Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 novembre 2017, n. 5512. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non costituisce sanzione accessoria alla demolizione

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, che integra un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso stesso, del quale può rendersi responsabile sia l’esecutore dell’abuso sia il proprietario che, pur non responsabile dell’abuso, ne sia venuto a conoscenza e non si sia adoperato per il ripristino, pur avendone la possibilità ed essendo stato destinatario dell’ordine di demolizione

Sentenza 27 novembre 2017, n. 5512
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2012, proposto dai signori:

Lu. Da. e Ma. Sa., rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ne. in Roma, via (…);

contro

il Comune di (omissis), non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I quater, 21 novembre 2011 n. 9139, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n. 8831/2011, proposto per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di (omissis) 26 aprile 2011 prot. n. 16264, notificata il giorno 7 luglio 2011, con la quale sono stati ingiunti la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi quanto all’ampliamento di un preesistente fabbricato per 32 mq lordi, costituente un’autonoma unità abitativa, collegato al manufatto preesistente con due rampe di scale, realizzato in assenza di titoli in area assoggettata a vincolo sismico e a vincolo paesaggistico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno si è presentato per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nel giugno del 2010, il Comune intimato appellato, per mezzo della propria polizia locale, accertava che sull’immobile formato da un terreno, distinto al catasto al foglio (omissis) particella (omissis), e da un fabbricato, distinto al catasto al foglio (omissis) mappale (omissis) subalterni (omissis), il tutto situato in via (omissis) numero (omissis), erano state eseguite senza titolo abilitativo opere consistenti in un ampliamento in aderenza al fabbricato preesistente, puntualmente descritto nella comunicazione 28 giugno 2010 dell’organo di polizia.

La comunicazione descrive il manufatto in dettaglio, come un’opera in muratura, intonacata e tinteggiata all’esterno, che sorge su un cordolo perimetrale di cemento armato, con sezione di 30 x 25 cm, ed ha una superficie lorda di circa 31,84 mq per un volume di circa 90,74 mc, con altezze interne minima di 2.60 m e massima di 3,10 m. La comunicazione aggiunge che il manufatto ha un tetto a due falde, realizzato in travi di legno lamellare, tavolame impermeabilizzato e tegole; sul prospetto presenta una finestra e una porta finestra, ed un piccolo infisso sul lato opposto; all’interno è pavimentato, intonacato, parzialmente tinteggiato ed arredato, ed è stato collegato con due rampe di scale a due vani già esistenti al piano terra, venendo a costituire nel complesso una nuova e autonoma unità abitativa di tre vani e servizio igienico, dotata di impianto elettrico e di riscaldamento.

Con l’ordinanza meglio indicata in premesse, che richiama la comunicazione di cui si è detto, il Comune ha pertanto ingiunto ai ricorrenti appellanti, il primo quale comproprietario ed esecutore, la seconda quale comproprietaria, la rimessione in pristino con demolizione del manufatto, in quanto appunto realizzato senza titolo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico come da D.M. 29 agosto 1959, classificata dal Piano regolatore generale e dal Piano territoriale provinciale vigenti come zona agricola e sottoposta anche a vincolo sismico (doc. 1 in I grado ricorrenti appellanti, ordinanza citata, che riporta anche il contenuto della comunicazione della polizia locale).

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto dai destinatari contro tale ordinanza; ha ritenuto in motivazione che l’opera in questione non si potesse ritenere legittimata in forza delle norme della l.r. Lazio 11 agosto 2009 n. 21 in quanto comunque sprovvista di un titolo abilitativo che si sarebbe dovuto richiedere e che non fosse dovuto l’avviso di inizio del procedimento di cui all’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, data la natura vincolata dell’ordine di demolizione.

Contro tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo, riproposto dal primo grado, di violazione della citata l.r. 21/2009 così come modificata dalla l.r. 13 agosto 2011 n. 10; sostengono in proposito che la costruzione sarebbe legittimata in base alle norme relative, che prevedono il cd piano casa, ovvero la possibilità di assentire ampliamenti alle costruzioni esistenti in deroga alle vigenti norme urbanistiche; aggiungono in proposito (appello, p. 5 ultimo paragrafo) di essere in procinto di presentare una istanza di accertamento di conformità.

Con memoria 17 ottobre 2017, hanno ribadito le proprie tesi.

All’udienza del giorno 21 novembre 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

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