Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 25 maggio 2015, n. 2591
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2014, proposto da:
Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Mi., con domicilio eletto presso A. Pl. in Roma, Via (…);
contro
Au.Ca., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Va., con domicilio eletto presso Al.Pl. in Roma, Via (…);
nei confronti di
I.A.C.P. di Taranto, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ve., con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00016/2014, resa tra le parti, concernente illegittimità del silenzio serbato su istanza di adozione provvedimento di acquisizione di un’area, ex art. 42 bis dPR n. 327/2001.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Au.Ca. e dell’I.A.C.P. di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Mi., Va. e Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Grottaglie, con delibera n. 193 del 15 novembre 1973, pronunciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 della legge n. 865/71, individuava un’area per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale economica e popolare, delegando all’ IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Taranto per l’esproprio dell’area.
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 571/76 veniva disposta l’occupazione d’urgenza del suolo distinto in catasto al Fg. xxx, p.lla xxx, della superficie di mq 6.990, di proprietà del sig. Ca.Do., dante causa dell’attuale appellata, Ca.Au.
Tuttavia, una volta intervenuta la realizzazione dei manufatti e la conseguente irreversibile trasformazione dell’area, né il Comune né l’IACP provvedevano alla formale espropriazione del suolo ed alla corresponsione, ai proprietari, del risarcimento dovuto per la perdita della proprietà conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica, sicchè, gli eredi del Sig. Do.Ca., tra i quali l’odierna ricorrente, convenivano il Comune di Grottaglie innanzi al Giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla illecita occupazione del suolo.
In pendenza del giudizio, la sig. ra Au.Ca. chiedeva al Comune la “regolarizzazione” del regime di appartenenza delle aree occupate attraverso l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis del T.U. n. 327/01, nonché la corresponsione del relativo indennizzo.
La nota rimaneva senza riscontro, così come la successiva istanza inoltrata in data 23.01.2012.
La sig. ra Ca., pertanto adiva il TAR Puglia per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze proposte, nonché l’obbligo dell’ente locale di provvedere, ex art. 42 bis, cit., alla regolarizzazione del regime di appartenenza del bene.
Con sentenza n. 1611/12, depositata il 28.09.12, il Tribunale accoglieva il ricorso ordinando al Comune di Grottaglie di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione. Il Comune riscontrava il comando giudiziale con nota del 20.11.12, con la quale asseriva di non essere, nel caso di specie, il soggetto competente all’adozione del provvedimento di cui all’art 42 bis del D.P.R. n. 327/01, essendo competente, in tal senso, l’I.A.C.P. di Taranto, in quanto soggetto delegato all’espropriazione ed alla edificazione dell’area.
La sentenza n. 1611/12 era in ogni caso appellata dal Comune di Grottaglie sull’assunto, tra l’altro, della inammissibilità del ricorso di primo grado per non essere stato ritualmente evocato in giudizio l’I.A.C.P. di Taranto, pur essendo, lo stesso, legittimo contraddittore nel giudizio.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1713 del 26.03.13, accoglieva l’appello e rimettendo la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’ art 105 c.p.c, con integrazione del contraddittorio a cura della parte ricorrente.
La sig.ra Ca. provvedeva alla riassunzione della causa innanzi al T.A.R., insistendo per l’accoglimento della domanda ovvero per la declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere ai sensi dell’art. 42 bis del T.U. n. 327/01 in ordine all’istanza del 23 gennaio 2012, e, comunque, per l’accertamento dell’obbligo di regolarizzare, mediante un provvedimento espresso, il regime di appartenenza del bene occupato.
Si costituivano in quel giudizio il Comune di Grottaglie e l’I.A.C.P. di Taranto, eccependo l’inammissibilità e irricevibilità del ricorso per essere ancora in corso, innanzi al Giudice ordinario, il giudizio proposto dagli eredi Ca. per il risarcimento del danno sofferto a seguito della illegittima occupazione dell’area, nonché deducendo ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva per essere l’altro convenuto il soggetto tenuto all’ adozione dei provvedimenti richiesti;
Il TAR accoglieva il ricorso.
Affermava preliminarmente che “l’Amministrazione ha il preciso obbligo giuridico di far venire meno le situazioni di occupazione sine titulo degli immobili e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto mediante l’adozione di un provvedimento espresso, che, seppur discrezionale quanto al suo contenuto, rappresenta il frutto di una attività doverosa cui il soggetto pubblico è tenuto per legge”.
Evidenziava, poi, l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello pendente tra le parti innanzi all’A.G.O, “trattandosi, nel caso in esame, di verificare la persistenza dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento previsto dall’art. 42 bis, primo comma, del D.P.R. n 327/01, ovvero di effettuare quella ponderazione di interessi e quella valutazione prettamente discrezionale che la ricorrente ha sollecitato con le proprie istanze”.
