Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 8 novembre 2017, n. 5145. Le concessioni e le autorizzazioni che giustificano l’imposizione del canone non ricognitorio di cui all’articolo 27 del Codice della Strada sono caratterizzate dal tratto comune, riferibile in ultimo alla libera e sicura circolazione delle persone sulle strade, di sottrarre in tutto o in parte l’uso pubblico della res a fronte dell’utilizzazione eccezionale da parte del singolo.

Le concessioni e le autorizzazioni che giustificano l’imposizione del canone non ricognitorio di cui all’articolo 27 del Codice della Strada sono caratterizzate dal tratto comune, riferibile in ultimo alla libera e sicura circolazione delle persone sulle strade, di sottrarre in tutto o in parte l’uso pubblico della res a fronte dell’utilizzazione eccezionale da parte del singolo.

Sentenza 8 novembre 2017, n. 5145
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9359 del 2016, proposto dalla E-D. S.p.a. (già En. Di. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ce. Ca., Ma. La. Tr. e Ma. Ma., con domicilio eletto presso lo Studio Legale De Ve. in Roma, via (…);

contro

Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. Sq., con la quale è domiciliato ai sensi dell’articolo 25 del cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

per la riforma della sentenza del T.A.R. della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 902/2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Mo. su delega dell’avvocato Ca.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

La società En. Di. s.p.a., concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, ha impugnato il regolamento del Comune di Reggio Calabria relativo all’applicazione dei canoni non ricognitori per le occupazioni permanenti del proprio demanio e del patrimonio stradale, adottato ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (‘Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi localì) e dell’articolo 27 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (delibera consiliare n. 39 del 3 settembre 2015).

E’ altresì impugnato l’atto del 20 ottobre 2015 con cui l’amministrazione, in esecuzione delle previsioni contenute nel predetto regolamento, ha chiesto alla società ricorrente la regolarizzazione dei canoni concessori non corrisposti.

Con il regolamento impugnato l’amministrazione ha assoggettato al canone non ricognitorio, previsto dal citato articolo 27 del Codice della strada, le “occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

La E-D. ha impugnato il regolamento comunale e i relativi provvedimenti attuativi lamentandone sotto diversi profili l’illegittimità.

Con la sentenza n. 902 del 2016 (oggetto del presente appello) il tribunale amministrativo adìto ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile – perché tardivo – e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La sentenza in questione è stata appellata dalla E-D. s.p.a., la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

1) In via pregiudiziale: infondatezza della rilevata irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione. Violazione e/o fala applicazione degli artt. 29 e 41 c.p.a.;

2) Nel merito: illegittimità degli atti impugnati in primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 495 del 1992 e dell’art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti – Violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi, nonché del principio di legalità, di certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge in decisione l’appello proposto dalla E-D. s.p.a., attiva nel settore della distribuzione di energia elettrica (la quale ha interrato alcuni cavi nel sottosuolo del Comune di Reggio Calabria ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione), avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – con cui è stato dichiarato in parte tardivo e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso gli atti di imposizione del pagamento del’canone patrimoniale non ricognitoriò di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (‘Nuovo codice della stradà).

2. In primo luogo la Sezione osserva che non è stato ritualmente impugnato il capo della sentenza con cui (peraltro, in senso conforme ad orientamenti ormai consolidati) è stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnativa degli atti puntuali con cui l’Ente ha richiesto il pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio.

Su tale capo della sentenza si è quindi formato il giudicato.

3. Con il primo motivo di appello la E-D. chiede la riforma della sentenza in epigrafe per avere il primo giudice ritenuto che il ricorso di primo grado fosse tardivo per l’omessa tempestiva impugnazione del regolamento comunale recante la disciplina del canone patrimoniale non ricognitorio.

Secondo il T.A.R., infatti, il regolamento in questione (ritualmente pubblicato ai sensi dell’articolo 124 decreto legislativo n. 267 del 2000) conteneva già tutti gli elementi determinativi del tributo e recava quindi prescrizioni immediatamente lesive per la sfera giuridica dei destinatari; da ciò la tardività dell’impugnativa proposta soltanto a seguito della notifica degli atti applicativi del richiamato regolamento.

3.1. Il motivo di gravame è fondato.

Il regolamento comunale impugnato, coerentemente con il suo nomen iuris (‘Regolamento per l’applicazione dei canoni patrimoniali non ricognitorì), presenta indubbiamente un contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone.

Come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato, rispetto agli atti di contenuto normativo (tra i quali evidentemente rientra il regolamento oggetto del giudizio), è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (in tal senso – e in relazione alla materia che ne occupa -: Cons. Stato, V, sent. 1926 del 2016; id., V, 2294 del 2016; id., V, 2913 del 2016; id., V, 4130 del 2016).

Pur non mancando isolate pronunce in senso contrario, la Sezione è dell’avviso che non sussistano ragioni per discostarsi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato.

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