Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 11 ottobre 2017, n. 4706. L’approvazione di un piano di lottizzazione (species di piano attuativo) costituisce una mera previsione urbanistica

L’approvazione di un piano di lottizzazione (species di piano attuativo) costituisce una mera previsione urbanistica che, ove non seguita da apposita convenzione con i soggetti interessati, ossia da un atto lato sensu pattizio fonte di reciproci diritti ed obblighi fra le parti, non è ex se idonea a cristallizzare in capo al privato una posizione giuridica qualificata e, per così dire, “piena” circa il mantenimento della destinazione prevista dal piano.

Sentenza 11 ottobre 2017, n. 4706
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10333 del 2015, proposto da Ac. Fu. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Mu. e Na. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. in Roma, via (…);

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Bu., con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via (…);

Comune (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Co. De. Co., con domicilio eletto presso lo studio Ig. Se. in Roma, viale (…);

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Sede di Bari, Sez. III n. 617 del 22 aprile 2015, resa tra le parti, concernente approvazione del P.R.G. del Comune (omissis);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune (omissis) e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati F. Mu., A. Bu., C. De. Co. e l’avvocato dello Stato Ga.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso avanti il T.a.r. per la Puglia, Sede di Bari, la società Ac. Fu. S.r.l. ed altri soggetti, proprietari di fondi ubicati in contrada (omissis) del Comune (omissis) ed indicati in catasto al foglio (omissis), tipizzati “zona omogenea (omissis) – turistico alberghiera” nel previgente Programma di Fabbricazione del Comune (omissis), hanno impugnato, nei limiti di rispettivo interesse ed in uno con gli atti presupposti e connessi, la deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 805 del 3 maggio 2011, recante la definitiva approvazione del P.R.G. del Comune (omissis).

I ricorrenti hanno sostenuto di versare in una posizione giuridica qualificata al mantenimento della pregressa tipizzazione, giacché le aree di loro proprietà erano incluse nel piano di lottizzazione denominato (omissis) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 16 gennaio 1995; del resto, lo stesso Comune, con deliberazioni consiliari nn. 51 e 58 del 7 ottobre 2003, avrebbe riconosciuto che “i proprietari di tali aree sono portatori di diritti acquisiti in forza sia della destinazione di P.d.F. che del Piano di lottizzazione. Un’eventuale modifica della destinazione di tali aree esporrebbe il Comune a cospicui indennizzi”.

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