Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 dicembre 2016, n. 5546

Il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabile affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante. Il contributo per oneri di urbanizzazione è quindi dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 30 dicembre 2016, n. 5546

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8517 del 2006, proposto da:

IU. ST. e AV. RO., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Fo., C.F. (omissis), e Lo. Le., C.F. (omissis), con domicilio eletto presso l’avvocato Gi. Gi. in Roma, via (…);

contro

COMUNE di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Gr. Gr., C.F. (omissis), e Lu. Me., C.F. (omissis), con domicilio eletto presso l’avvocato Pa. Ri. in Roma, viale (…);

sul ricorso numero di registro generale 8518 del 2006, proposto da:

IU. ST. e AV. RO., rappresentati e difesi dagli avvocati Lo. Le., C.F. (omissis), e Ma. Fo., C.F. (omissis), con domicilio eletto presso lo Studio Gi. in Roma, viale di (…);

contro

COMUNE di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Me., C.F. (omissis), e Ma. Gr. Gr., C.F. (omissis), con domicilio eletto presso l’avvocato Pa. Ri. in Roma, viale (…);

per la riforma

– quanto al ricorso n. 8517 del 2006:

della sentenza del TAR della Campania, sezione staccata di (omissis), sezione prima, n. 1321/2005, resa tra le parti, concernente la determinazione degli oneri concessori per rilascio di una concessione edilizia in sanatoria;

– quanto al ricorso n. 8518 del 2006:

della sentenza del TAR della Campania, sezione staccata di (omissis), sezione prima, n. 1322/2005, resa tra le parti, concernente gli oneri concessori dovuti per rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il Consigliere Nicola D’Angelo e uditi gli avvocati Lo. Le., per la parte appellante, e Lu. Me., per l’Amministrazione comunale appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società El. Ma. Srl ha ottenuto dal Comune di (omissis) una concessione edilizia in sanatoria (n. 329/1998) per talune opere di ampliamento di un opificio industriale ubicato nell’ambito del comprensorio del consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale.

A seguito del provvedimento del Comune del 23 dicembre 1997 di determinazione dei contributi concessori, la società El. Ma. ha versato la somma di 67.123.549 lire (pari a euro 34.666, 419).

2. Dopo circa sei anni, i signori St. Iu. e Ro. Av., soci unici della El. Ma., nel frattempo messa in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese, hanno presentato ricorso al TAR della Campania, sezione staccata di (omissis), contestando la determinazione degli oneri concessori nella parte in cui erano stati ricompresi anche i costi di urbanizzazione.

3. Il TAR di (omissis), con sentenza della seconda sezione n. 1321/2005, ha respinto il ricorso.

In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che non fosse fondata la tesi dei ricorrenti in ordine alla insussistenza di un obbligo di versamento degli oneri di urbanizzazione in quanto posti a carico in via esclusiva del consorzio A.S.I.

4. La sentenza del Tar di (omissis) è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato con il ricorso n. 8517/2006.

5. In particolare, i ricorrenti hanno prospettato i seguenti motivi di appello.

5.1. Error in iudicando. Violazione di legge: art. 21 della legge n. 1034/197 – artt. 3 e 5 della legge n. 10/1977 – artt. 16 e 17 del DPR n. 380/2001 – in relazione allo statuto del consorzio A.S.I. di (omissis), artt. 49 – 51 del DPR n. 218/1978 e artt. 4 – 10 della legge regionale della Campania n. 16/1998.

Il TAR di (omissis) avrebbe erroneamente disatteso il principio secondo cui il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha una funzione recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività comunale in relazione alla trasformazione del territorio assentita al singolo e che pertanto lo stesso non è dovuto se il titolare della concessione edilizia provvede direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nel caso di specie, l’obbligo al pagamento dei relativi oneri sarebbe quindi insussistente stante l’attribuzione al consorzio A.S.I. del compito di realizzare le opere di urbanizzazione dell’area all’interno dello stesso comprensorio.

Secondo i ricorrenti il TAR avrebbe anche infondatamente richiamato il principio della tassatività delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 9 della legge n. 10/1977 (ora art. 17 del DPR n. 80/2001).

Lo scorporo degli oneri di urbanizzazione è stato richiesto non come forma di esenzione ma come effetto del regime di alternatività tra il pagamento e la realizzazione diretta delle opere.

