Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 3 agosto 2018, n. 4811.
La massima estrapolata
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ordine al possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento, la valutazione della Pubblica Amministrazione, più che limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, deve consistere soprattutto in un giudizio prognostico, che tenga conto anche delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell’adozione del rigetto e, quindi, consenta una adeguata valutazione delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio economico dell’area in cui risiede.
Sentenza 3 agosto 2018, n. 4811
Data udienza 6 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2016, proposto da:
Usman Akbar, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ma. Sa. Dr., domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Questura di Novara, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I n. 01246/2015, resa tra le parti, concernente il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipendente, disposto dal Questore di Novara con decreto 29 gennaio 2015, n. 23.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Novara e di Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n1845/2016 con cui questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia ed udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato At. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1, 1.Con decreto 29 gennaio 2015, n. 23 (notificato il 25 marzo 2015) il Questore di Novara respingeva l’istanza presentata il 21 ottobre 2014 dal signor Ak. Us., classe 1991, cittadino pakistano (entrato in Italia nel maggio 2013 con regolare visto nella quota flussi del 2010), per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato come domestico.
Il diniego di rinnovo è motivato con la circostanza che dalla consultazione della banca dati INPS emerge che il cittadino straniero, vista la mancanza totale di contributi previdenziali, “non ha mai percepito una regolare retribuzione” e che, pur avendo fruito del periodo previsto per la ricerca di un nuovo lavoro, non ha stipulato un nuovo contratto di soggiorno.
Inoltre il Questore, premesso che “il requisito reddituale, riferito quanto meno all’anno precedente, va posseduto e dimostrato al momento della richiesta” di rinnovo del titolo di soggiorno, ritiene che, quindi, “nessun rilievo potrebbe essere attribuito all’occupazione come domestico, rapporto di lavoro che ha avuto inizio pochi giorni prima della presentazione dell’istanza” ed aggiunge che, analogamente, non può prendersi in considerazione l’eventuale svolgimento di attività lavorativa in nero.
1.1.Pertanto il Questore di Novara, rilevato, altresì, che la comunicazione del preavviso di rigetto (inviata con nota raccomandata) non veniva ritirata dall’immigrato (il quale, quindi, sarebbe risultato irreperibile), ne respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, intimando all’immigrato di abbandonare il territorio nazionale attraverso il valico di frontiera dell’aeroporto di Malpensa (VA), entro 15 giorni dalla notifica del decreto, ed avvertendo che, in caso di non ottemperanza, sarebbe stata disposta l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art 13 del D.LGS n. 286/1998.
1.2. Avverso il suddetto decreto l’immigrato ha proposto ricorso al TAR Piemonte, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per eccesso di potere e violazione degli artt.4 e 5 del D.LGS. n. 286/1998, deducendo, tra l’altro, che (come accennato nelle premesse dello stesso diniego impugnato) l’immigrato, a far data dal 19 ottobre 2014, risulterebbe regolarmente assunto come domestico con contratto a tempo indeterminato, per 25 ore settimanali con retribuzione oraria di euro 6,50, presso un connazionale residente a Modena, via Ganaceto 93, come documentato dalla denuncia del rapporto di lavoro e dal corrispondente bollettino di avvenuto versamento dei contributi previdenziali del quarto trimestre 2014.
1.3.Il TAR Piemonte, chiamata la causa per l’istanza cautelare ed avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cpa, con sentenza semplificata n. 1246/2015 respingeva il ricorso con riferimento alla circostanza che la mancanza di un reddito minimo in capo all’immigrato integrava uno dei motivi ostativi previsti dall’art 26, comma 3, del D.LGS. n. 286/1998 e che, sotto il profilo dei mezzi di sussistenza disponibili, risultava irrilevante il “reperimento di una nuova attività lavorativa – formalizzato (il 18 ottobre 2014) solo pochi giorni prima della data di scadenza (il 25 ottobre 2014) del permesso di soggiorno – stante la già evidenziata assenza di adeguati mezzi di sostentamento riscontrabile lungo tutto l’arco della permanenza in Italia dello straniero”(sentenza appellata).
1.4.Avverso tale sentenza l’immigrato ha presentato l’appello in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per violazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 22, comma 11, del D.LGS. n. 286/1998, dedotta in unico articolato motivo.
1.5.Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Novara, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza cautelare n. 1845/2016 la Sezione accoglieva l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata con specifico riferimento alla esigenza di valutare gli elementi sopravvenuti prima dell’adozione del decreto del Questore.
