Cassazione 6

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20533

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso 19463/2009 proposto da:

R.M. C.F. (OMISSIS), T.G., R.L., R.R., già elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell’avvocato FASSARI OSVALDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO TRINCO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. (già Cartiera Vallagarina S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato QUEIROLO STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO SARTORI, giusta procura speciale notarile in atti;

– ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. ora INA ASSITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO BALLARDINI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 96/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 09/04/2009 r.g.n. 348/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato TRINCO STEFANO;

udito l’Avvocato VINCENTI MARCO (ASSITALIA);

udito l’Avvocato SARTORI MARCO (SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per accoglimento del quinto motivo per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto di rigetto della domanda di R.M. e T. G., R.L. e R.R., rispettivamente genitori e fratelli di R.L. deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro in data (OMISSIS) presso la Cartiera (OMISSIS) volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del loro congiunto.

La Corte territoriale ha ritenuto che fosse da escludersi la responsabilità del datore di lavoro per il grave incidente occorso al lavoratore in quanto il comportamento di quest’ultimo era stato eccezionale ed abnorme in palese violazione delle norme di sicurezza.

Ha rilevato che il lavoratore deceduto aveva riportato nel corso del rapporto di lavoro contestazioni di addebiti di cui due riguardavano comportamenti contrari alle norme di sicurezza; che dopo l’incidente l’Ispettorato aveva disposto delle misure di sicurezza che però non riguardavano la parte dove era avvenuto l’incidente; che la macchina ribobinatrice, alla quale era addetto il lavoratore al momento dell’incidente, già nel 1994 era stata oggetto di ispezione e già si era provveduto alla segregazione delle parti pericolose.

La Corte ha poi, riferito che per accedere alla zona rulli, dove era stato trovato il lavoratore incastrato tra i rulli e già morto, questi si era infilato strisciando in uno spazio di cm 39 dal suolo sotto un cancelletto,che impediva l’accesso ai rulli e la cui apertura bloccava la macchina; che ciò dimostrava l’abnormità dell’operazione posta in essere dalla vittima; che un eventuale affaticamento del lavoratore non poteva certo giustificare il comportamento abnorme di essersi introdotto con contorsione innaturale al di sotto della protezione per accedere alla zona rulli;

che il lavoratore aveva partecipato a corsi di preparazione e comunque era considerato una persona capace.

Avverso la sentenza ricorrono i congiunti del deceduto formulando 5 motivi. Resistono la SCA Hygiene Products, già Cartiera (OMISSIS) e la soc INA Assitalia.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in ordine al comportamento abnorme del lavoratore e l’assenza di responsabilità del datore di lavoro.

Lamentano la mancata motivazione sulla dinamica del sinistro e sulla abnormità del comportamento del lavoratore. Secondo i ricorrenti la Corte non spiega da dove aveva desunto che i fatti si erano svolti in quel modo e che cioè la vittima per poter accedere al punto in cui aveva subito le lesioni mortali per cercare di riparare i rotoli di carta danneggiati senza bloccare le macchine, si era infilato sotto uno spazio di cm 39 con ciò dimostrandosi l’abnormità del comportamento. Rilevano, ancora, che ammesso che il fatto si fosse verificato nel modo descritto la Corte aveva affermato che il lavoratore aveva effettuato tale operazione “verosimilmente per evitare il blocco delle macchine e non perdere tempo”; che il teste D.C. aveva confermato che tale operazione a volte la si faceva con la macchina in movimento per non perdere tempo accedendo alla macchina scavalcando o passando sotto un cancelletto di protezione con la macchina in movimento, anche se ciò veniva fatto senza autorizzazione, e che tali circostanze escludevano l’abnormità del comportamento e la sua imprevedibilità considerato che era praticato anche da altri dipendenti.

Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., rilevando che la Corte non si era pronunciata sulla dinamica del sinistro e che aveva affermato che la vittima per poter accedere al punto in cui aveva subito le lesioni si era infilata in uno spazio di cm 39 senza spiegare da dove aveva desunto che i fatti si erano svolti in tal modo.

Con il terzo motivo denunciano vizio di motivazione in ordine all’affermazione della Corte territoriale secondo cui il lavoratore aveva ricevuto precedenti contestazioni disciplinari per violazione di norme antinfortunistiche. Precisano, con riferimento alla contestazione del 13/8/98 a cui era seguita la sanzione in data 2/10/98, che con tale sanzione non si era contestato al lavoratore un comportamento contrario alle norme di sicurezza per aver operato con le macchine in movimento, ma un comportamento antiproduttivo.

Rilevano che anche con riferimento alla contestazione dell’11/5/1999 non si era trattato di un comportamento del lavoratore riconducibile ai fatti di cui è causa o a violazione di norme antinfortunistiche.