Accertava in conclusione l’illegittimità del perdurante silenzio – non dando rilievo alcuno alla nota del Comune del 20.11.12, sul presupposto che “la caducazione della pronuncia di primo grado, per effetto della sentenza di appello, ha travolto anche la nota del Comune emessa per la sua precipua esecuzione” – e condannava l’ente a provvedere sulla richiesta presentata dalla ricorrente entro 30 giorni.
Propone ora appello il Comune di Grottaglie e deduce: Il giudice di prime cure non avrebbe statuito – pur essendo stata, la questione, ritualmente introdotta nel giudizio – in ordine all’esatta individuazione del soggetto pubblico tenuto all’adozione del provvedimento; l’omessa statuizione si porrebbe altresì in contrasto con la decisione n. 1713/2013, con la quale il Consiglio di Stato aveva riconosciuto l’IACP quale litisconsorte necessario; in ogni caso l’obbligo di provvedere in capo al Comune non sussisterebbe, per non essere, lo stesso, né il realizzatore dell’opera, né l’utilizzatore. L’obbligo, per altro verso, non sussisterebbe in quanto il provvedimento di cui all’art. 42 bis è emanato all’esito di un procedimento ufficioso (e non ad istanza di parte) caratterizzato da lata discrezionalità. Il giudice di prime cure avrebbe ancora errato nell’affermare l’autonomia del giudizio sull’inerzia, rispetto al giudizio civile sul risarcimento: piuttosto sarebbe il contrario, proprio perché il giudizio pendente (vertente tra l’altro sugli eventuali effetti acquisitivi dell’illecito) esclude l’obbligo di provvedere in via amministrativa, tanto più, che nel caso di specie sembrerebbe essersi formato un giudicato interno sulla definitiva “perdita” della proprietà” (Cass. 6216 del 13/03/2013). In vista dell’udienza di discussione, l’appellante ha infine chiesto di valutare la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’art. 42 bis.
Nel giudizio si è costituita la sig.ra Ca. Si oppone ad una sospensione del giudizio. Quanto alla legittimazione passiva, ferma la responsabilità solidale dei due enti sul versante risarcitorio, la competenza ad adottare il provvedimento sarebbe del Comune. L’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza di provvedimento ex art. 42 bis sarebbe del resto ormai pacifico in giurisprudenza. Il giudicato sulla perdita della proprietà sarebbe un giudicato interno con efficacia esclusivamente endoprocessuale.
La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale del 24 febbraio 2015.
L’appello è fondato.
Deve innanzitutto escludersi la praticabilità di una “sospensione impropria” del giudizio in attesa della decisione della questione di costituzionalità dell’art. 42 bis.
I giudizi diversi da quello in cui la rimessione è operata, conservano la loro autonomia e devono necessariamente procedere con ordinaria speditezza, non potendosi ammettere una diffusa paralisi del contenzioso ogni volta che la legittimità costituzionale di una norma rilevante venga messa in discussione.
Nel merito, le ragioni d’accoglimento del gravame non attengono all’astratta esperibilità dell’azione sul “silenzio” in ordine all’obbligo di provvedere sull’istanza di provvedimento ex art. 42 bis.
La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto, e che l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità. La P.A. ha, in particolare, dinanzi a sé una secca alternativa: o restituisce i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la completa riduzione in pristino allo status quo ante, oppure deve attivarsi per costituire un legittimo titolo di acquisto dell’area. Quello che le amministrazioni non possono pensare di continuare fare è restare inerti in situazioni di illecito permanente connesso con le occupazioni usurpative (Cfr. Cons. Stato. Sez IV, 15 settembre 2014, n. 4696).
Ciò ribadito, nel caso di specie l’obbligo tuttavia non sussiste allo stato: il Comune ha eccepito la pendenza di un giudizio presso la Corte di appello di Lecce, a seguito in rinvio da parte della Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 6216/2013 ha dichiarato essersi formato il giudicato interno in ordine alla definitiva perdita della proprietà.
Ora, a prescindere dall’efficacia immediata o meno del giudicato interno, ciò che rileva, è che comunque non può escludersi, in ragione dell’evolversi del giudizio civile oggi pendente, che proprio l’emananda sentenza civile da parte della Corte leccese possa costituire titolo per la traslazione della proprietà, con conseguente “regolarizzazione” di quei profili di titolarità agitati nel presente giudizio.
L’azione tesa a stigmatizzare l’inerzia, sia pur astrattamente ammissibile, è dunque allo stato improcedibile.
E’ in tali termini che, in accoglimento del gravame, la sentenza di prime cure dev’essere riformata.
Le spese del doppio grado seguono in parte la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Possono per il resto ritenersi compensate, avuto riguardo alla peculiarità, in fatto ed in diritto, della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in premessa e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la sig.ra Au.Ca. alla parziale refusione delle spese di lite sostenute dall’amministrazione per il doppio grado di giudizio, nei limiti di Euro 3.000,00, oltre oneri di legge. Le compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico – Presidente
Sandro Aureli – Consigliere
Raffaele Greco – Consigliere
Fabio Taormina – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 25 maggio 2015.
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