Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 25 gennaio 2016, n. 247
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8191 del 2015, proposto dalla
s.r.l. Im.;
contro
l’impresa Lu. Pa.;
nei confronti di
Il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, -Sezione staccata d Lecce, Sez. II, n. 2842/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento di lavori di realizzazione dei sistemi di collettamento delle acque meteoriche nei sub bacini delle zone “(omissis)” e “(omissis)”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della impresa Lu. Pa.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Salvatore Mileto;
1. Come rilevato nel corso della camera di consiglio, sussistono i presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo.
2. Con la sentenza impugnata, il TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, ha accolto il ricorso di primo grado ed ha annullato l’aggiudicazione della gara indetta dal Comune di (omissis) per la realizzazione dei lavori indicati in epigrafe, rilevando che l’aggiudicataria è stata illegittimamente ammessa alla gara, in quanto non ha indicato i “costi di sicurezza aziendale”.
3. Con l’appello in esame, l’originaria aggiudicataria ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.
4. La Sezione ritiene che l’appello vada respinto.
Per esigenze di parità di trattamento tra le imprese nel settore degli appalti pubblici e tenuto conto dell’art. 99 del codice del processo amministrativo, in questa sede va fatta applicazione di quanto affermato in casi analoghi dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con le sentenze n. 3 e n. 9 del 2015.
Queste sentenze hanno ritenuto che in base al vigente quadro normativo (v. l’articolo 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e gli articoli 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, da considerare integrativi dei bandi di gara) i concorrenti devono indicare, anche nelle offerte relative agli appalti di lavori, i costi interni per la sicurezza del lavoro e che l’assenza di tale indicazione comporta l’esclusione dalla gara, senza possibilità della regolarizzazione e del’soccorso istruttorio ‘ di cui agli articoli 38, comma 2 bis, e 46, commi 1 bis e 1 ter,, del codice dei contatti pubblici.
Le articolate deduzioni dell’appellante contengono argomenti già complessivamente valutati dall’Adunanza Plenaria e, per questa ragione, vanno respinte.
5. L’appello va pertanto respinto, mentre sussistono ragioni di giustizia che inducono a compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8191 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Francesco Caringella – Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Doris Durante – Consigliere
Lu. Massimiliano Tarantino – Consigliere
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2016.
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