Con il quarto motivo denunciano violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Il lavoratore nei giorni precedenti aveva lavorato con turno notturno saltando i giorni di riposo per ragioni produttive.

Con il quinto motivo denunciano violazione dell’art. 2087 c.c., in ordine alla responsabilità del datore di lavoro qualora fosse accertato che esistevano accorgimenti tali da impedire l’evento mortale. Osservano che l’accesso alla macchina in movimento era di fatto possibile; che con verbale del 7/11/2000 era stato ordinata la segregazione con barriera della bobinatrice “tale da impedire l’accesso ai lavoratori se non attraverso delle aperture interbloccate apribili solo a macchina assolutamente ferma, oltre alla dotazione di una fune di sicurezza o altro idoneo dispositivo analogo atto ad arrestare prontamente il moto in caso di azionamento in presenza di emergenza”. Rilevano che al momento dell’incidente, viste le modifiche ordinate alla macchina, la sicurezza di questa non era sufficientemente garantita.

Lamentano la mancata menzione delle ulteriori dichiarazioni rese dal teste H. che aveva ricordato l’ulteriore segregazione della macchina per migliorare la sicurezza perchè la precedente segregazione non impediva il passaggio al di sotto del cancello che era a 77 cm. Deducono pertanto, che il datore di lavoro non aveva adottato tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

I motivi uno, due e cinque, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono fondati.

Occorre premettere, che una corretta interpretazione dell’art. 2087 c.c., induce a ritenere che essa sia riconducibile alla particolare natura del contratto di lavoro, il quale non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e retribuzione, implicando anche l’insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore. Come si è affermato in dottrina, la disposizione in oggetto ha natura polivalente, operando da un lato come fonte di obblighi contrattuali nell’ambito del rapporto negoziale che lega l’imprenditore al dipendente, e dall’altro, come fonte di un dovere di sicurezza che assume indubbiamente profili di natura pubblicistica in ragione delle finalità che si intendono perseguire e della natura degli interessi tutelati. Questa prospettazione è largamente condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha fra l’altro evidenziato che della norma in esame deve darsi una interpretazione conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti, quali quelli dell’art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, e dell’art. 41 Cost., che pone precisi limiti all’esplicazione dell’iniziativa privata, con lo stabilire, fra l’altro, che la stessa non può svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (vedi al riguardo, Cass. 3 luglio 1997 n. 5961, Cass. 17 luglio 1995 n. 7768, Cass. 29 marzo 1995 n. 3738), la sicurezza del lavoratore costituendo un bene di rilevanza costituzionale che impone a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione, di anteporre al proprio interesse imprenditoriale, la sicurezza di chi tale prestazione esegua (vedi sul punto Cass. cit. 30 agosto 2004 n. 17314). Nella prospettiva innanzi descritta, deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attivitàl svolta nonchè di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile (cfr. Cass. 28 luglio 2004 n. 14270, cui adde Cass. 13 agosto 2008 n. 21590, Cass. 17 febbraio 2009 n. 3788, Cass. 26 giugno 2009n.l5078; CASS nn. 12562/2014).

La Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie in esame non sussistesse la responsabilità del datore di lavoro poichè ha qualificato il comportamento del lavoratore abnorme, imprevedibile ed anomalo ed, inoltre, ha ritenuto che la segregazione della macchina bobinatrice fosse al momento dell’infortunio conforme alla normativa di sicurezza secondo quanto dichiarato dal teste H..

Ritiene questo Collegio che la Corte territoriale non abbia fornito un’adeguata motivazione sia in relazione alla qualificazione del comportamento del lavoratore con particolare riferimento alla sua prevedibilità e sia in ordine all’avvenuta adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il verificarsi di incidenti del genere di quello di cui è causa con conseguente necessità che il giudice di merito riesamini la fattispecie al fine di escludere qualsiasi dubbio circa la sussistenza di responsabilità riconducibili al datore di lavoro anche con riferimento all’omessa vigilanza.

La Corte territoriale ha affermato che il lavoratore, nello svolgimento delle sue normali mansioni di addetto alla macchina bobinatrice, si era introdotto nella zona pericolosa, per riparare i rotoli di carta danneggiati, senza tuttavia fermare la macchina verosimilmente, secondo la Corte territoriale, per non perdere tempo.

Tale operazione è stata ritenuta dalla Corte abnorme avendo il lavoratore superato il cancelletto che impediva l’accesso alla macchina bobinatrice,e la cui apertura avrebbe determinato il fermo della macchina, infilandosi in uno spazio di cm 39 dal suolo.

A prescindere dalle considerazioni contenute nei primo motivo e nel secondo del ricorso circa una lacuna della sentenza per non avere la Corte d’appello indicato da quali elementi avesse desunto che il fatto si era verificato con le modalità descritte e che cioè il lavoratore si era infilato per poter accedere al punto in cui aveva subito le lesioni sotto uno spazio di cm 39 dal suolo, non sembra a questa Corte che il giudice di merito abbia escluso, con adeguate argomentazioni, ogni prevedibilità del comportamento posto in essere dal lavoratore consistente nell’operare sulla macchina in movimento.

