Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 11 settembre 2017, n. 4276. Tra le controversie devolute al Giudice del lavoro fanno parte anche quelle relative alla mobilità del personale

Delle controversie devolute al Giudice del lavoro fanno parte quelle relative alla mobilità del personale, che costituiscono atti di cd microrganizzazione del rapporto, del tutto analoghi a quelli di un qualsiasi datore di lavoro, in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti.

Sentenza 11 settembre 2017, n. 4276
Data udienza 7 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 4761 del 2017, proposto dal signor:

Gi. Ba., rappresentato e difeso dagli avvocati En. Pi. e Li. Pe., con domicilio eletto presso lo studio En. Pi. in Roma, via (…);

contro

il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti di

signore Cr. De. e Si. Gu., non costituiti in giudizio;

per la riforma

previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III bis, 20 dicembre 2016 n. 12625, resa fra le parti, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario sul ricorso n. 9676/2016, proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR:

dell’ordinanza 8 aprile 2016 n. 24, recante le istruzioni per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l’anno scolastico 2016/2017;

della nota 29 luglio 2016 prot. n. 15992, concernente il trasferimento del personale docente di cui all’elenco allegato;

degli atti, di estremi non noti, della procedura di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 indetta per il personale docente della scuola primaria, fase C, nella parte in cui definiscono il criterio adottato per l’assegnazione dei docenti ai diversi ambiti territoriali nazionali;

della nota dell’Ufficio scolastico regionale – USR 29 agosto 2016 prot. n. 28350, di comunicazione delle possibili destinazioni ai docenti trasferiti;

di ogni atto presupposto, connesso, ovvero consequenziale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Li. Pe. e l’avvocato dello Stato Ga. Na.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

– il contratto collettivo nazionale – CCNL 8 aprile 2016 disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA nelle scuole statali per l’anno scolastico 2016/2017;

– la conseguente ordinanza del MIUR 204/2016 meglio indicata in epigrafe ha determinato le “modalità di applicazione” di tale contratto (v. doc. 3 ricorrente appellante, ordinanza citata, in particolare l’art. 1);

– in base a tali disposizioni, il ricorrente appellante, che è docente nella scuola primaria, presentava domanda di mobilità per sedi a lui più gradite, situate come scelta prioritaria negli ambiti delle regioni Campania e Lazio (doc. 4 ricorrente appellante, domanda);

– all’esito, veniva però trasferito in un ambito territoriale della Lombardia, da lui indicato al settantottesimo posto nell’ordine di preferenza (doc. 7 ricorrente appellante, comunicazione in merito);

– contro tale esito, da lui ritenuto illegittimo, il ricorrente appellante proponeva, senza a suo dire ottenere risposta, reclamo all’ufficio amministrativo competente (doc. 8 ricorrente appellante, reclamo), e successivamente, una procedura di conciliazione (doc. 9 ricorrente, copia atto relativo), sempre però con esito insoddisfacente, dato che gli veniva proposta un’assegnazione in Toscana (doc. 11 ricorrente), che riteneva di rifiutare (doc. 12 ricorrente, risposta in tal senso);

– proponeva quindi ricorso giurisdizionale contro tale esito, come espresso da tutti gli atti indicati in epigrafe;

– con la sentenza pure meglio indicata in epigrafe, il TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’AGO, ritenendo che la controversia riguardasse un aspetto del rapporto di lavoro soggetto alla giurisdizione ordinaria, in conformità alla regola generale dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, l’ordinanza 2014/2016 pure impugnata sarebbe un atto di cd microrganizzazione del rapporto, anch’esso devoluto alla giurisdizione ordinaria, perché semplicemente attuativo del CCNL;

– contro tale sentenza, il ricorrente propone impugnazione, con appello contenente tre motivi, il primo volto ad affermare la giurisdizione amministrativa, i restanti volti a censurare il merito del trasferimento operato nei suoi confronti. A suo dire, l’algoritmo utilizzato dal MIUR per decidere le istanze sarebbe infatti difettoso, e in concreto lo avrebbe posposto a soggetti con punteggi inferiori al proprio;

– resiste il Ministero, con atto 2 agosto e memoria 2 settembre 2017, e chiede che l’appello sia respinto;

– il primo dei motivi dedotti è infondato, nel senso che va affermata la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria sulla controversia. In base all’art. 63 del d.lgs. 165/2001 sopra citato, infatti “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ?” con le note eccezioni che pacificamente qui non rilevano, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre la giurisdizione amministrativa è conservata limitatamente alle controversie “in materia di procedure concorsuali” di assunzione. Delle controversie devolute al Giudice del lavoro fanno poi parte, per costante giurisprudenza, quelle relative alla mobilità del personale, che costituiscono così come correttamente ritenuto dal primo Giudice, atti di cd microrganizzazione del rapporto, del tutto analoghi a quelli di un qualsiasi datore di lavoro, “in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti”: sul principio, per tutte, C.d.S. sez. III 5 febbraio 2016 n. 462, da cui la citazione. Ciò è tanto più vero nel caso presente, in cui la mobilità ha luogo fra uffici della stessa amministrazione, ovvero fra istituti scolastici, e quindi non vi è nemmeno una modificazione soggettiva del rapporto, perché il datore di lavoro resta il medesimo. Va poi condiviso il rilievo del primo Giudice, secondo il quale l’ordinanza ministeriale pure impugnata si limita a disporre le istruzioni per il concreto funzionamento della procedura, alle quali oltretutto è estranea la conformazione dell’algoritmo informatico che la gestisce, e quindi, anche a considerarla atto di macro organizzazione, non costituisce atto lesivo della posizione del ricorrente, che contesta l’esito finale della procedura, e non certo le modalità con cui ha dovuto presentare la domanda;

– la reiezione del primo motivo di appello nel senso spiegato preclude l’esame dei motivi ulteriori;

– di conseguenza, l’appello va respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n. 4761/2017), lo respinge.

Condanna il ricorrente appellante a rifondere alle amministrazioni intimate appellate le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in complessivi ? 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco – Presidente

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Francesco Mele – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere

Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *