Cassazione 13

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 6 novembre 2015, n. 22701

Ritenuto in fatto

Con atto notificato il 3.3.2004 l’architetto D.G. citava a comparire innanzi al tribunale di Firenze la “Vista” s.r.l..
Esponeva che la società convenuta, come da lettera di incarico datata 20.10.1998, gli aveva conferito mandato di provvedere alla progettazione di una struttura destinata a campeggio, da realizzare su un terreno in precedenza acquisito al territorio del comune di Firenze; che “si trattava, anzitutto, di predisporre una variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Firenze onde ottenere un classamento compatibile al progetto commissionato” (così ricorso, pagg. 1 – 2).
Esponeva altresì che, nonostante la complessità dell’iter amministrativo che era stato necessario seguire, l’incarico aveva avuto, in un primo tempo, regolare svolgimento con profusione da parte sua di un particolare impegno professionale; che nondimeno, in data 25.5.2001, la società convenuta, senza renderlo edotto e senza alcun comprensibile motivo, aveva richiesto “al comune di Firenze la momentanea sospensione dell’iter burocratico della pratica edilizia, giunta ormai alla fase del rilascio della concessione, adducendo non meglio specificati motivi di carattere societario” (così ricorso, pag. 4).
Esponeva ulteriormente che in data 18.7.2001, su sua richiesta, si era addivenuti alla firma di un atto con il quale gli era stata riconosciuta “la complessiva somma di L. 230.000.000 (…) per l’attività professionale svolta fino a quella data da corrispondersi, quanto a L. 30.000.000, in due rate uguali da L. 15.000.000 ciascuna, scadenti il 30 settembre 2001 ed il 15 gennaio 2002, (importi (…) regolarmente pagati), e, quanto al residuo di L. 200.000.000, al rilascio della concessione edilizia da parte dell’Amministrazione Comunale” (così ricorso, pag. 4).
Esponeva infine che, deterioratisi i rapporti e restituiti alla committente – che ne aveva fatto domanda – gli elaborati tecnici relativi al progetto, aveva invano sollecitato, tra l’altro, il pagamento del saldo dell’attività svolta, siccome quantificato con l’accordo del 18.7.2001.
Chiedeva quindi che la convenuta fosse condannata a corrispondergli, tra l’altro, la somma di L. 200.000.000 oltre accessori.
Costituitasi, “Vista” s.r.l. instava per il rigetto dell’avversa domanda; deduceva in particolare che “l’accordo economico sottoscritto tra le parti il 18 luglio 2001 introduceva rispetto al pagamento di L. 200.000.000 una condizione sospensiva in senso proprio, ovvero subordinava il pagamento al rilascio della concessione edilizia” (così sentenza d’appello, pag. 5).
All’esito dell’istruzione, con sentenza n. 83/2008 il tribunale adito accoglieva in parte le domande e condannava la convenuta a pagare all’attore la somma di Euro 103.291,00 (pari a lire 200.000.000), oltre agli interessi dalla domanda al saldo; compensava per 1/2 le spese di lite e condannava la convenuta a rimborsare all’attore la residua metà.
Interponeva appello “Vista” s.r.l..
Resisteva D.G. .
Con sentenza n. 686 dei 16.3/4.5.2010 la corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame, rigettava le domande dell’appellato accolte in prime cure e compensava le spese del doppio grado.
Esplicitava la corte distrettuale che il rilascio della concessione edilizia, quale prefigurato nella scrittura in data 18.7.2001 ai fini del pagamento del saldo di lire 200.000.000, doveva essere inteso non già in guisa di termine, siccome aveva reputato il primo giudice e siccome aveva assunto la difesa dell’appellato, sibbene in guisa di condizione sospensiva; che, al contempo, era pacifico che la concessione edilizia non fosse mai stata rilasciata, sicché il mancato verificarsi della condizione era tale da rendere allo stato inefficace la promessa di pagamento.
Esplicitava in particolare che l’assunto dell’appellato, secondo cui trattavasi di “termine da considerarsi scaduto per colpa della controparte” (così sentenza d’appello, pag. 10), non poteva ricevere seguito, “siccome la scadenza di un termine non risponde alla volontà delle parti, bensì all’oggettivo decorso del tempo” (così sentenza d’appello, pag. 10).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.G. ; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
La “A.G.R.I.” s.r.l. (quale incorporante la s.r.l. “Vista”) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c., ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 del c.c. (…), sia per quanto afferisce al non aver ritenuto applicabile l’art. 1183 c.c. nella parte che consente al Giudice di stabilire se e quando sia maturato il termine entro il quale si doveva adempiere al pagamento dell’onorario (…), sia per quanto afferisce alla potestà del Giudice di interpretare le clausole dell’atto negoziale e cioè dell’accordo del 18 luglio 2001’ (così ricorso, pagg. 13 – 14).

