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La sentenza sarebbe priva di riscontri oggettivi e frutto di congetture arbitrarie.
Se è vero che la giurisprudenza amministrativa pone in capo al proprietario, o al responsabile dell’abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione, l’onere di provare il carattere risalente del manufatto con riferimento a epoca anteriore alla c. d. “legge Ponte” n. 765 del 1967, va tuttavia ammesso un temperamento secondo ragionevolezza a tale orientamento giurisprudenziale qualora il privato porti a sostegno della propria tesi elementi non implausibili sulla realizzazione del bene, e il Comune fornisca elementi incerti sulla data presumibile della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. La “certezza” della data della “avvenuta edificazione” va collegata anche a elementi presuntivi e a dichiarazioni in grado di asseverare un fatto altrimenti privo di dimostrazione certa.
Nella specie, in mancanza di elementi “a contrario” offerti dal Comune, gli elementi di prova addotti dalla parte appellante assumono una consistenza probatoria significativa.
Benché ritualmente intimato, il Comune non si è costituito.
4. Con ordinanza della Sezione n. 5211 del 2016, l’istanza di misure cautelari è stata accolta e, per l’effetto, sono state sospese l’esecutività della sentenza impugnata e l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, “per quanto riguarda il manufatto di 43 mq. indicato nell’ordinanza medesima”, e ciò per il “pericolo evidente di danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione del provvedimento medesimo”, ferma l’esigenza di approfondire nel merito “la questione relativa alla data, anteriore o successiva al 1° settembre 1967, della realizzazione del manufatto di 43 mq. menzionato nella ingiunzione di demolizione”.
5. L’appello è infondato e va respinto.
L’onere di fornire la prova della “risalenza” del manufatto a un’epoca anteriore al settembre del 1967 non risulta raggiunto.
Preliminarmente e in termini generali, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa consolidata (su cui v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 5472 del 2017), l’onere di provare la data della realizzazione dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di elementi concreti – i quali non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni – trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’amministrazione. Soltanto l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto di tali prove, rimane integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria.
In presenza di un manufatto edilizio privo di un titolo abilitativo che lo legittimi, la P. A. ha unicamente il potere – dovere di sanzionare l’abuso ai sensi di legge e di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, l’ordine di demolizione.
Del resto, non può non gravare se non sul privato l’onere di comprovare l’avvenuta edificazione del manufatto, al di fuori del centro abitato, prima della entrata in vigore della l. n. 765 del 1967, poiché la P. A. di norma non è materialmente in grado di accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio.
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