consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 25 gennaio 2016, n. 253

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2013, proposto dalla

Ditta Individuale Te. No. Vi. di Di. An.;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro p.t.;

U.T.G. – Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Me. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 5370 del 19.12.2012, pubblicata il 28.12.2012, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. I^

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. Luigi M. D’Angiolella e l’Avvocato dello Stato Mario An. Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

I. La ditta “Te. No. Vi. di Di. An.” – d’ora in poi denominata semplicemente “Ditta” – è un’impresa costituita al fine di operare nel settore della ristorazione agrituristica nella Provincia di Caserta.

A seguito della pubblicazione del Bando per aiuti nel settore turistico-alberghiero n. 018667/13, pubblicato nel 2005 (in attuazione del DM n. 143317 del 21.7.2005), chiedeva di poter beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui alla L. n. 488 del 1992.

Con DM n. 143317 del 21.7.2005, il Ministero delle Attività Produttive concedeva alla Ditta in questione un contributo in conto impiantì pari ad €.219.334,00, da erogarsi in due quote annuali; ed in data 24.3.2006 provvedeva ad erogare la prima delle due quote di contributo, pari alla somma di €.109.667,00 (previa acquisizione di una fidejussione bancaria per pari importo a garanzia dell’eventuale restituzione).

Ottenuta tale anticipazione, la Ditta realizzava taluni lavori ed avviava l’attività agrituristica.

Indi chiedeva l’erogazione del saldo (la restante parte di finanziamento, pari ad altri €.109.667,00).

A questo punto, nel contesto dell’istruttoria in corso, l’istituto bancario Me. It. s.p.a. (d’ora innanzi denominato semplicemente “Me. It.” o “istituto bancario”), al quale era stato affidato il compito di vagliare i progetti e verificare la sussistenza dei presupposti per ottenere i finanziamenti, chiedeva alla competente Prefettura di Caserta la c.d. ‘certificazione antimafia sul conto del titolare della Ditta, Sig. An. Di..

Dopo aver effettuato i necessari accertamenti, la Prefettura di Caserta (Ufficio Territoriale del Governo), con nota riservata prot.19/12.b16/ANT/AREA 1^ del 10.4.2008 segnalava al Me. It. la sussistenza di cause interdittive di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 1994 nei confronti del Sig. An. Di..

Ricevuta tale certificazione positiva (che d’ora in poi verrà definita – per evitare ambiguità terminologiche – interdittiva o pregiudicante, e ciò al fine di distinguerla da quella generalmente definita ‘negativa, e cioè non interdittiva o autorizzativa), con nota del 27.3.2009 l’Istituto bancario provvedeva a dare notizia della predetta circostanza al Ministero dello Sviluppo Economico (subentrato al Ministero delle Attività Produttive), il quale avviava il procedimento volto a revocare il decreto di concessione provvisoria del finanziamento (dandone comunicazione alla ditta con nota prot. n. 110999 del 6.10.2009, notificata il 17.10.2009).

Con nota prot.609/12.b16/ANT/AREA 1^ del 17.5.2011 la Prefettura di Caserta informava ulteriormente l’Istituto bancario in ordine alla sussistenza di ‘cause interdittive antimafia a carico della ditta.

Con nota del 22.7.2011 prot. n. 26419 il Ministero comunicava anche alla ditta interessata la persistenza dei motivi di revoca delle concesse agevolazioni, basati sulla nuova certificazione antimafia ‘interdittiva, rilasciata dalla Prefettura di Caserta in data 17.5.2011, che aveva ‘confermato quanto già evidenziato nel precedente certificato del 10.4.2008.

Infine, con il Decreto n. 161390 del 15.12.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico – richiamando il contenuto sia della nota riservata del 10.4.2008 che della nota del 22.7.2011 (latrici delle già rilevate ‘informazioni antimafia pregiudicanti) – revocava le agevolazioni concesse con il DM.143317 del 21.7.2005.

II. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, la Ditta impugnava il menzionato provvedimento di revoca e gli atti ad esso presupposti.