In seguito il Ministero dell’Interno con memoria dell’agosto 2016 insisteva per il rigetto dell’appello, richiamando le difese svolte in primo grado, e con nota del dicembre 2016 depositava una relazione sui fatti di causa predisposta dalla Questura di Novara in data 5 dicembre 2016.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2017, udito l’avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del decreto 29 gennaio 2015, n. 23, con cui il Questore di Novara respingeva l’istanza presentata il 21 ottobre 2014 dal signor Ak. Us., classe 1991, cittadino pakistano (entrato in Italia nel maggio 2013 con regolare visto sulla quota flussi del 2010), per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato come domestico, rilasciato dalla Questura di Brescia il 25 ottobre 2013 ed in scadenza al 25 ottobre 2014.
La sentenza impugnata, facendo proprie le argomentazioni del decreto del questore di Novara, ha rilevato che il ricorrente non disponeva di redditi nel 2013 e nel 2014 e, pertanto, ha concluso nel senso che il reperimento da parte dell’immigrato di una nuova attività lavorativa come domestico, iniziata dal 25 ottobre 2014 (cioè pochi giorni prima della data di scadenza del permesso di soggiorno) poteva considerarsi fatto sopravvenuto idoneo a superare la situazione che la mancata produzione di reddito nel suddetto periodo aveva autonoma valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipendente.
2.1.Con l’appello in epigrafe l’immigrato censura la sentenza deducendo la violazione dell’art 5, comma 5, e dell’art 22, comma 11, del DLGS n 286/1998.
2.2.Il motivo appare condivisibile nei sensi di seguito illustrati.
In primo luogo va ricordato che l’immigrato, nato nel 1991, faceva ingresso in Italia in data 17 maggio 2013 con un visto concesso dalla ambasciata italiana in Pakistan per lavoro subordinato come domestico a seguito di specifica richiesta formulata da una cittadina algerina, residente in provincia di Brescia (a Torbole di Casaglia), ottenendo in data 25ottobre 2013 dalla Questura di Brescia un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza il 25 ottobre 2015.
Dopo un primo periodo di coabitazione a Brescia con uno dei fratelli l’immigrato si trasferiva in provincia di Novara, ad Oleggio, e richiedeva, quindi, alla competente Questura di Novara il rinnovo del permesso di soggiorno, cui allegava la denuncia all’Inps, sede di Modena, del rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, da prestarsi a Modena, Via (omissis), per circa 25 ore settimanali, con retribuzione di euro 6,50 ad ora, instaurato in data 18 ottobre 2014.
2.3.Pertanto, ad avviso del Collegio, la Questura di Novara avrebbe dovuto valutare la denuncia alla sede INPS di Modena del nuovo rapporto di lavoro, ai sensi dello art 5 comma 5-del DLGS n. 286/1998, come fatto sopravvenuto favorevole all’immigrato da comparare con la circostanza ostativa che la mancanza di contributi previdenziali nei tabulati INPS portava ad concludere che l’immigrato stesso dal 2013 non avesse prodotto alcun reddito proveniente da occupazione lecita.
Infatti la Questura di Novara rileva che l’immigrato non ha stipulato un nuovo contratto di soggiorno e, pur menzionando nel diniego impugnato la denuncia del nuovo rapporto di lavoro domestico, si limita a dare atto che tale fatto sopravvenuto risulta irrilevante, in quanto si tratterebbe di un rapporto di lavoro iniziato pochi giorni prima della presentazione della istanza di rinnovo del permesse di soggiorno, ed aggiunge che, per sopperire alla mancata produzione di reddito da fonte lecita dell’immigrato, non sarebbe stato corretto prendere in considerazione redditi provenienti da lavoro irregolare cioè cd in nero.
2.4.Quindi appare evidente che la Questura ha considerato inattendibile la denuncia di rapporto domestico dell’ottobre 2014, ma, pur dubitando che corrispondesse alla instaurazione di un reale nuovo rapporto di lavoro, tuttavia, non risulta abbia compiuto alcuna istruttoria adeguata a sostegno del sospetto che si trattasse di un rapporto fittizio, mentre il legislatore in materia di rilascio o rinnovo di titoli di soggiorno ha espressamente stabilito che in presenza di situazioni pregresse ostative, le eventuali sopravvenienze favorevoli all’immigrato siano da valutare adeguatamente.
2.5.Né si potrebbe obiettare che la pregressa mancanza di redditi adeguati, quale causa di autonoma valenza ostativa, avrebbe reso, comunque, superflua la valutazione da parte della Questura della nuova attività lavorativa a tempo indeterminato, nonostante che il rapporto di lavoro in corso consentirebbe, in prospettiva, all’immigrato di fruire di un reddito annuo sufficiente a vivere con mezzi leciti.