Il motivo non merita seguito.

Si rappresenta, previamente, che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366, 1 co., n. 6), c.p.c., ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre più o meno pedissequamente nel corpo del ricorso il testo integrale dell’accordo in data 18.7.2001 (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento, è necessario, alfine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa).

In ogni caso si rappresenta che la corte fiorentina ha ineccepibilmente qualificato – siccome ulteriormente si puntualizzerà in sede di disamina del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso – la locuzione ‘al rilascio della concessione edilizia da parte dell’Amministrazione Comunale’ in guisa di condizione sospensiva, sicché nessuna valenza esplica nel caso di specie la previsione dell’art. 1183 c.c., rubricato ‘tempo dell’adempimento’.

In parte qua agitur pertanto si condivide l’affermazione della corte distrettuale secondo cui l’art. 1183 c.c. ‘non ha evidentemente nulla a che vedere col caso in discussione’ (così sentenza d’appello, pag. 10).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c., ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1359 c.c. (…), per non aver considerato applicabile la norma contenuta nel suddetto articolo (…), anche nella ipotesi che la parte (…) avesse errato nel qualificare la clausola (…) come termine e non come condizione (…)’ (così ricorso, pag. 14).

Il motivo è immeritevole di seguito.

Si premette che la corte territoriale ha avuto cura di precisare che ‘la difesa D. esclude (…) categoricamente che l’evento [n.d.e.: il rilascio della concessione edilizia da parte dell’amministrazione comunale] rappresenti una condizione e lo intende come un termine da considerarsi scaduto per colpa della controparte’ (così sentenza d’appello, pag. 10) e che ‘l’unica interpretazione capace di rendere esigibile la sua [n.d.e.: del D. ] pretesa dovrebbe esprimersi nel sostenere che il rilascio della concessione edilizia rappresenta una condizione non avverata per colpa della controparte, dal che conseguirebbe, a norma dell’art. 1359 c.c., l’efficacia immediata della prestazione sottoposta alla condizione’ (così sentenza d’appello, pag. 9).

Al contempo è innegabile che D.G. per nulla ha caratterizzato nei precedenti gradi di merito la sua pretesa ancorandola alla previsione dell’art. 1359 c.c. (a tenor del quale ‘la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa’).

Tant’è che Io stesso ricorrente ha addotto che ‘se per dover ottenere il riconoscimento anche formale, del proprio sostanziale diritto a ricevere quanto dovuto, si deve accettare di qualificare la clausola in questione come una condizione e non come un termine, non c’è alcuna difficoltà a farlo in questa sede’ (così ricorso, pag. 12), che ‘se il Giudice ritiene che la clausola, invece che un termine, sia una condizione (…), dia alla clausola l’interpretazione che ritiene più corretta’ (così ricorso, pag. 11).

Tuttavia è indubitabile che, in questi termini, il ricorrente non si limita a sollecitare sic et simpliciter il potere di qualificazione che ex officio compete al giudice, ma prospetta una questione nuova, il cui riscontro postulerebbe accertamenti di fatto cui non si è atteso – giacché evidentemente non richiesti – nelle pregresse fasi di merito (cfr. Cass. 13.9.2007, n. 19164, secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio).