La Corte territoriale, con riferimento alle dichiarazioni del teste D.C., menzionato dai ricorrenti proprio per sostenere che la direzione della Cartiera era a conoscenza delle manovre poste in essere dai lavoratori con la macchina in movimento, ha ritenuto che dalle dichiarazioni del teste emergeva che dette operazioni venivano eseguite “all’insaputa dei responsabili della direzione”.

In ricorso sono riportate le dichiarazioni del teste dalle quali emerge che dette operazioni avvenivano “senza autorizzazione” e dunque la Corte non esclude in modo sufficientemente attendibile che la direzione della Cartiera non fosse a conoscenza che a volte si operava con la macchina in movimento e che dunque le misure di sicurezza, pure esistenti, non potevano essere ritenute sufficienti ad evitare incidenti del genere di quello occorso al lavoratore. La Corte territoriale non esclude, con congruo esame e valutazione del materiale probatorio, che il comportamento del R. non fu un fatto del tutto isolato ed imprevedibile e che anche altri dipendenti avevano posto in essere un comportamento analogo operando sulle macchina in movimento “scavalcando o passando sotto la protezione” come affermato dal teste D.C. richiamato dalla Corte e la cui testimonianza è riportata dai ricorrenti ai fini dell’autosufficienza del ricorso in Cassazione.

Non risulta, pertanto, adeguatamente accertato che la condotta del R. sia stata abnorme, imprevedibile e assolutamente inopinabile, oppure come rischio elettivo, generato da attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso poichè il lavoratore stava eseguendo le ordinarie mansioni assegnategli, e la necessità di intervento sulla macchina per effettuare riparazione era una evenienza non solo possibile ma anzi probabile.

Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità non solo quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e cioè quando l’attività non sia in rapporto con Io svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso, ma anche quando non accerti e vigili che le misure di protezione siano effettivamente rispettate da parte del dipendente posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante l’imprudenza e negligenza dello stesso.

Analoghe considerazioni di inadeguatezza ed incompletezza della motivazione devono essere svolte con riferimento alla questione della sussistenza o meno di un complesso di sistemi di sicurezza attorno alla macchina, ove è stato rinvenuto il lavoratore ormai deceduto, idoneo ad evitare incidenti del genere.

A riguardo la Corte territoriale ha affermato che secondo quanto affermato dal teste H. la segregazione esistente alla data dell’infortunio era conforme alla normativa di sicurezza. La Corte territoriale ha, altresì, aggiunto che l’ulteriore prescrizione di segregazione venne data per migliorare ulteriormente la sicurezza e, comunque, non riguardava la parte dove era avvenuto l’incidente.

Anche a tal proposito la Corte ha omesso di considerare gli elementi emergenti dal verbale dell’ispettorato, il cui contenuto è riportato nei tratti salienti dai ricorrenti ai fini dell’autosufficienza del ricorso in cassazione, dal quale risultava che l’ulteriore segregazione della macchina imposta dagli ispettori era tale da impedire totalmente l’accesso se non a macchina totalmente ferma e ciò in quanto la precedente segregazione non impediva il passaggio al di sotto del cancello che era a cm 77 da terra.

La motivazione della Corte, con riferimento all’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, risulta del tutto insufficiente considerato da un lato che l’accesso alla macchina in movimento non era sicuramente del tutto impedito (a riguardo si consideri quanto riferito dal teste D.C. circa la possibilità di scavalcare o passare sotto il cancelletto esistente). Dall’altro lato la Corte non valuta ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro l’eventuale rilevanza dell’ulteriore segregazione imposta dall’ispettorato che non risulta affatto estranea alla parte dove avvenne l’incidente e rende evidente che in precedenza l’accesso alla macchina in movimento era possibile con conseguente obbligo del datore di lavoro di controllare e vigilare che il divieto di accesso alla macchina in movimento venisse rispettato in concreto o, comunque, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità.

Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata affinchè la Corte riesamini le sue conclusioni circa l’imprevedibilità del comportamento del lavoratore e la sua abnormità, sia con riferimento all’adozione di idonea segregazione sia in relazione alla rilevanza delle disposizioni impartite dall’ispettorato successivamente all’incidente.

I motivi tre e quattro restano assorbiti. Essi, infatti, non hanno capacità dirimente in sè delle questioni in esame e dovranno essere valutati in funzione della decisione che il giudice di rinvio assumerà sulle questioni principali con riferimento alle quali è stata disposta la cassazione della sentenza impugnata.

La causa deve, pertanto, essere rimessa al giudice di rinvio che viene indicato nella Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche per le spesse del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2015.

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