Lamentava, al riguardo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 490 del 1994, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 10, comma 7, del DPR n. 252 del 1998, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione, inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere, difetto di motivazione e violazione della Circolare ministeriale (Ministero dell’Interno) n. 558 dell’8.1.1996, deducendo di essere incensurato, di non essere indagato e di non essere stato mai coinvolto in nessuna inchiesta per fatti di mafia; di non avere alcun interesse economico in comune, né frequentazione, con soggetti contigui alla criminalità organizzata; e che tali considerazioni sono estensibili anche ai familiari conviventi;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 1994; degli artt.83 e seguenti del’codice antimafia; dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 10, comma 7, del DPR n. 252 del 1998, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere, difetto di motivazione e violazione della Circolare ministeriale (Ministero dell’Interno) n. 558 dell’8.1.1996, deducendo che prima di procedere alla revoca, il Ministero avrebbe dovuto:

– considerare che i lavori finanziati erano ormai in fase di ultimazione;

– e valutare autonomamente – e cioè a prescindere dal contenuto delle informazioni ricevute dalla Prefettura ed a seguito di una più approfondita comparazione degli interessi pubblici in gioco – se a questo punto non fosse più opportuno (e/o più utile per la stessa Amministrazione) evitare di interromperne il completamento;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 1994; degli artt.83 e seguenti del’codice antimafia; dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990; dell’art. 10, comma 7; del DPR n. 252 del 1998 e degli artt.41 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere, difetto di motivazione e violazione della Circolare ministeriale (Ministero dell’Interno) n. 558 dell’8.1.1996, deducendo che l’Amministrazione:

a) avrebbe dovuto effettuare i controlli ed assumere le cc.dd. ‘informazioni antimafia (che sono sfociate nell’’interdittiva) prima di approvare il progetto e l’istanza volta ad ottenere il contributo; o, almeno, prima che lo stesso fosse erogato, e – in ogni caso – giammai dopo la richiesta del saldo, allorquando la prima parte del contributo era stata già spesa ed i lavori erano quasi ultimati;

b) e comunque avrebbe dovuto tenere indenne la Ditta – anche e proprio in considerazione dell’’affidamento in essa ingenerato – almeno dal recupero delle spese da essa affrontate per la realizzazione dei lavori già ultimati (id est: fare salvi i pagamenti già erogati ed’utilizzati a buon fine);

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 1994; dell’art. 3 e 21 quinquies della L. n. 241 del 1990; dell’art. 10, comma 7; del DPR n. 252 del 1998 e degli artt.41 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere, difetto di motivazione e violazione della Circolare ministeriale (Ministero dell’Interno) n. 558 dell’8.1.1996, deducendo che nel pronunciare la revoca l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere anche alla liquidazione dell’indennizzo in favore della ditta.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del gravame; e produceva, come ulteriore supporto probatorio alle sue tesi difensive, le note prefettizie prot. n. 637/12b.16/ANT/AREA 1^ del 21.3.2012 e prot. n. 1657/12b.16/ANT/AREA1^ del 21.6.2012, nonché una relazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed una serie di note delle quali la ditta ricorrente – che le aveva impugnate, per così dire, “al buio”- ignorava il concreto contenuto.

Con due ricorsi per motivi aggiunti la ditta ricorrente impugnava la predetta relazione ministeriale ed insisteva con maggior specificità argomentativa – anche in relazione e con riferimento alla produzione documentale effettuata dall’Amministrazione in corso di causa – nelle richieste e deduzioni di cui al ricorso introduttivo.

III. Infine, con sentenza n. 5370 del 19.12.2012, pubblicata il 28.12.2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sez. I^/ Napoli) respingeva sia il ricorso che i connessi motivi aggiunti.

IV. Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, la ditta interessata ha impugnato la predetta sentenza chiedendone annullamento o la riforma.

Lamenta, al riguardo:

1) eccesso di potere giurisdizionale per ‘error in judicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 490 del 1994; dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990; dell’art. 10, comma 7, del DPR n. 252 del 1998; degli artt. 41 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere, difetto di motivazione e violazione della Circolare ministeriale (Ministero dell’Interno) n. 558 dell’8.1.1996, deducendo che l’appellata sentenza è ingiusta in quanto il Giudice di primo grado ha erroneamente e comunque immotivatamente ritenuto che il provvedimento interdittivo e la conseguente revoca del contributo siano stati legittimamente adottati dalle Amministrazioni rispettivamente competenti;