Infatti, come ha affermato la giurisprudenza consolidata di questa Sezione, “non è necessaria, in modo assoluto ed ininterrotto, la dimostrazione, da parte dell’extracomunitario, di un determinato livello di reddito ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare, purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito (vedi ex multis Cons. St. Sezione Terza, n. 2645/2015).
2.5.1. Al riguardo è utile aggiungere che, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (vedi Cons.St., Sez. Terza, n. 8217/2016 e n. 3880/2016), la Questura deve compiere una valutazione di carattere prognostico sulla prospettiva futura dell’immigrato di poter provvedere lecitamente alle proprie esigenze e, quindi, tale valutazione deve avere ad oggetto la ragionevole prospettiva di una attuale capacità di reddito dell’immigrato, per cui, in presenza di sopravvenute concrete occasioni lavorative, le rilevate pregresse mancanze di reddito non rappresentano di per se stesse una ragione ostativa automatica alla valutazione favorevole per il futuro.
In particolare “Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ordine al possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento, la valutazione della Pubblica Amministrazione, più che limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, deve consistere soprattutto in un giudizio prognostico, che tenga conto anche delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell’adozione del rigetto e, quindi, consenta una adeguata valutazione delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio economico dell’area in cui risiede”(Cons.St., Sez. Terza n. 4694/2017).
2.6. Lo stesso Ministero dell’Interno, recependo l’esposto orientamento giurisprudenziale, con circolare 3 ottobre 2016, n. 40579, ha rappresentato alle Questure che la valutazione sulla capacità di produrre reddito dell’immigrato, più che fine ricognitivo della situazione pregressa, deve avere un carattere prognostico della capacità dell’immigrato di disporre di un reddito minimo sufficiente ai propri bisogni.
2.7.Peraltro, in tema di sussistenza in capo all’immigrato di un minimo reddito sufficiente per vivere, va precisato che, in via di principio, la mancanza di contributi previdenziali a nome dell’immigrato (nei casi in cui il nominativo del lavoratore non risulti inserito nella banca dati INPS), più che comprovare (con valore di presunzione assoluta) la mancata percezione di un reddito sufficiente da lecito lavoro dipendente, assume una valenza più circoscritta, cioè dimostra certamente la mancata osservanza degli obblighi previdenziali da parte del datore di lavoro, ma lascia impregiudicata l’ipotesi della prestazione lavorativa effettivamente resa dal dipendente, ma c.d. in nero, salve la diversa situazione in cui l’omessa contribuzione, corroborata da altri congruenti elementi di fatto, costituisca il dato emergente di un rapporto di lavoro fittizio.
2.7.1. Nel caso di specie, in particolare, a favore dell’appellante la Questura avrebbe potuto considerare che si tratta di un giovane poco più che ventenne entrato in Italia nel maggio 2013 con regolare visto dell’Ambasciata italiana in Pakistan e che il mancato ritiro per compiuta giacenza del preavviso di rigetto (trasmessogli nell’ottobre 2014) coincide con l’epoca di inizio del nuovo rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, instaurato nell’ottobre 2014 a Modena, che comportava l’allontanamento dell’immigrato dalla sua residenza per l’intera settimana lavorativa, mentre lo stesso immigrato ha ritirato a mano in Questura in data 25 marzo 2015 il decreto di diniego in controversia.
2.8. Non appare, invece, attendibile l’argomentazione difensiva dell’immigrato, che ha prospettato in appello (quindi anche con evidenti profili di inammissibilità ) l’ipotesi dell’attribuzione di un errato codice fiscale (che spiegherebbe la mancata registrazione del nominativo dell’appellante nei tabulati INPS): infatti la prospettazione è stata smentita dalla documentazione depositata nel dicembre 2016 dal Ministero dell’Interno, da cui emerge che il codice fiscale dell’immigrato è correttamente indicato anche nel primo permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia nell’ottobre 2013.
2.9. Pertanto, visti gli atti di causa, l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non appare né assistito da adeguata motivazione circa la ragione per cui la Questura di Novara non ha considerato la circostanza del nuovo (seppur recente) rapporto di lavoro domestico né, tanto meno, fa corretta applicazione della disposizione dell’art. 5, comma 5, del D.LGS. n. 286/1998, che prescrive la valutazione dei fatti favorevoli sopravvenuti prima della istanza di rinnovo, ove questi consentano di superare pregresse eventuali situazioni ostative al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno.
3. In conclusione l’appello deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto ed il decreto del Questore di Novara 29 gennaio 2015, n. 23, deve essere annullato con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi (sulla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in controversia) alla luce di quanto sopraesposto.
Le caratteristiche in punto di fatto della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza accoglie l’appello in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il decreto del Questore di Novara 29 gennaio 2015, n. 23, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi alla luce di quanto esposto in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Manfredo Atzeni – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere
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