Del resto la controricorrente ha debitamente controdedotto che ‘a definitiva conferma del fatto che l’odierno ricorrente non ha allegato alcun fatto idoneo a fondare la domanda di condanna ex art. 1359 c.c., valga rilevare (…) che le prove da esso richieste e non ammesse in primo grado avevano come esclusivo oggetto la prova dell’attività svolta dal professionista, mentre nessuna di esse verteva su fatti idonei a dimostrare il mancato avveramento della condizione per causa imputabile alla committente’ (così controricorso, pag. 19).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3) e n. 5), c.p.c., ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 (…) per non avere indagato su quale fosse stata la reale intenzione delle parti (…), essendosi, la Corte, limitata a quello che è stato supposto essere il senso letterale delle parole, dal quale (…) deriverebbe la negazione del presupposto (…) dell’esistenza del credito (…)’ (così ricorso, pag. 14).

Con il quarto motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c., ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 1363 del c.c. (…) per (…) avere interpretato la clausola del contratto della quale si discute, senza aver fatto riferimento e comparazione con le altre clausole e parti del contratto, per cui si è attribuito a quella in questione un senso che non risulta compatibile con il complesso dell’atto’ (così ricorso, pag. 14).

Con il quinto motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c., ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 1366 del c.c. (…), in quanto il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, e pertanto, nel momento in cui la Corte riconosce, come ha riconosciuto, che al momento della compilazione dell’atto le parti avevano convenuto l’importo da pagare, postergando soltanto il pagamento, non prevedendo che lo stesso potesse essere evitato per il verificarsi di una condizione, o per il non verificarsi di un termine, (…) avrebbe dovuto giungere alle conclusioni cui era giunto il tribunale’ (così ricorso, pag. 15).

I motivi di ricorso de quibus sono strettamente connessi; tanto in dipendenza della tendenziale identità delle quaestiones che la relativa delibazione involge.

Se ne giustifica perciò la disamina congiunta.

I medesimi motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Si ribadisce, preliminarmente, anche al riguardo, che, in ossequio al canone di ‘autosufficienza’, senz’altro avrebbe dovuto il ricorrente riprodurre più o meno pedissequamente il testo integrale dell’accordo in data 18.7.2001.

È innegabile in ogni modo che le censure che i motivi in esame veicolano, si risolvono propriamente in una quaestio ermeneutica; specificamente afferiscono all’interpretazione della clausola ‘al rilascio della concessione edilizia da parte dell’amministrazione comunale’ figurante nel testo dell’accordo datato 18.7.2001.

Intese in tal guisa, questa Corte, ovviamente, non può che reiterare i suoi insegnamenti.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ancora, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3) né la censura ex n. 5) del 1 co. dell’art. 360 c.p.c. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Infine, l’insegnamento secondo cui, in tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune volontà resta esclusa, restando superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c., i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare (cfr. Cass. 25.6.1985, n. 3823).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione in guisa di condizione sospensiva della clausola ‘al rilascio della concessione edilizia da parte dell’amministrazione comunale’ patrocinata dalla corte distrettuale è in toto inappuntabile, giacché, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacché, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost., ‘in quanto l’interpretazione e l’applicazione delle norme di legge non può prescindere dal principio costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ed anche, quindi, nella interpretazione di questioni controverse dove sia in gioco la tutela del lavoro’ (così ricorso, pag. 15).

Il motivo non merita seguito.

È sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cui il principio della retribuzione sufficiente di cui all’art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell’ambito di un rapporto di collaborazione (cfr. Cass. sez. lav. 23.3.2004, n. 5807).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente D.G. a rimborsare alla controricorrente ‘A.G.R.I.’ s.r.l. (quale incorporante la ‘Vista’ s.r.l.) le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

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