Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 11 ottobre 2017, n. 4706. L’approvazione di un piano di lottizzazione (species di piano attuativo) costituisce una mera previsione urbanistica

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I ricorrenti hanno, in punto di diritto, sostenuto:

a) che la totale elisione delle potenzialità edificatorie dei propri terreni sia ultronea rispetto alle effettive necessità di tutela ambientale dei luoghi e, comunque, lesiva del loro qualificato affidamento riveniente dal citato piano di lottizzazione debitamente approvato, tanto più in quanto non accompagnata da idonea motivazione;

b) che la Regione abbia ecceduto dai propri poteri, avendo proceduto ad una diretta incisione delle scelte pianificatorie operate del Comune al di fuori dei tassativi casi previsti dalla legge e, per di più, in contrasto con le osservazioni del Comitato Urbanistico Regionale, organo tecnico della stessa Regione, che, nel parere in data 7 luglio 2005 (peraltro parimenti impugnato), avrebbe mantenuto la tipizzazione (omissis) per le aree già oggetto di piani attuativi approvati;

c) che i tre pareri di incidenza ambientale sarebbero illogici e contraddittori, posto che imporrebbero un radicale vincolo inaedificandi a terreni pur contestualmente definiti come “non interessati in maniera diretta dalla compagine boschiva vera e propria” ed in cui, quindi, l’attività antropica potrebbe comunque svolgersi, tanto più che ivi non vi sarebbero “habitat prioritari” e che, comunque, la zona sarebbe stata permanentemente modificata dalla realizzazione dell’ospedale “Mi.”.

I ricorrenti hanno, inoltre, radicato motivi aggiunti avverso l’adozione (con deliberazione di Giunta Regionale n. 2815 del 20 dicembre 2012) e la successiva approvazione (con deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 14 gennaio 2014) del piano di gestione del SIC “Bo. Me.” limitatamente “al contenuto prescrittivo dello stesso piano ed alla sostituzione/modificazione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati”: il suddetto piano, in particolare, sarebbe lesivo sia perché imporrebbe il recepimento, da parte del P.R.G. del Comune (omissis), della perimetrazione definitiva del SIC, sia perché stabilirebbe che, all’interno del SIC, “non sono ammessi insediamenti urbani di nuovo impianto”.

Costituitesi le Amministrazioni intimate, il T.a.r. ha rigettato tutte le censure, osservando: che i ricorrenti non vanterebbero alcun affidamento qualificato, giacché il piano di lottizzazione fu solo approvato, ma non seguito da apposita convenzione; che la pianificazione non di singole aree, ma dell’intero territorio comunale non necessiterebbe di una specifica e puntuale motivazione per ogni singola scelta urbanistica; che il perseguimento di interessi ambientali giustificherebbe pienamente, nella specie, l’intervento della Regione; che il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, come novellato dal d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120, estenderebbe anche ai pSIC la necessità della previa valutazione di incidenza; che sarebbe irrilevante “la circostanza che “l’area de qua non è interessata dal bosco, oggetto effettivo della tutela comunitaria””, posto che “appare, per contro, assorbente la circostanza che l’area sia comunque inclusa nel SIC ed in quanto tale vada tutelata”; che “non appare illogico che la Regione abbia motivato il suo dissenso in ordine al mantenimento della precedente classificazione dell’area de qua in base al fatto che essa, pur esterna al bosco strettamente considerato, sia comunque funzionale al mantenimento dello stesso e degli habitat e specie direttamente tutelati dalla direttiva ed individuati in loco, “per gli aspetti trofici della fauna e per la presenza di habitat di interesse comunitario””; che, inoltre, “se è vero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, che l’inclusione di un’area nei siti di interesse comunitario e in zone di protezione speciale non equivale ad imprimere all’area una condizione giuridica di inedificabilità assoluta, è, tuttavia, doveroso tenerne conto e, nell’ambito del principio di precauzione, valutare se un intervento può comportare compromissione dell’habitat per conservare il quale il sito è stato designato come SIC. D’altronde, la stessa inclusione dell’area dei ricorrenti – benché non boschiva – nel perimetro del SIC si giustifica, verosimilmente, proprio con la necessità di salvaguardare anche le superfici immediatamente contigue a quelle interessate dagli habitat oggetto specifico di tutela”; che, comunque, “il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecniche dell’Amministrazione” sarebbe limitato alle sole ipotesi di “palesi errori e/o travisamento dei fatti, irrazionalità delle scelte, ecc., non sussistenti nel caso di specie”; che, per altro verso, da un lato l’adesione dell’Amministrazione alla valutazione di incidenza emessa dai competenti organi dotati di competenza specialistica non richiederebbe alcuna specifica motivazione, dall’altro “la presenza – nelle vicinanze – dell’ospedale Mi. ? non esclude, ma rafforza la necessità di evitare ulteriori compromissioni dell’area da tutelare”.

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