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Dinanzi al TAR i signori Lo. deducevano la violazione degli articoli 3 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il bene sarebbe stato realizzato in un periodo anteriore al 1° settembre 1967 e, comunque, difetto di istruttoria e omessa motivazione.
2.Con la sentenza n. 80/2016 il TAR, nella resistenza del Comune, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese.
Queste le argomentazioni essenziali della decisione:
-sebbene il provvedimento repressivo abbia a oggetto un “fabbricato rurale”, il che esclude la necessità del titolo abilitativo edilizio qualora l’edificazione sia avvenuta prima del 1° settembre 1967, non risulta in alcun modo provato quanto affermato dai ricorrenti, ovvero che la costruzione del manufatto sia avvenuta anteriormente alla entrata in vigore della cd. “legge ponte”, n. 765 del 1967;
– a parte “l’assenza di rilievo probatorio della mera dichiarazione di scienza da parte del soggetto venditore (nell’atto di compravendita del 5 luglio 2012, allegato al ricorso e avente a oggetto, oltre alla porzione di terreno di cui è causa, “una piccola unità immobiliare destinata a bottega ?di mq. 43?a piano terra?”), (concernente) l’epoca di costruzione di un fabbricato, la cui menzione non era, peraltro, stata fatta nel precedente atto di compravendita”, in sentenza si sottolinea che “ciò che emerge con tutta evidenza è la diversa consistenza del fabbricato in questione rispetto all’opera abusiva rilevata dalle competenti autorità nel gravato provvedimento demolitorio. L’atto di compravendita ha ad oggetto, infatti, un piccolo fabbricato rurale di circa 43 mq. a fronte di un’opera abusiva rappresentata, oltre che dal sopradetto fabbricato, da un adiacente capannone di circa 100 mq. ? Anche ammettendo, pur in assenza allo stato di ogni rilievo probatorio, ? che il piccolo fabbricato rurale sia stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, appare di tutta evidenza che “l’attuale costruzione – benché partita da tale nucleo originario – abbia col tempo subito consistenti mutazioni e ampliamenti, se non anche (come sembrerebbe più plausibile) un’integrale sostituzione, fermo restando che qualsiasi eventuale sanatoria, riferita (quanto meno) a ristrutturazione del nucleo originario (ove ancora sussistente, con ogni onere probatorio al riguardo a carico del responsabile dell’abuso), comporterebbe prioritaria acquisizione di titolo concessorio, per l’utilizzo dell’area a fini costruttivi, da parte degli enti proprietari del suolo.” (così, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5792).
3.I signori Lo. hanno proposto appello, deducendo che la sentenza si fonda su ipotesi e congetture non supportate da una motivazione logica, anche con riferimento alla presunta diversa consistenza del fabbricato oggetto dell’ingiunzione di demolizione rispetto a quello originario, oggetto dell’atto di compravendita del 5 luglio 2012, e alla statuizione sulla omessa prova sull’avvenuta realizzazione del manufatto prima del 1° settembre 1967.
In particolare, nell’appello si sostiene che il TAR avrebbe erroneamente omesso di considerare gli elementi di prova forniti dai ricorrenti in relazione all’epoca di costruzione delle opere, con riguardo specialmente al fabbricato rurale di 43 mq..
Il giudice di primo grado avrebbe dedotto arbitrariamente che il manufatto sarebbe stato ampliato e trasformato negli anni.
Dalla stessa ordinanza di demolizione emerge che le opere oggetto del provvedimento repressivo sono due: il capannone in ferro – acciaio di circa 100 mq. di superficie coperta, e il fabbricato in muratura ordinaria, adiacente al capannone, della superficie di circa 40 mq..
In primo grado, i Lo. avevano dedotto l’anteriorità dei beni rispetto al 1° settembre 1967 allegando a comprova, con riferimento in particolare al manufatto di 43 mq., una perizia tecnica di parte dalla quale risulta che per caratteristiche costruttive, materiali utilizzati, degrado degli stessi e stato di conservazione, l’epoca di costruzione era anteriore al 1967, una dichiarazione sostitutiva di atto di atto di notorietà di uno dei muratori che avevano realizzato l’opera, e infine l’atto di acquisto del bene, del 5 luglio 2012, dalla sorella dei ricorrenti, Si. Lo., con la dichiarazione della parte venditrice che la costruzione del fabbricato rurale della superficie di circa 43 mq. era iniziata prima del 1° settembre 1967.

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