Argomentava il giudice che il dettato dell’articolo 411 c.p.p., comma 1, gli consentiva di disporre l’archiviazione anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa. E, quindi, anche in riferimento all’ipotesi prevista dall’articolo 131 bis c.p., espressamente citata in tale disposizione.
2 – La decisione del giudice e’ pero’ errata, ed il provvedimento e’ nullo, perche’ si e’ violata la specifica disposizione contenuta nel citato articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, in cui si richiede che, l’eventuale provvedimento di archiviazione ai sensi del’articolo 131 bis c.p., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (sia dell’indagato sia della persona offesa, anche se quest’ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta), in modo che, all’udienza in camera di consiglio, il contradditorio fra le parti si svolga proprio su tale questione.
Le particolarita’ della ricordata procedura rispondono alle caratteristiche tipiche dell’istituto: alla decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato (che l’indagato ha comunque interesse a contrastare), alla valutazione del danno causato (di evidente interesse per qualsiasi persona offesa, e non solo per chi abbia chiesto di essere notiziata dell’eventuale archiviazione).
3 – Si deve pertanto fissare il seguente principio di diritto: “Il provvedimento di archiviazione previsto dall’articolo 411 c.p.p., comma 1, anche per l’ipotesi di non punibilita’ della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., per particolare tenuita’ del fatto, e’ nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le piu’ generali disposizioni previste dall’articolo 408 c.p.p. e ss.”.
4 – Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle residue censure.
P.Q.M.

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