La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Sicchè, pur a seguito di assoluzione in sede penale, del tutto legittima si appalesa la posizione dell’Ente Parco e, per esso, dei suoi funzionari ed agenti, che, in piena buona fede, hanno ritenuto di sottoporre alla giustizia penale un’attività costruttiva non munita del prescritto nulla osta e dunque potenzialmente lesiva degli interessi tutelati, dovendo escludersi che possa configurarsi quale attività non in iure data causativa di danni ingiusti.
Sentenza 7 novembre 2017, n. 5134
Data udienza 10 marzo 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6451 del 2010, proposto da:
Gi. Br. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Ug. Di Pi., con domicilio eletto presso Gi. Br. in Roma, piazza (…);
contro
Ente autonomo parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, n. 585/2009, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per denuncia penale in relazione ad illeciti edilizi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ente autonomo parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato Di Pi. e l’avvocato dello Stato Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ricostruisce così la vicenda in punto di fatto.
” Con il ricorso individuato in epigrafe, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Ente resistente al risarcimento dei danni conseguenti ad attività asseritamente illecita consistente nell’ingiusta denuncia penale presentata in danno di essi ricorrenti, in relazione adattività edilizia intrapresa in territorio compreso nell’Ente Parco senza previo nulla osta dell’Ente Parco medesimo, e nella successiva richiesta di nulla osta in relazione a variante edilizia presentata per le stesse opere; secondo la prospettazione dei ricorrenti, tale complessiva attività avrebbe determinato l’insorgere di procedimenti penali a carico di essi ricorrenti, il sequestro delle opere in corso di realizzazione, la sospensione dei lavori e, dunque, il ritardo nel completamento delle stesse e nel loro utilizzo.
Esponevano i ricorrenti, che avevano proposto la medesima domanda dapprima innanzi al Giudice ordinario che aveva declinato la giurisdizione, di aver iniziato la realizzazione di un albergo in (omissis), località (omissis), giusta licenza edilizia rilasciata dal Comune (n. 383 del 2.2.1990 e n. 522 del 18.11.1993), corredata dal nulla osta del Ministero per i beni ambientali- Soprintendenza Abruzzo, Servizio genio civile d’Avezzano ed Ispettorato dipartimentale delle foreste di L’Aquila; i lavori iniziarono a seguito di comunicazione di inizio lavori in data 4.5.1990; in data 12.12.1991, già realizzata la struttura in cemento armato, la Br. presentò progetto di variante in corso d’opera; in data 12 febbraio 1992, a struttura completamente realizzata, fu notificato alla Br. decreto di citazione a giudizio per i reati di cui all’art. 734 C.P., L. 1511/1923 e legge 1497/1939 per aver deturpato le bellezze naturali in zona sottoposta a speciali vincoli paesaggistici, procedimenti iniziati su denuncia di funzionari dell’Ente Parco ed in particolare a seguito di processo verbale elevato da Guardie dello stesso Ente Parco a carico della Br., ma non notificato alla stessa; lo stesso verbale era stato trasmesso poi alla Procura della Repubblica; a seguito di ulteriore procedimento penale venne disposto il sequestro penale del cantiere su denuncia del presidente dell’Ente Parco; i lavori rimasero sospesi dal 1992 al 2000; la denuncia era fondata sull’erroneo presupposto della necessità di richiedere il previo nulla osta dell’Ente Parco, al contrario necessario, per la zona d’intervento (zona G/3 del P.G.R.), solo dopo l’entrata in vigore del Protocollo d’intesa del 7 marzo 1984 tra l’Ente Parco ed il Comune di (omissis), approvato dalla Giunta regionale il 23 gennaio 1985, e successivo al rilascio della concessione edilizia n. 383/90; i procedimenti penali conseguitine si erano conclusi con l’assoluzione dei ricorrenti; nelle more questi ultimi erano stati costretti, per completare i lavori ed utilizzare la struttura, a richiedere il nulla osta dell’Ente Parco per ottenere la necessaria concessione in variante; gli ingiusti verbali di contravvenzioni edilizie elevati senza la doverosa notificazione a Br. Gi. e le ingiuste denunce da parte dei Funzionari e del Presidente dell’Ente Parco avevano pertanto cagionato danni materiali o morali quantificati dai ricorrenti nella somma di L. 5.000.000.0000 (cinque miliardi)”.
2. La sentenza ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti essenziali considerazioni.
” Osserva di seguito il Collegio chei fatti di cui i ricorrenti si dolgono, e che qualificano illeciti e causativi dei danni lamentati, sono sostanzialmente riducibili: a) a reiterate denunce, segnalazioni, esposti di funzionari e responsabili dell’Ente Parco che avrebbero costretto i ricorrenti a difendersi in sede penale da accuse infondate, basate sull’assunto erroneo della necessità di munirsi del previo nulla osta dell’Ente Parco, e che, soprattutto, avrebbero determinato la sospensione dei lavori ed il ritardo nel completamento delle opere [?]; b) alla – ritenuta – illegittima pretesa dell’Ente Parco di sottoporre comunque a nulla osta le costruzioni, in gran parte già realizzate, in sede di richiesta di concessione in variante (istanza Br. del 10 marzo 2003), nulla osta poi rilasciato in data 9 novembre 1993 (n. 4363) con prescrizioni, esse pure illegittime (con particolare riguardo alla ritenuta necessità di demolire una parte del fabbricato), senza alcun ulteriore intervento dell’Ente in sede penale, anche al solo fine di minimizzare i fatti contestati. [?].
Mette conto preliminarmente osservare che né gliodierni ricorrenti né l’Ente resistente hanno giammai impugnato innanzi al TAR alcuno degli atti amministrativi incidentalmente richiamati nel presente giudizio; non le originarie concessioni edilizie (come detto, non munite del nulla osta dell’Ente Parco); non l’intervenuto annullamento del nulla osta paesaggistico relativo alle predette concessioni da parte del Ministero (D.M. 3.11.1989 del Ministero BB.CC.AA, reso ai sensi e per gli effetti della L.431/1985); non la concessione in variante del 1993, munita delle prescrizioni sopra riferite e, esse sole, asseritamente lesive della posizione giuridica dei ricorrenti.
[…segue pagina successiva]
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