5.2. Gli appellanti hanno chiesto anche l’accertamento delle somme effettivamente dovute, la condanna dell’Amministrazione per l’ingiustificato arricchimento e la conseguente restituzione delle maggiori somme versate.

6. Con ricorso n. 8518/2006 hanno poi impugnato anche la sentenza del TAR della Campania, sezione staccata di (omissis), sezione seconda n. 1322/2005, con la quale lo stesso Tribunale ha respinto il loro ricorso contro la determinazione degli oneri di concessione relativi ad una successiva sanatoria (n. 330/1998) per il cambio di destinazione d’uso dello stesso opificio industriale (168.850.806 lire, pari ad euro 87.607,30, versate dalla società El. Ma.).

7. Anche in questo caso, il giudice di primo grado non ha ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti di versare solo gli oneri relativi al cambio di destinazione d’uso e non quelli per i costi di urbanizzazione.

Il TAR di (omissis) ha rilevato, in aggiunta alle argomentazioni già svolte nella sentenza n. 1321/2005, che nel mutamento di destinazione d’uso erano state realizzate anche ulteriori opere.

8. Nel ricorso n. 8518/2006 i signori St. Iu. e Ro. Av. hanno sostanzialmente riproposto i motivi di appello svolti nel ricorso n. 8517/2006, evidenziando peraltro che nel mutamento di destinazione d’uso non vi era stato un ampliamento volumetrico.

9. Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio in entrambe le cause il 19 dicembre 2006 ed ha depositato una memoria il 9 giugno 2016, contestando la legittimazione dei ricorrenti, la tempestività dei ricorsi e comunque la fondatezza degli appelli.

10. I signori St. Iu. e Ro. Av. hanno depositato un’ulteriore memoria nei due ricorsi il 3 ottobre 2016.

11. Le cause sono state trattenute in decisione nella stessa udienza pubblica del 3 novembre 2016.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi nn. 8517 e 8518 del 2006, in ragione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

2. Ritiene poi infondate le eccezioni dedotte dal Comune di (omissis) in ordine alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e alla tardività dei ricorsi proposti in primo grado.

2.1. Il Comune appellato sostiene che il solo soggetto legittimato a ricorrere fosse la El. Ma. Srl, proprietaria dell’immobile oggetto delle due sanatorie per le quali si contesta la determinazione degli oneri di concessione. Secondo l’Amministrazione, infatti, non sarebbe chiaro se la fase di liquidazione della El. Ma. Srl sia stata ultimata e se vi sia stato un formale atto di assegnazione dell’immobile agli appellanti, soci unici della stessa.

Tuttavia, già nel giudizio di primo grado, risulta che la società è stata cancellata dal registro delle imprese. Tale circostanza determina quindi la sua estinzione e la perdita della sua capacità processuale, con conseguente ed automatica legittimazione attiva e passiva dei soci, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. Civile, III, n. 8596/2013).

2.2. Il Comune ha anche eccepito la tardività dei ricorsi dinanzi al TAR di (omissis), in quanto proposti oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti di determinazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori.

In realtà, in tema oneri concessori ogni questione inerente l’esistenza e l’entità del debito comunque connesso involge posizioni di diritto soggettivo tutelabili in sede di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo i normali termini di prescrizione.

In particolare, il computo degli oneri di urbanizzazione non è attività autoritativa e la contestazione sulla relativa corresponsione è proponibile nel termine di prescrizione decennale a prescindere dall’impugnazione dei provvedimenti adottati (cfr. Cons. Stato, IV, n. 8596/2013).

3. Ciò premesso, i motivi di appello proposti con i ricorsi nn. 8517 e 8518/2006 sono esaminati congiuntamente, essendo riferiti, nella sostanza, allo stesso profilo di censura, cioè all’erronea determinazione delle sentenze del TAR di (omissis) nn. 1321 e 1322 del 2005 in ordine alla sussistenza dell’obbligo di versare gli oneri di urbanizzazione per un immobile compreso nel comparto A.S.I..

