Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 22 maggio 2015, n. 2562
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6804 del 2014, proposto da:
En. S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Sc., con domicilio eletto presso Fr.Sc. in Roma, Via (…);
contro
Comune di Marcheno;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00391/2014, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione – cessazione convenzione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti l’avvocato Fl.Ia., su delega dell’avv. Fr.Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il giudizio ha ad oggetto il recesso del Comune dalla convenzione stipulata con En., avente ad oggetto la gestione del servizio di illuminazione pubblica;
Ritenuto che:
– alla stregua di consolidate coordinate giurisprudenziali, ogni questione relativa al recesso esercitato nel corso del rapporto contrattuale riguarda l’esercizio di diritti potestativi iscrivibili nell’autotutela di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU., 28 novembre 2008, n. 28345);
– tali coordinate sono estensibili anche al recesso di cui all’art. 1, comma 13, del d.l. n. 135 del 2012, in quanto tale norma, nel onsentire, a determinate condizioni, alle Amministrazioni che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura e servizi di “recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite” – tale norma non attribuisce al soggetto pubblico il potere di “intervenire ab extra sul rapporto stesso in forma e modalità autoritative” ma riconosce una facoltà di matrice privatistica riconducibile al paradigma di cui agli artt. 1373 c.c. e 21 sexies della legge n. 241/1990;
– ne discende la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, a favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
Reputato, infine, che la mancata costituzione in giudizio del Comune appellato esime il Collegio dalla statuizione sulle spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta –
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno – Presidente
Francesco Caringella – Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Depositata in Segreteria il 22 maggio 2015.
Leave a Reply