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3. Il Tar per la Toscana, Sezione II, con la sentenza n. 3094 del 26 luglio 2010 ha:
a) dichiarato il ricorso inammissibile;
b) condannato il ricorrente Fa. alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A., come per legge.
4. Il sig. Fa. ha interposto gravame riproponendo i motivi di impugnazione già dedotti nel primo grado e censurando l’epigrafata sentenza per le seguenti motivazioni:
4.1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
A dire dell’appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la controversia esorbitante dalla sfera giurisdizionale del Giudice Amministrativo nonché l’atto impugnato privo di efficacia lesiva per avere mero carattere ricognitivo. In realtà l’atto, avente il valore giuridico di attestazione producente certezza legale privilegiata, sarebbe espressivo di una pubblica funzione e la controversia, siccome attinente all’edilizia agevolata sarebbe attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
4.2. VIOLAZIONE DELLA L.N. 241/90.
L’appellante assume che l’Amministrazione, nel modificare continuamente il prezzo di vendita, non avrebbe consentito al ricorrente di interloquire, per tal via vulnerando il fondamentale principio partecipativo consacrato dal citato compendio normativo.
4.3 INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio anche in ipotesi di infondatezza del ricorso,
4.4 VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, perché la reiterazione di atti modificativi del prezzo dell’immobile risulterebbero in violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; sarebbe altresì violato l’art. 6 di tale disciplina convenzionale non essendosi il processo concluso con una pronuncia avente un effettivo valore rimediale.
5. Si è costituito il comune di (omissis), chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame, vinte le spese di lite.
6. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2017 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio per la decisione.
7. L’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da formale dichiarazione in tal senso dell’appellante, il quale segnala che “in data 27 febbraio 2017, dietro istanza dell’interessato il Comune emanava nota prot. n. 25031 (integrata da successiva nota prot. 25409 del 28.2.2017; v. doc.ti t e 2 allegati all’istanza di declaratoria di cessata materia del contendere), con cui comunicava “che il prezzo di convenzione alloggio del Sig. Br. Fa. è quello risultante dal Quadro Tecnico Economico (Q.T.E) approvato dal Ministero LL.PP., dí Lire 124.693,510, di cui si allega copia alla presente”. L’appellante argomenta l’istanza di pronuncia in rito, evidenziando che tale sopravvenuto provvedimento è in grado di superare ed annullare le precedenti certificazioni emanate dal comune di (omissis) ed in particolare quella del 22.02.2002 prot. n. 19424, attestante il prezzo dell’alloggio di E. 147.835.952.
Per costante giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 21/07/2017, n. 3596) “ai fini della dichiarazione d’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse la sopravvenienza deve essere tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice; con l’ulteriore precisazione che la relativa indagine deve essere condotta dal giudicante con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria d’improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda”.
Nel caso di specie la stessa parte appellante, senza contestazioni di controparte, ha manifestato di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione, evidenziando la sostanziale rimozione degli atti oggetto dell’esperita azione impugnatoria, di guisa che deve ritenersi che l’appello sia divenuto improcedibile.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
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