4. I riuniti ricorsi non sono fondati.

4.1. La legge regionale della Campania n. 16/1998 all’art. 6 prevede che il Comune partecipi al finanziamento dei consorzi A.S.I. e ciò rende la stessa Amministrazione, almeno sotto il profilo economico, compartecipe dei loro compiti di gestione e dei relativi costi infrastrutturali, compresi quelli di urbanizzazione.

4.2. Tale circostanza, come correttamente rilevato dal TAR, è di per sé idonea ad eliminare quei profili di ingiustificato arricchimento evocati dagli appellanti come conseguenza dell’intervenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 799/2014).

4.3. Inoltre, a prescindere dalla natura causale dell’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione, la stessa legge regionale n. 16/1998 si limita ad indicare il consorzio A.S.I. come soggetto tenuto a realizzare le opere di urbanizzazione senza menzionare alcuna forma di esenzione dal pagamento dei relativi oneri in capo al soggetto concessionario.

4.4. D’altra parte, va rilevato che non vi è alcuna duplicazione del corrispettivo dovuto per la sanatoria dell’immobile in zona A.S.I., giacché il contributo spettante al Comune per il rilascio della concessione edilizia (rectius: permesso di costruire) è diverso da quello versato per la concessione dell’area.

Invero, è già stato affermato da questa Sezione (sentenza n. 4320/2012) che il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabile affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante. Il contributo per oneri di urbanizzazione è quindi dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1108/2011 e n. 8757/2009).

4.5. Altrettanto esente da censure appare poi la conclusione del Tar di (omissis) relativamente all’infondatezza della tesi di parte appellante sulla “liberazione” dall’obbligo di corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione in ragione dell’apporto finanziario di cui avrebbe usufruito il consorzio A.S.I. dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DPR n. 218/1978, per le infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione di attività industriali.

Il Tar correttamente rileva che tale contesto normativo è stato abrogato dal successivo art. 58 del DPR n. 327/2001 2001 n. 327, e che: “l’evento abrogativo è successivo ai fatti per cui è causa, dal momento che, da un lato, il thema decidendum attiene a posizioni di diritto soggettivo dei ricorrenti (con la conseguente insussistenza di una fattispecie provvedimentale con funzione cristallizzatrice, ratione temporis, della disciplina applicabile), dall’altro lato, la disposizione abrogata avrebbe assunto rilevanza su di un piano – quello meramente interpretativo delle previsioni normative concernenti l’obbligo del concessionario di partecipare ai costi di urbanizzazione – insensibile a rigide preclusioni di carattere intertemporale”

4.6. Risultano altresì condivisibili i rilievi del Tar in ordine alla portata dell’art. 10, commi 1 e 2 della legge n. 10/1977 (ora art. 19, commi 1 e 2 del DPR n. 380/2001).

In base a tali disposizioni “la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche” mentre “la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale”.

In sostanza, il richiedente la concessione per impianti quali quello di specie ha l’obbligo di corrispondere la quota di contributo rapportata all’incidenza delle opere di urbanizzazione (senza prevedere alcuna forma di esenzione per l’ipotesi che l’edificazione interessi un’area ricompresa nel territorio di un consorzio A.S.I.) e comunque già gode di un regime agevolativo relativamente agli oneri di urbanizzazione.

4.7. Nel ricorso n. 8518/2006, gli appellanti lamentano poi che il cambio di destinazione d’uso oggetto del provvedimento di sanatoria n. 330/1998 non avrebbe comportato alcun aumento volumetrico, cosicché nessuna ulteriore somma sarebbe stata da loro dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione, avendo già pagato gli stessi in occasione del conseguimento del titolo concessorio per l’edificazione dell’immobile.

Tuttavia, come risulta dagli atti depositati in giudizio, il predetto provvedimento di sanatoria ha riguardato anche opere di ristrutturazione e ampliamento del capannone interessato dal mutamento di destinazione d’uso e, pertanto, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata appare immune da censure.

5. Per le ragioni sopra esposte, i riuniti appelli nn. 8517 e 8518 del 2006 vanno respinti e per l’effetto vanno confermate le sentenze del TAR di (omissis), seconda sezione, nn. 1321 e 1322 del 2005.

5.1. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. In ragione della complessità della controversia, può confermarsi la compensazione delle spese di giudizio disposta in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Raffaele Greco – Consigliere

Fabio Taormina – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Nicola D’Angelo –

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