2) eccesso di potere giurisdizionale per error in judicando, violazione e falsa applicazione delle norme indicate nel precedente mezzo di gravame ed eccesso di potere sotto i profili già rilevati, deducendo che l’appellata sentenza è ingiusta in quanto il Giudice di primo grado – recependo acriticamente i rilevi dell’Amministrazione – non ha tenuto in debita considerazione che gli elementi emersi a carico della Ditta ricorrente non erano sufficienti a sorreggere l’informativa antimafia;

3) eccesso di potere giurisdizionale per error in judicando, violazione e falsa applicazione delle norme indicate nel precedente mezzo di gravame ed eccesso di potere sotto i già rilevati profili, deducendo che il Giudice di primo grado non ha tenuto in debita considerazione il fatto che la revoca non era affatto un’atto dovuto, ma discrezionale; e che pertanto il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto procedere ad una valutazione autonoma in ordine all’opportunità di revocare il contributo ormai erogato, verificando se sussistesse, o meno, un interesse pubblico ‘attuale all’adozione di tale provvedimento (posto che i lavori effettuati erano ormai quasi interamente eseguiti ed in fase di conclusione) e motivando espressamente sul punto;

4) eccesso di potere giurisdizionale per error in judicando, violazione e falsa applicazione delle norme indicate nel precedente mezzo di gravame ed eccesso di potere sotto i profili già rilevati profili, deducendo che nel pronunciare la revoca l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore della ditta; e che neanche su tale punto il Giudice di primo grado si è pronunciato in conformità alla menzionata normativa.

Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l’infondatezza dell’appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito, anche con scritti difensivi, nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato.

Con i primi due mezzi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa – la ditta ricorrente lamenta eccesso di potere giurisdizionale per ‘error in judicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 490 del 1994, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 10, comma 7, del DPR n. 252 del 1998, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione, inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere, difetto di motivazione e violazione della Circolare ministeriale (Ministero dell’Interno) n. 558 dell’8.1.1996, deducendo:

– di essere incensurato, di non essere indagato e di non essere stato mai coinvolto in nessuna inchiesta per fatti di mafia; di non avere alcun interesse economico in comune, né frequentazione, con soggetti contigui alla criminalità organizzata;

– che tali considerazioni sono estensibili anche ai suoi familiari conviventi;

– che l’Amministrazione ha basato la sua valutazione su una errata presupposizione di fatti in realtà inesistenti o irrilevanti;

– e che l’appellata sentenza è ingiusta in quanto il Giudice di primo grado non ha tenuto in debita considerazione i predetti elementi.

La doglianza merita accoglimento.

1.1. Dagli atti processuali è emerso:

– che il Sig. An. Di. (titolare della ditta appellante e già ricorrente in primo grado) è incensurato;

– che il procedimento penale avviato a suo carico con l’accusa di ‘tentata truffà in danno del fratello (Sig. Ra. Di.), relativo a fatti anteriori al 2005, si è concluso (anteriormente all’adozione del predetto provvedimento impugnato, avvenuta nel 2012) con un decreto di archiviazione;

– e che la ‘misura di prevenzione (sequestro) emessa a suo carico nel novembre del 2002 è stata quasi subito annullata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale (con il Decreto n. 112 del 2003) ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicarla;

Quanto ai familiari (più prossimi) dell’appellante, è emerso:

– che i fatti sostanziali e processuali imputati, rispettivamente, al padre ed al fratello del Sig. An. Di. (nella specie: i Sig.ri Vi. Di., che è il padre; ed il Sig. Ra. Di., che è il fratello), riportati nell’informativa antimafia, risalgono agli anni novanta (e taluni addirittura alla fine degli anni ottanta) e si riferiscono – comunque – a due familiari non conviventi (neanche illo tempore) con Lui (con uno dei quali, il fratello, ogni rapporto risulta interrotto fin dal 2005, in seguito ad una lite giudiziaria);

– che i predetti familiari non conviventi sono stati assolti dai ‘reati di mafia per i quali si procedeva nei loro confronti; mentre per il reato di truffa, che comunque non evidenzia condotte tipicamente mafiose, è stato condannato solamente il padre (non convivente) dell’appellante

– ma che, in ogni caso, i due familiari in questione non ricoprono e non hanno ricoperto alcuna carica, né svolto alcuna funzione o mansione, nell’ambito della ditta di cui l’appellante (già ricorrente in primo grado) è titolare;

– e, infine, che le frequentazioni (con il Sig. Ga. Da.) riferite dalla Prefettura di Caserta non riguardano il Sig. An. Di., ma il fratello Ra., con cui il primo – lo si ribadisce – ha rotto ogni rapporto dal 2005.

