CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE V
SENTENZA 22 ottobre 2015, n. 4863
SENTENZA
ex art. 116 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2015, proposto da:
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56/2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura della Citta’ Metropolitana di Roma in Roma, Via IV Novembre, n. 119/A;
contro
Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Terracciano e Vittorina Teofilatto, con domicilio eletto presso Daniela Terracciano in Roma, viale delle Milizie, n. 1;
nei confronti di
Consorzio Laziale Rifiuti CO.LA.RI., in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III, n. 13274/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi alla idoneità della discarica in località Monti dell’Ortaccio a ospitare rifiuti speciali non pericolosi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Giovanna Di Maio e Daniela Terracciano in proprio e su delega dell’avv. Vittorina Teofilatto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Città Metropolitana di Roma ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III, n. 13274 del 30 dicembre 2014, che ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde avverso il silenzio – diniego serbato dall’amministrazione provinciale di Roma sull’istanza in data 8 luglio 2014 di accesso alla relazione geologica concernente l’idoneità del sito dei Monti dell’Ortaccio ad ospitare una discarica di rifiuti non pericolosi, ordinando alla predetta amministrazione provinciale di consentire l’accesso agli atti richiesti.
A sostegno del gravame l’amministrazione ha dedotto la nullità della notifica del ricorso introduttivo notificato soltanto a mezzo della pec ed ha quindi contestato anche il capo della sentenza che l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio; nel merito ha rilevato che la domanda di accesso non sarebbe pervenuta per meri disguidi burocratici agli uffici competente ed ha aggiunto che gli atti oggetto dell’accesso inerivano anche ad un contenzioso con il Consorzio Co.La.Ri. relativo alla revoca dell’AIA,, peraltro successivamente concluso, ed ha quindi depositato l’atto richiesto.
Ha resistito al gravame l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, chiedendone il rigetto.
Va rigettata la prima censura di carattere preliminare, con cui con cui si assume la nullità della notifica a mezzo pec. (Posta elettronica certificata). Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (C.S., sez. VI, n. 2682/2015), che esclude la nullità della notifica del ricorso con tali modalità, effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. .
Non merita accoglimento l’assunto che l’art. 46 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 114, nell’aggiungere all’art. 16 quater del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228, un nuovo comma 3 bis, in base al quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, avrebbe sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica –a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. ).
In realtà, il sopra citato art. 46 esclude l’applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma dell’art. 16 quater del d. l. n. 179 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 221 del 2012 il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l’adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 ‘acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2’.
La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”.
Nel processo amministrativo telematico (PAT) – contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (in tal senso anche C.S., sez. III, 4270/2015)
Il ricorso di primo grado era ed è stato validamente notificato ed è quindi ammissibile.
Esso è tuttavia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel corso dell’odierna udienza in camera di consiglio, in ragione della documentazione prodotta dall’amministrazione appellante, l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta, insistendo tuttavia per il pagamento delle spese di giudizio.
In conclusione, pronunciando sull’appello, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, potendo tuttavia compensarsi le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
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