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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità portuale di Venezia e di Sa. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Va. in dichiarata delega di Ge., dello Stato Di. Le., e Bi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in appello e contestuale riserva dei motivi ai sensi dell’articolo 119, comma 6, Cod. proc. amm., l’impresa Pi. Ci. s.p.a, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Lm. s.p.a. (d’ora in avanti “A.T.I. appellante”, “Impresa Cidonio” o “A.T.I. Cidonio”), ha impugnato il dispositivo di sentenza del 10 dicembre 2016, n. 1348 con il quale il Tribunale amministrativo per il Veneto, Sezione I, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, condannando altresì alla rifusione delle spese di lite la ricorrente principale.
Successivamente alla pubblicazione della motivazione della sentenza del 15 marzo 2017, n. 273 [che spiegava che era stato ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale del R.T.I. aggiudicatario Sa. s.p.a.- An. s.r.l. (nel prosieguo solo “A.T.I. Sa.”) -], l’Impresa Cidonio svolgeva i motivi di appello.
L’A.T.I. appellante esponeva che, con bando pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2016, l’Autorità portuale di Venezia aveva indetto una procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lettera a) e 55, comma 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – applicabili ratione temporis – per l’affidamento dei “lavori di adeguamento e ripristino della banchina Emilia nel Porto Commerciale di Venezia-Sezione di Marghera, Molo “B”. L’importo a base d’asta ammontava ad € 11.253.925, 26 (di cui € 488.155,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti elementi di valutazione: cantierizzazione “punti 30”; varianti migliorative “punti 40”; riduzione percentuale del tempo di esecuzione “punti 10”; ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica “punti 20”. Con specifico riguardo alla componente tecnica, i concorrenti avrebbero dovuto inserire, all’interno della busta B, due distinte relazioni, denominate “B1” e “B2”, esplicative rispettivamente dei criteri di valutazione “cantierizzazione” e “varianti migliorative”.
Disposta l’ammissione dei partecipanti – in tutto quattordici imprese – la Commissione di gara procedeva alla valutazione delle offerte tecniche pervenute e, nel corso della seduta pubblica del 14 marzo 2016, stilava la graduatoria provvisoria, dove al primo posto figurava A.T.I. Sa., con un punteggio complessivo di 95,98 punti; ed al secondo posto l’Impresa Cidonio con un punteggio pari a 76,97 punti.
Di conseguenza – espletata positivamente la verifica dell’anomalia dell’offerta presentata da A.T.I. Sa. – l’Autorità portuale aggiudicava, in via definitiva, la gara alla citata associazione temporanea, dandone comunicazione a tutti i concorrenti con nota del 6 maggio 2016.
Con ricorso ritualmente notificato, A.T.I. Cidonio adiva il Tribunale amministrativo del Veneto, domandando l’annullamento, in quanto illegittimi, della nota del 6 maggio 2016 con la quale era stata disposta l’aggiudicazione della gara a favore di A.T.I. Sa., dei verbali della Commissione giudicatrice del 14 marzo 2016 e del 19 aprile 2016, della lex specialis di gara, con specifico riferimento ai punti 17 e 20 del disciplinare di gara, laddove erano stati definiti i criteri e la corrispondente suddivisione dei fattori ponderali, ai fini della valutazione delle offerte in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex articoli 83 d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e 20 d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 270 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici); nonché di ogni altro preliminare, preordinato, connesso e consequenziale agli atti impugnati.
Si costituivano l’Autorità portuale di Venezia e l’A.T.I. aggiudicataria. Quest’ultima proponeva ricorso incidentale censurando l’offerta tecnica della controparte per tre distinti motivi; e domandava l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non contenevano l’esclusione dell’Impresa Cidonio e ne ratificavano la posizione di seconda graduata, ovvero non le attribuivano, per la componente tecnica dell’offerta, un punteggio pari a zero.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale amministrativo per il Veneto, esaminando in via prioritaria il ricorso incidentale, volto a censurare la stessa ammissione alla gara dell’offerta della ricorrente, sì da avere avente carattere “escludente” o “paralizzante” e rilevato che nessuna delle doglianze del ricorso principale aveva portata demolitoria rispetto all’intera procedura di gara, se non il quarto motivo, comunque infondato nel merito – riteneva fondato ed assorbente il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarava inammissibile il ricorso principale. In particolare, l’aggiudicataria A.T.I. Sa., con il primo motivo del ricorso incidentale, aveva contestato l’ammissibilità dell’offerta dell’A.T.I. Cidonio circa le modalità di allestimento del cantiere operativo di prefabbricazione dei cassoni galleggianti, deducendo che la proposta della ricorrente sarebbe stata incerta e “fondata su un dato futuro, eventuale e del tutto ipotetico”, ovvero la possibile definizione di un accordo con la Committente sull’esatta individuazione dell’area di allestimento del cantiere.
Avverso la pronunzia in esame proponeva appello l’Impresa Cidonio, adducendone l’erroneità sia con riferimento all’omesso esame del quarto motivo del ricorso principale, con il quale essa ricorrente aveva in realtà inteso evidenziare un profilo di illegittimità suscettibile di inficiare l’intera gara; sia in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, lì dove la sentenza aveva ritenuto che l’offerta tecnica dell’Impresa Cidonio andava esclusa dalla gara perché incompleta e gravemente carente di un elemento essenziale, per non contenere la specifica individuazione dell’area dove sarebbe stato allestito il cantiere di prefabbricazione dei cassoni cellulari, rimessa ad un successivo accordo con la stazione appaltante.
L’Impresa Cidonio riproponeva i seguenti motivi di impugnazione di primo grado:
1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, violazione e falsa applicazione dei punti 10 e 12 del disciplinare di gara, violazione della par condicio dei concorrenti, nonché dei principi di buon andamento e trasparenza amministrativi, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, atteso che l’offerta dell’A.T.I. Sa. andava esclusa dalla gara, poiché la soluzione progettuale da lei proposta violava almeno tre dei quattro requisiti minimi stabiliti nel progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante, che, invece, andavano rispettati (con riguardo ai criteri della portata, dell’impermeabilizzazione e del “filo sponda”);
2) la Commissione giudicatrice avrebbe ignorato le incongruenze dell’offerta tecnica dell’A.T.I. aggiudicataria, esposte al motivo precedente, assegnandole illegittimamente il punteggio massimo previsto dalla legge di gara (n. 40 punti);
3) la valutazione della Commissione giudicatrice sarebbe illogica, irrazionale e sproporzionata anche per quanto riguarda il criterio della “cantierizzazione” (sulle modalità di esecuzione dei lavori e di organizzazione del cantiere), per il quale l’A.T.I. Sa. ha ottenuto il punteggio massimo (n. 30 punti), pur avendo indicato modalità che comporterebbero un impatto molto gravoso sotto l’aspetto delle interferenze tra le operazioni di cantierizzazione ed il traffico locale;
– l’offerta dell’A.T.I. aggiudicataria andava esclusa dalla gara anche perché inficiata da molteplici omissioni in relazione a rilevanti elementi di costo.
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