Quanto, poi, ai soggetti “affini” dell’appellante, è risultato:

– che i Sig.ri Ma. Sc.. e Vi. Vi. (che la Prefettura ritiene appartenenti alla criminalità organizzata), coniugi – rispettivamente – della Sig.ra As. Di. e della Sig.ra Te. Di. (sorelle dell’appellante), e che furono coinvolti in un agguato avvenuto nel mese di giugno del 1999 (a causa del quale il primo perse la vita), non hanno mai riportato condanne per reati di stampo mafioso;

– che, in particolare (e pur considerando le sintetiche e sommarie affermazioni di cui alla nota CAT.Q2/2/ANT/B.N. del 25.10.2010 della Questura di Caserta), il Sig. Vi. Vi. risulta a tutt’oggi formalmente incensurato, e svolge l’attività di ‘broker’ nel settore assicurativo;

– che anche le predette sorelle dell’appellante (Sig.re As. e Te. Di.) risultano incensurate e non legate ad associazioni criminali, a famiglie aggregate a clan mafiosi o ad ambienti malavitosi; e svolgono anch’esse attività lavorativa nel ramo assicurativo.

I presupposti e gli elementi di fatto sui quali l’Amministrazione ha ritenuto di poter fondare la misura interdittiva appaiono, pertanto – ictu oculi – poco rilevanti e di per sé inidonei a dimostrare la esistenza di effettivi pericoli che la ditta della quale è titolare l’appellante possa subire “condizionamenti da infiltrazione mafiosa”.

Dall’analisi degli elementi sopra evidenziati, nulla induce a ritenere – infatti – che il Sig. An. Di. sia direttamente implicato in affari condotti dai citati familiari; e nessun elemento obiettivo evidenzia che questi ultimi siano attualmente coinvolti in attività mafiose o di supporto ad attività di tal genere.

Il fatto che nel 2002 il Sig. An. Di. venne sottoposto ad una ‘misura di prevenzione (nella specie: un sequestro di prevenzione), appare già di per sé poco influente in considerazione della temporale lontananza di tale episodio, ma ancor di più se si ponga l’attenzione sull’assorbente circostanza che tale misura fu quasi subìto annullata dal competente Tribunale, il quale accertò che non sussistevano i presupposti per applicarla. Sicchè il fatto che l’Amministrazione abbia ritenuto necessario ‘ricordaré tale episodio, finisce con l’evidenziare la mancanza di altri e più rilevanti elementi indiziari a carico dell’appellante.

Del pari ininfluente si appalesa, poi, il fatto – anch’esso menzionato nel preambolo motivazionale del provvedimento interdittivo impugnato – che alcuni anni or sono l’appellante fu denunziato per il reato di tentata truffa.

Ed invero:

– se, per un verso, la condotta fraudolenta non costituisce in sé e per sé un indice atto a rivelare la vicinanza a cosche mafiose o ad ambienti malavitosi, o ad evidenziare la sussistenza del pericolo di subire condizionamenti mafiosi o infiltrazioni mafiose;

– non può essere ignorato, per altro verso, che l’accusa in questione non è sfociata – nella fattispecie che qui interessa – in alcuna condanna (essendosi concluso il procedimento penale con un decreto di archiviazione).

1.2. Per completezza espositiva va infine sottolineato che al fine di integrare una motivazione idonea a supportare una c.d. “interdittiva antimafia”, non è sufficiente affermare che uno o più parenti del soggetto richiedente la certificazione antimafia (d’ora innanzi: “soggetto richiedente”) risultano vicini a soggetti mafiosi; o vicini o affiliati a ‘cosche mafiose e/o a famiglie mafiose.

Occorre – invero – motivare tale affermazione con elementi specifici volti ad evidenziare ed a chiarire:

– per quale (pur se presuntiva) ragione ed in che modo il’rapporto di parentela fra il’soggetto richiedente ed il soggetto, per così dire, vicino (o affiliato) all’ambiente mafioso, implichi un coinvolgimento concreto ed attuale del primo in attività economiche del secondo (o viceversa), o una comunanza attuale di interessi economico-patrimoniali o di interessi al compimento di attività di fiancheggiamento o comunque illecite;

– in cosa consista, in concreto, il rapporto di vicinanza tra il parente del’soggetto richiedente ed il’soggetto mafioso; o il rapporto di vicinanza o di affiliazione fra il già menzionato ‘parente del soggetto richiedente e la cosca o ‘famiglia mafiosa;

– e quale sia il’criterio tecnico prescelto ed utilizzato per definire ‘mafioso un soggetto, o ‘mafiosa una famiglia, essendo evidente che per essere considerato tale non è sufficiente essere stato semplicemente sottoposto – con l’accusa di cui all’art. 416 bis del codice penale – ad un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento o con una assoluzione con formula piena; o ad un procedimento di prevenzione antimafia conclusosi con formula liberatoria, o avere subìto una ‘misura di prevenzione annullata per difetto dei presupposti applicativi). Né, a maggior ragione, far parte (o intrattenere rapporti di amicizia con un membro) di una famiglia che annoveri fra i suoi componenti uno o più soggetti che abbiano subìto i predetti procedimenti con gli esiti assolutori o liberatori sopra indicati.

Sicché, non appare revocabile in dubbio che in assenza di qualsiasi indicazione, specificazione o chiarimento – in funzione motiva – in ordine agli elementi e criteri di valutazione dei quali si è fatto cenno, l’attività di ‘controllo preventivò culminante nel rilascio o nel diniego della certificazione antimafia, finisce per esporre l’Autorità a condivisibili censure di eccesso di potere (per carenza istruttoria e difetto di motivazione).

D’altro lato i principi generali che reggono il nostro Ordinamento costituzionale postulano che anche nella formazione della c.d. ‘prova indiziaria (e finanche nella ‘costruzione logica di ‘accertamenti induttivi), come pure nella formulazione di giudizi prognostici a carattere probabilistico (quali sono quelli che caratterizzano i procedimenti volti ad applicare ‘misure di prevenzione), non deve mai mancare la ricerca e la evidenziazione degli ‘elementi oggettivi delle condotte dei soggetti sui quali si concentrano gli accertamenti, o dei soggetti comunque coinvolti, in quanto parti attive, nel giudizio prognostico.

In altri termini, anche nel caso in cui gli accertamenti degli Organi di Polizia o dell’Autorità Giudiziaria siano volti a verificare non già la commissione di reati, ma – in funzione puramente preventiva – la ‘pericolosità’ di un soggetto o la ‘probabilità’ che un’azione umana produca un evento (dannoso o pericoloso), la motivazione del provvedimento conclusivo (con cui viene deciso se applicare o meno la ‘misura preventiva) non deve mai prescindere dall’evidenziare gli elementi obiettivi delle condotte sui quali si è fondato il giudizio.

Senonché, nella fattispecie dedotta in giudizio non sembra che l’Amministrazione né il Giudice di primo grado abbiano tenuto conto dei principi sopra esposti, essendosi limitati, rispettivamente, ad esprimere ed a condividere un giudizio prognostico formulato:

– non soltanto in assenza di qualsiasi analisi in ordine a qualsivoglia ‘elemento obiettivo della condotta di vita tenuta, in epoca attuale o comunque non lontana, dall’appellante;

– ma anche in mancanza di qualsiasi analisi in ordine ad’elementi obiettivi inerenti le condotte di vita tenute, in epoca attuale o comunque non lontana, dagli altri soggetti coinvolti nel giudizio (parenti ed affini); analisi che era necessario effettuare, al fine di verificare se sussistesse il reale e concreto pericolo che questi ultimi potessero determinare (o concorrere a determinare) infiltrazioni mafiose atte a condizionare l’attività d’impresa condotta dall’appellante.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello va accolto; ed in riforma dell’appellata sentenza, i provvedimenti impugnati vanno annullati.

La particolare delicatezza delle operazioni ermeneutiche concernenti la normativa in questione, giustifica la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III^, accoglie il ricorso; e, in riforma dell’appellata sentenza, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Carlo Modica de Mohac – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2016.

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