Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 27 novembre 2017, n. 5545. È legittima la deliberazione del Consiglio comunale che, poiché gli albergatori provvedono alla riscossione dell’imposta di soggiorno, ha attribuito loro la qualifica di “agenti contabili di fatto”

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Come sottolinea il Comune di Venezia l’informativa contestata dagli appellanti non ha natura di provvedimento lesivo della sfera giuridica di questi ultimi. L’atto in questione reca infatti alcune indicazioni di carattere operativo ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti nei confronti dei gestori alberghieri a livello regolamentare.

22. Con specifico riguardo ai riferimenti alla figura del «sub-agente contabile» contenuti nell’informativa, va evidenziato che essi si collocano nell’ambito delle avvertenze circa le responsabilità gravanti sui gestori alberghieri, senza tuttavia alcuna formale attribuzione di tale qualifica. Il Comune si è in altri termini limitato a ricordare che tale qualità con le connesse responsabilità contabili può essere riconosciuta in caso di più soggetti preposti alla riscossione di entrate pubbliche e di nomina da parte dell’agente contabile.

Pertanto, lungi dall’introdurre una nuova figura, attraverso l’informativa in esame il Comune di Venezia ha inteso fornire alcune indicazioni pratiche, prive di carattere cogente, finalizzate a facilitare l’adempimento degli obblighi a carico dei gestori alberghieri e, segnatamente, a chiarire profili attinenti all’organizzazione interna alla struttura ricettiva connessi a tali obblighi: gli stessi profili che attraverso il sopra esaminato quarto motivo d’appello sono ritenuti poco chiari o eccessivamente gravosi.

23. Con il sesto motivo d’appello è riproposta la censura relativa al mancato rispetto delle garanzie partecipative nell’ambito del procedimento di modifica dell’imposta di soggiorno oggetto del presente giudizio. I soggetti appellanti contestano che sia sufficiente la consultazione delle associazioni di categoria in sede di emanazione del regolamento sull’imposta, come ritenuto dal Tribunale amministrativo. Al medesimo riguardo è criticata la tesi del giudice di primo grado secondo cui le modifiche impugnate nel presente giudizio costituirebbero un mero adeguamento del regolamento originario ai più volte richiamati sentenza del medesimo Tribunale 21 agosto 2012, n. 1165 e alla delibera della Sezione regionale di controllo del Veneto della Corte dei conti 16 gennaio 2013, n. 19.

23. Il motivo va respinto per le ragioni già debitamente esposte dal Tribunale amministrativo.

Deve infatti ribadirsi che le modifiche regolamentari oggetto del presente giudizio costituiscono un semplice adattamento della disciplina originaria del tributo introdotta a livello locale nel 2011, in occasione della quale la partecipazione procedimentale era stata assicurata. Più precisamente, il Comune di Venezia è dovuto intervenire per colmare il vuoto normativo determinato dalla più volte citata sentenza di annullamento 21 agosto 2012, n. 1165 del Tribunale amministrativo di Venezia, in ordine alla riscossione del tributo. Questo intervento è quindi stato legittimamente fatto sulla sola base del parere della Corte dei conti, dal momento che in esso erano implicati esclusivamente aspetti di carattere tecnico – contabile, estranei a profili di interesse per le organizzazioni di categoria. La consultazione di queste ultime ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011 non era quindi richiesta nel caso di specie ed avrebbe comportato un ingiustificato aggravamento del procedimento.

24. Con il settimo motivo di appello è infine riproposta la censura di violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997, espressamente richiamato dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, a causa del fatto che la decorrenza delle modifiche regolamentari impugnate è stata fissata per l’anno in corso (1° ottobre 2014), anziché per l’anno successivo.

25. Anche questo motivo è infondato.

Come infatti deduce il Comune di Venezia, il richiamo all’art. 52 d.lgs. 446 del 1997 da parte della norma istitutiva dell’imposta di soggiorno ha la funzione di individuare la norma che attribuisce alle amministrazioni locali una potestà regolamentare di portata generale (recita infatti tale disposizione che i Comuni «possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»).

Il medesimo richiamo non può invece essere inteso nel senso fatto proprio dai soggetti appellanti. Si determinerebbe infatti una sostanziale abrogazione in parte qua dell’art. 53, comma 16 l. 388 del 2000, secondo la quale «Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali (…) e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione».

26. In conclusione l’appello deve essere respinto ma la peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere

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