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a) erroneità della sentenza nella parte in cui riconduce gli interventi alla tipologia della ristrutturazione edilizia e nella parte in cui ritiene le previsioni in materia di distanze legali ad essa non applicabili; violazione ed errata applicazione art. 3 DPR n. 380/2001, art. 9 D.M. n. 1444/1968 e art. 53 NTA del PRG di (omissis); errore essenziale e travisamento; difetto dei presupposti; contraddittorietà ed illogicità; ciò in quanto: a1) “il nuovo edificio viene “traslato” di 5 metri rispetto al precedente, con la conseguenza che, sul lato ovest del lotto (lato confinante con la proprietà dell’appellante e sul quale vengono a fronteggiarsi le pareti finestrate dei due edifici), la preesistente tettoia aperta al piano terreno viene sostituita da locali chiusi sia al piano terreno sia al primo piano con soprastante falda del tetto”; ciò mentre “l’edificio ricostruito deve possedere (e mantenere) le caratteristiche del manufatto preesistente”; nel caso di specie, non coincidendo l’area di sedime ed aumentandosi da due a quattro le unità abitative, non è possibile parlare di ristrutturazione edilizia; a2) in ogni caso, anche a voler parlare di ristrutturazione edilizia, è del tutto pacifico “le opere in edifici preesistenti costituenti modifiche di sagoma, ampliamenti e sopraelevazioni siano soggette al rispetto delle distanze legali”;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui, ricondotti gli interventi alla tipologia della ristrutturazione edilizia, ritiene non applicabile al caso di specie l’art. 24 NTA del PRG, riguardante le nuove costruzioni; poiché il piano regolatore “consente nuove costruzioni residenziali in area D, soltanto qualora l’esecutore provveda, contestualmente agli interventi, ad acquisire aree (individuate dal Piano stesso) idonee a garantire il soddisfacimento della conseguente dotazione aggiuntiva di servizi”;
c) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la violazione dell’art. 69 del regolamento edilizio, poichè non risulta applicabile tale disposizione derogatoria che, nel prevedere la possibilità di consentire la ricostruzione, anche in contrasto con il PRG, di “edifici accidentalmente crollati in tutto o in parte”, prevede che il nuovo fabbricato deve essere del tutto identico al precedente (come invece non è nel caso di specie).
Si è costituito in giudizio il Comune di Settimo torinese, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Si è altresì costituita in giudizio la società Mo. s.r.l., che ha anch’essa concluso richiedendo il rigetto dell’appello, perché infondato.
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